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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 00983/2026

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025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24174/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via CELIMONTANA N. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA di TRIBUNALE BRESCIA n. 903/2023 depositata il 20/04/2023.

R.g. n. 24174 del 2023; Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio dinanzi al Giudice di pace di Brescia per i reati di cui agli artt. 81, 594, 612 e 582 c.p. in danno di [OSCURATO:PERSONA], venne condannato a pena pecuniaria consistente nella multa di cinquecento euro; in appello il Tribunale di Brescia, con sentenza del 28/03/2018, lo assolseperché il fatto non sussiste ; la Corte di cassazione,su ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], annullò la sentenza d’appello con rinvio al giudice civile competente ai sensi dell’art. 622 c.p.p.; il giudizio civile di rinvio venne iscritto a ruolo d’ufficio a seguito deldecreto emanato dal presidente del Tribunale di Brescia in data 3/06/2019; il giudice istruttore designato, con decreto del 20/06/2019, fissò l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale le parti si costituirono, e il giudice rigettòl’eccezione di irrituale riassunzione (ai sensi dell’art.392 c.p.c.) formulata dal [OSCURATO:PERSONA] e fissòl’udienza di precisazione delle conclusioni che vennero prese dinanzi a un altro magistrato dello stesso Tribunale, ritualmente designato in sostituzione; precisate le conclusioni il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 903 del 20/04/2023, dichiaraval’estinzione del giudizio per irrituale riassunzione, ossia per inosservanza dell’art. 392 c.p.c., e compensavale spese di lite; la detta sentenza è impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, per insussistenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite; resiste con controricorso lo Gnali; il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerale; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio ha riservato la decisione.

R.g. n. 24174 del 2023; Ad. 9/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] che: i motivi di ricorso sono i seguenti: primo motivo: violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 del codice di procedura civile, in relazione all’art. 360 del codice di procedura civile, comma 1 n. 3, per avere il Tribunale di Brescia compensato tra le parti le spese di lite inviolazione del principio della soccombenza e con provvedimentoprivo di motivazione; secondo motivo: violazione efalsa applicazione di norme di legge (artt. 91 e 92 c.p.c.); violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 111 della Costituzione, per carenza e illogicitàdella motivazione della sentenza, perché la motivazione “la controvertibilità delle questioni affrontate legittima l’integralecompensazione tra le parti delle spese di lite” appare scarna e incomprensibile, nonché priva dell’indicazione delle gravi edeccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese dilite; entrambi i motivi si incentrano sulla motivazione della compensazione delle spese di lite, nella prospettiva sia della violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. che della carenza o apparenza della motivazione e possono, pertanto, essere congiuntamente scrutinati; il ricorso è infondato; la motivazione non può dirsi inesistente, n quanto il Tribunale ha posto a base della decisione di compensazione la controvertibilità delle questioni trattate, come espressamente scritto; la questione deve essere, quindi, dipanata in ordine all’effettiva sussistenza di ragioni che giustificavano la compensazione delle spese; il Collegio ritiene che la motivazione del Tribunale è leggibile nel senso che la controvertibilità delle questioni affron tate era da ravvisarsi nella sussistenza di dubbi interpretativi della disciplina di legge in ordine alle modalità della riassunzione del giudizio civile di R.g. n. 24174 del 2023; Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle rinvio dopo la sentenza di cassazione e conferma delle statuizioni civili della sentenza di condanna; sul punto è conducente la circostanza dell’avere il giudice dedicato oltre tre pagine fitte a delineare l’accavallarsi delle varie tesi in ordine all’art. 622 c.p.p., con richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro venuta a delinearsi compiutamente soltanto dopo la riassunzione del giudizio in sede civile (Sez.

U penali n. 22065 del 2021); deve, inoltre, considerare il diverso opin amento in ordine alle modalità della riassunzione, del Presidente del Tribunale di Brescia e del giudice che per primo aveva trattato la causa a seguito della fissazione d’ufficio, cosicché pur in mancanza di un esplicito riferimento, da parte del Tribunale,a una delle ipotesi di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. ossia al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, la motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite rientra chiaramente in detta previsione derogatoria del regime generale della soccombenza; invero deve sul punto ribadirsi (v.Cass. n. 7992 del 11/03/2022 Rv. 664429 –01 in sostanziale sintonia con Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018)che l’art. 92, comma secondo, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche; in particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla R.g. n. 24174 del 2023; Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si trattidi questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise; applicando dette coordinate alla controversia presupposta può ritenersi che effettivamente era controvertibile la ritualità della riassunzione del giudizio, ossia se essa doveva essere effettuata a istanza di parte ovverosulla base di un’iniziativa dell’ufficio, cosicché l’atteggiamento difensivo dello Gnali risulta improntato a oggettiva buona fede e, peraltro, l’affidamento dello stesso nella rituale instaurazione del giudizio di rinvio era stato ingenerato dal rigetto, da parte del primo magistrato che aveva trattato la controversia, dell’eccezione di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo; la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.

R.g. n. 24174 del 2023; Ad. 9/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma 1 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24174/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via CELIMONTANA N. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA di TRIBUNALE BRESCIA n. 903/2023 depositata il 20/04/2023. R.g. n. 24174 del 2023; Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio dinanzi al Giudice di pace di Brescia per i reati di cui agli artt. 81, 594, 612 e 582 c.p. in danno di [OSCURATO:PERSONA], venne condannato a pena pecuniaria consistente nella multa di cinquecento euro; in appello il Tribunale di Brescia, con sentenza del 28/03/2018, lo assolseperché il fatto non sussiste ; la Corte di cassazione,su ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], annullò la sentenza d’appello con rinvio al giudice civile competente ai sensi dell’art. 622 c.p.p.; il giudizio civile di rinvio venne iscritto a ruolo d’ufficio a seguito deldecreto emanato dal presidente del Tribunale di Brescia in data 3/06/2019; il giudice istruttore designato, con decreto del 20/06/2019, fissò l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale le parti si costituirono, e il giudice rigettòl’eccezione di irrituale riassunzione (ai sensi dell’art.392 c.p.c.) formulata dal [OSCURATO:PERSONA] e fissòl’udienza di precisazione delle conclusioni che vennero prese dinanzi a un altro magistrato dello stesso Tribunale, ritualmente designato in sostituzione; precisate le conclusioni il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 903 del 20/04/2023, dichiaraval’estinzione del giudizio per irrituale riassunzione, ossia per inosservanza dell’art. 392 c.p.c., e compensavale spese di lite; la detta sentenza è impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, per insussistenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite; resiste con controricorso lo Gnali; il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerale; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio ha riservato la decisione. R.g. n. 24174 del 2023; Ad. 9/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] che: i motivi di ricorso sono i seguenti: primo motivo: violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 del codice di procedura civile, in relazione all’art. 360 del codice di procedura civile, comma 1 n. 3, per avere il Tribunale di Brescia compensato tra le parti le spese di lite inviolazione del principio della soccombenza e con provvedimentoprivo di motivazione; secondo motivo: violazione efalsa applicazione di norme di legge (artt. 91 e 92 c.p.c.); violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 111 della Costituzione, per carenza e illogicitàdella motivazione della sentenza, perché la motivazione “la controvertibilità delle questioni affrontate legittima l’integralecompensazione tra le parti delle spese di lite” appare scarna e incomprensibile, nonché priva dell’indicazione delle gravi edeccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese dilite; entrambi i motivi si incentrano sulla motivazione della compensazione delle spese di lite, nella prospettiva sia della violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. che della carenza o apparenza della motivazione e possono, pertanto, essere congiuntamente scrutinati; il ricorso è infondato; la motivazione non può dirsi inesistente, n quanto il Tribunale ha posto a base della decisione di compensazione la controvertibilità delle questioni trattate, come espressamente scritto; la questione deve essere, quindi, dipanata in ordine all’effettiva sussistenza di ragioni che giustificavano la compensazione delle spese; il Collegio ritiene che la motivazione del Tribunale è leggibile nel senso che la controvertibilità delle questioni affron tate era da ravvisarsi nella sussistenza di dubbi interpretativi della disciplina di legge in ordine alle modalità della riassunzione del giudizio civile di R.g. n. 24174 del 2023; Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle rinvio dopo la sentenza di cassazione e conferma delle statuizioni civili della sentenza di condanna; sul punto è conducente la circostanza dell’avere il giudice dedicato oltre tre pagine fitte a delineare l’accavallarsi delle varie tesi in ordine all’art. 622 c.p.p., con richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro venuta a delinearsi compiutamente soltanto dopo la riassunzione del giudizio in sede civile (Sez. U penali n. 22065 del 2021); deve, inoltre, considerare il diverso opin amento in ordine alle modalità della riassunzione, del Presidente del Tribunale di Brescia e del giudice che per primo aveva trattato la causa a seguito della fissazione d’ufficio, cosicché pur in mancanza di un esplicito riferimento, da parte del Tribunale,a una delle ipotesi di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. ossia al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, la motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite rientra chiaramente in detta previsione derogatoria del regime generale della soccombenza; invero deve sul punto ribadirsi (v.Cass. n. 7992 del 11/03/2022 Rv. 664429 –01 in sostanziale sintonia con Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018)che l’art. 92, comma secondo, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche; in particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla R.g. n. 24174 del 2023; Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si trattidi questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise; applicando dette coordinate alla controversia presupposta può ritenersi che effettivamente era controvertibile la ritualità della riassunzione del giudizio, ossia se essa doveva essere effettuata a istanza di parte ovverosulla base di un’iniziativa dell’ufficio, cosicché l’atteggiamento difensivo dello Gnali risulta improntato a oggettiva buona fede e, peraltro, l’affidamento dello stesso nella rituale instaurazione del giudizio di rinvio era stato ingenerato dal rigetto, da parte del primo magistrato che aveva trattato la controversia, dell’eccezione di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo; la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00. R.g. n. 24174 del 2023; Ad. 9/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma 1 -
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