Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 agosto 2023

Cassazione n. 17363/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso 19560-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 779/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/08/2023 R.G.N. 659/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19560/2023 Cron.

Rep.

Ud.28/05/2025 uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti di Merbag s.p.a. per la declaratoria di illegittimità del licenziamento, intimato il 28.4.2022, per giustificato motivo oggettivo (crisi aziendale e ristrutturazione organizzativa), avendo accertato l’inadempimento all’obbligo di repêchage.

2. La Corte territoriale ha rilevato che, in applicazione del principio della ragione più liquida, il datore di lavoro non aveva fornito la prova dell’impossibilità di ricollocazione del lavoratore all’interno dell’azienda, considerato che l’affermazione della carenza di competenze del lavoratore (afferenti esclusivamente al settore area vendite usato) ai fini dell’adibizione al settore vendita di auto nuove si risolveva in una mera petizione di principio e, anzi, risultava contraddetta dalle deduzioni dell’Oldani (non specificamente contestate) secondo cui non era eccezionale lo spostamento dei venditori da un reparto all’altro.

3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il lavoratore ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 604 del 1966, e 2697 c.c. per avere, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto irrilevanti i capitoli di prova articolati dalla società ai fini di dimostrare l’impossibilità di riutilizzo delle prestazioni fornite dall’Oldani.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della provatestimoniale di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, solo ove laprova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da inficiare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, lle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo chela "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (Cass. n. 16214 del 2019; Cass. n. 18072 del 2024).

2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che nessuna prova era stata articolata in ordine alla carenza di competenze dell’Oldani con riguardo allo svolgimento di attività nell’ambito dell’area vendite auto nuove e che risultava accertato(per carenza di contestazione specifica) che gli addetti alle vendite venivano spostati da un reparto (auto usate) all’altro (auto nuove) e, dunque, utilizzati in maniera fungibile: le argomentazioni svolte in ricorso sostanzialmente sollecitano, ad ontadei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento alla luce di elementi che non appaiono rivestire efficacia determinante.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 604 del 1966, 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970, 2697 c.c. per avere, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto irrilevanti i capitoli di prova articolati dalla società ai fini di dimostrare la sopravvenuta crisi aziendale, la redistribuzione delle mansioni tra i dipendenti e il ridimensionamento del reparto a cui il lavoratore (insieme ad altri 9 colleghi) apparteneva.

4. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso, comunque sussistendo già gli estremi per ritenere illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per omesso adempimento dell’obbligo di repêchage.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma all’udienza del 28 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 19560-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 779/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/08/2023 R.G.N. 659/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19560/2023 Cron. Rep. Ud.28/05/2025 uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti di Merbag s.p.a. per la declaratoria di illegittimità del licenziamento, intimato il 28.4.2022, per giustificato motivo oggettivo (crisi aziendale e ristrutturazione organizzativa), avendo accertato l’inadempimento all’obbligo di repêchage. 2. La Corte territoriale ha rilevato che, in applicazione del principio della ragione più liquida, il datore di lavoro non aveva fornito la prova dell’impossibilità di ricollocazione del lavoratore all’interno dell’azienda, considerato che l’affermazione della carenza di competenze del lavoratore (afferenti esclusivamente al settore area vendite usato) ai fini dell’adibizione al settore vendita di auto nuove si risolveva in una mera petizione di principio e, anzi, risultava contraddetta dalle deduzioni dell’Oldani (non specificamente contestate) secondo cui non era eccezionale lo spostamento dei venditori da un reparto all’altro. 3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 604 del 1966, e 2697 c.c. per avere, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto irrilevanti i capitoli di prova articolati dalla società ai fini di dimostrare l’impossibilità di riutilizzo delle prestazioni fornite dall’Oldani. 2. Il motivo non è fondato. 2.1. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della provatestimoniale di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, solo ove laprova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da inficiare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, lle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo chela "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (Cass. n. 16214 del 2019; Cass. n. 18072 del 2024). 2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che nessuna prova era stata articolata in ordine alla carenza di competenze dell’Oldani con riguardo allo svolgimento di attività nell’ambito dell’area vendite auto nuove e che risultava accertato(per carenza di contestazione specifica) che gli addetti alle vendite venivano spostati da un reparto (auto usate) all’altro (auto nuove) e, dunque, utilizzati in maniera fungibile: le argomentazioni svolte in ricorso sostanzialmente sollecitano, ad ontadei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento alla luce di elementi che non appaiono rivestire efficacia determinante. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 604 del 1966, 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970, 2697 c.c. per avere, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto irrilevanti i capitoli di prova articolati dalla società ai fini di dimostrare la sopravvenuta crisi aziendale, la redistribuzione delle mansioni tra i dipendenti e il ridimensionamento del reparto a cui il lavoratore (insieme ad altri 9 colleghi) apparteneva. 4. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso, comunque sussistendo già gli estremi per ritenere illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per omesso adempimento dell’obbligo di repêchage. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma all’udienza del 28 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 17363/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris