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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18855/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 7 aprile 2021 confermava la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 20 dicembre 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione ad euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2, commi 1 e 1-bis del DL 463/1983, convertito con modificazioni nella L. 638/1983, perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA]" con sede legale a Botricello alla via Berlinguer (Cz), in tempi diversi e con più azioni criminose, ometteva il versamento all'I.N.P.S delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per i periodi di relativi al 3° e 4° trimestre 2011 e per un totale di euro 12.370,42; fatti commessi in Catanzaro il 16 marzo ed il 16 giugno 2012, con la recidiva reiterata, infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolato su tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge, e connesso vizio motivazionale, in relazione all'alt 521, comma 2, cod. proc. pen. per mancata applicazione dell'art 516 cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta un'indebita modifica del capo di imputazione da parte del giudice di prime cure con riferimento agli importi evasi, che venivano indicati in euro 12.370,42 dalla pubblica accusa nel capo di imputazione ed individuati in sentenza in euro 14.473,29 all'esito dell'analisi della documentazione prodotta in atti, in particolare del prospetto analitico dell'INPS.

La modifica in giudizio del capo di imputazione era effettuata in spregio al dictum dell'art 521, comma 2, cod. proc. pen., pur trattandosi di difformità tale da aggravare considerevolmente l'accusa nei confronti dell'imputato, con conseguente vulnus al diritto di difesa dello stesso.

Invero, una maggiore somma dei contributi previdenziali omessi non era stata contestata all'imputato, anche considerato che il funzionario INPS, nella sua testimonianza, aveva confermato l'entità degli importi evasi, per cui era stata preclusa al ricorrente la predisposizione di una efficace difesa sul punto.

Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge ed errata applicazione della legge penale e processuale ed il connesso vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato ascritto.

Sotto un primo profilo si lamenta il difetto di prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, in relazione alle quali si sarebbe dovuto operare il versamento delle ritenute, elemento costitutivo del reato in contestazione.

Invero, la pubblica accusa non avrebbe neppure ottemperato alla prova, in via presuntiva, avendo omesso di presentare i modelli DM 10 attestanti l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni.

Inoltre il ricorrente invoca l'operatività della causa di esclusione della colpevolezza attesa la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta a causa della crisi economica che aveva improvvisamente investito l'azienda dallo stesso gestita.

Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge penale e processuale in relazione al disposto di cui all'art. 157 cod. pen., in quanto doveva ritenersi maturata la prescrizione del reato contestato, a seguito della recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ad 83, comma 9, del DL 18/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Invero, non può ravvisarsi nel caso di specie un vulnus al principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza, mancando una trasformazione o sostituzione del fatto ascritto al ricorrente (l'omesso versamento delle ritenute INPS relativi al terzo e quarto trimestre 2011), avendo il mutamento in questione riguardato i profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato ha avuto ampiamente modo di difendersi nel corso del processo.

1.1. Va osservato che la sentenza impugnata, nel respingere la doglianza già proposta in appello, ha correttamente applicato i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di correlazione tra accusa e difesa.

Infatti le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez.

U., n. 47 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051) È stato inoltre, di recente, affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (così Sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01 e nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il mutamento del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di contestazione da parte dei giudici di merito, a fronte dell'identità del nucleo essenziale della condotta - trasporto di ovuli di sostanza stupefacente occultati nell'intestino dall'imputato- non viola il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine; si vedano anche, Sez. 3, n. 41478 del 04/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871 - 01, Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015 - 01, Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 - 01, Sez. 2, n. 12328/19 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955 - 01).

1.2. Tanto premesso, la modifica del capo di imputazione di cui si duole il ricorrente inerisce esclusivamente al quantum evaso, di pertinenza dei due trimestri indicati nel capo di imputazione, individuato dal giudice di prime cure nella somma di euro 14.473,29, importo peraltro risultante dagli atti del processo; ne consegue che la fattispecie penale oggetto di addebito non risulta e ssere stata alterata nelle sue componenti essenziali.

Peraltro giova rilevare che la documentazione attestante l'esatto ammontare dell'omesso versamento dei contributi [OSCURATO:PERSONA] era conosciuta da parte del ricorrente ed acclusa agli atti processuali, pertanto il ricorrente è stato posto in condizioni di esercitare effettivamente un'adeguata linea difensiva nel corso del processo.

2. Il secondo motivo è inammissibile per entrambi gli aspetti oggetto della censura.

Manifestamente infondata risulta la doglianza relativa alla mancanza di prova del pagamento delle retribuzioni, che i giudici di merito hanno ritenuto provata sulla base della presenza in allegato agli atti delle dichiarazioni trimestrali trasmesse all'INPS dal ricorrente.

Sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, ed il connesso vizio motivazionale, il motivo mira, nella sostanza, a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione nel merito del compendio probatorio in atti, rivalutazione del tutto preclusa in sede di legittimità.

2.2. Per quanto attiene poi all'elemento psicologico del reato, pur essendo ipotizzabili situazioni marginali nei quali può essere invocata la mancanza di dolo ovvero l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione all'esito dell'adempimento degli oneri di allegazione e di prova che evidenzino l'assoluta impossibilità incolpevole ad adempiere da parte del soggetto tenuto al pagamento, l'apprezzamento di tali situazioni è riservato alla valutazione del giudice del merito e come tale è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, P.G. in proc.

Zanchi, Rv. 259190 - 01).

Orbene, con un iter logico apprezzabile ed incensurabile in questa sede, estrinsecato in una motivazione congrua ed efficace, la Corte territoriale non ha ritenuto assolto l'onere probatorio in questione da parte del ricorrente in merito alla asserita crisi economica della ditta, situazione da quest'ultimo invocata quale causa di esclusione dell'elemento soggettivo del reato ascritto.

3. Quanto all'eccepita prescrizione, si tratta di un motivo manifestamente infondato.

Al ricorrente è stata riconosciuta la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, infraquinquennale, pertanto il termine (lungo) di prescrizione del delitto contestato risulta essere di dieci anni, e pertanto, il reato come ascritto, e riconosciuto sussistente dai giudici di merito, non risulta in data odierna prescritto, anche tenuto conto che risultano da computare altri giorni di sospensione per rinvii del dibattimento in primo grado (per un totale di giorni 224), senza la necessità di considerare alcun periodo di sospensione in grado di appello.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 7 aprile 2021 confermava la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 20 dicembre 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione ad euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2, commi 1 e 1-bis del DL 463/1983, convertito con modificazioni nella L. 638/1983, perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA]" con sede legale a Botricello alla via Berlinguer (Cz), in tempi diversi e con più azioni criminose, ometteva il versamento all'I.N.P.S delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per i periodi di relativi al 3° e 4° trimestre 2011 e per un totale di euro 12.370,42; fatti commessi in Catanzaro il 16 marzo ed il 16 giugno 2012, con la recidiva reiterata, infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolato su tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge, e connesso vizio motivazionale, in relazione all'alt 521, comma 2, cod. proc. pen. per mancata applicazione dell'art 516 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta un'indebita modifica del capo di imputazione da parte del giudice di prime cure con riferimento agli importi evasi, che venivano indicati in euro 12.370,42 dalla pubblica accusa nel capo di imputazione ed individuati in sentenza in euro 14.473,29 all'esito dell'analisi della documentazione prodotta in atti, in particolare del prospetto analitico dell'INPS. La modifica in giudizio del capo di imputazione era effettuata in spregio al dictum dell'art 521, comma 2, cod. proc. pen., pur trattandosi di difformità tale da aggravare considerevolmente l'accusa nei confronti dell'imputato, con conseguente vulnus al diritto di difesa dello stesso. Invero, una maggiore somma dei contributi previdenziali omessi non era stata contestata all'imputato, anche considerato che il funzionario INPS, nella sua testimonianza, aveva confermato l'entità degli importi evasi, per cui era stata preclusa al ricorrente la predisposizione di una efficace difesa sul punto. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge ed errata applicazione della legge penale e processuale ed il connesso vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato ascritto. Sotto un primo profilo si lamenta il difetto di prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, in relazione alle quali si sarebbe dovuto operare il versamento delle ritenute, elemento costitutivo del reato in contestazione. Invero, la pubblica accusa non avrebbe neppure ottemperato alla prova, in via presuntiva, avendo omesso di presentare i modelli DM 10 attestanti l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni. Inoltre il ricorrente invoca l'operatività della causa di esclusione della colpevolezza attesa la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta a causa della crisi economica che aveva improvvisamente investito l'azienda dallo stesso gestita. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge penale e processuale in relazione al disposto di cui all'art. 157 cod. pen., in quanto doveva ritenersi maturata la prescrizione del reato contestato, a seguito della recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ad 83, comma 9, del DL 18/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, non può ravvisarsi nel caso di specie un vulnus al principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza, mancando una trasformazione o sostituzione del fatto ascritto al ricorrente (l'omesso versamento delle ritenute INPS relativi al terzo e quarto trimestre 2011), avendo il mutamento in questione riguardato i profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato ha avuto ampiamente modo di difendersi nel corso del processo. 1.1. Va osservato che la sentenza impugnata, nel respingere la doglianza già proposta in appello, ha correttamente applicato i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di correlazione tra accusa e difesa. Infatti le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U., n. 47 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051) È stato inoltre, di recente, affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (così Sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01 e nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il mutamento del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di contestazione da parte dei giudici di merito, a fronte dell'identità del nucleo essenziale della condotta - trasporto di ovuli di sostanza stupefacente occultati nell'intestino dall'imputato- non viola il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine; si vedano anche, Sez. 3, n. 41478 del 04/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871 - 01, Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015 - 01, Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 - 01, Sez. 2, n. 12328/19 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955 - 01). 1.2. Tanto premesso, la modifica del capo di imputazione di cui si duole il ricorrente inerisce esclusivamente al quantum evaso, di pertinenza dei due trimestri indicati nel capo di imputazione, individuato dal giudice di prime cure nella somma di euro 14.473,29, importo peraltro risultante dagli atti del processo; ne consegue che la fattispecie penale oggetto di addebito non risulta e ssere stata alterata nelle sue componenti essenziali. Peraltro giova rilevare che la documentazione attestante l'esatto ammontare dell'omesso versamento dei contributi [OSCURATO:PERSONA] era conosciuta da parte del ricorrente ed acclusa agli atti processuali, pertanto il ricorrente è stato posto in condizioni di esercitare effettivamente un'adeguata linea difensiva nel corso del processo. 2. Il secondo motivo è inammissibile per entrambi gli aspetti oggetto della censura. Manifestamente infondata risulta la doglianza relativa alla mancanza di prova del pagamento delle retribuzioni, che i giudici di merito hanno ritenuto provata sulla base della presenza in allegato agli atti delle dichiarazioni trimestrali trasmesse all'INPS dal ricorrente. Sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, ed il connesso vizio motivazionale, il motivo mira, nella sostanza, a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione nel merito del compendio probatorio in atti, rivalutazione del tutto preclusa in sede di legittimità. 2.2. Per quanto attiene poi all'elemento psicologico del reato, pur essendo ipotizzabili situazioni marginali nei quali può essere invocata la mancanza di dolo ovvero l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione all'esito dell'adempimento degli oneri di allegazione e di prova che evidenzino l'assoluta impossibilità incolpevole ad adempiere da parte del soggetto tenuto al pagamento, l'apprezzamento di tali situazioni è riservato alla valutazione del giudice del merito e come tale è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, P.G. in proc. Zanchi, Rv. 259190 - 01). Orbene, con un iter logico apprezzabile ed incensurabile in questa sede, estrinsecato in una motivazione congrua ed efficace, la Corte territoriale non ha ritenuto assolto l'onere probatorio in questione da parte del ricorrente in merito alla asserita crisi economica della ditta, situazione da quest'ultimo invocata quale causa di esclusione dell'elemento soggettivo del reato ascritto. 3. Quanto all'eccepita prescrizione, si tratta di un motivo manifestamente infondato. Al ricorrente è stata riconosciuta la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, infraquinquennale, pertanto il termine (lungo) di prescrizione del delitto contestato risulta essere di dieci anni, e pertanto, il reato come ascritto, e riconosciuto sussistente dai giudici di merito, non risulta in data odierna prescritto, anche tenuto conto che risultano da computare altri giorni di sospensione per rinvii del dibattimento in primo grado (per un totale di giorni 224), senza la necessità di considerare alcun periodo di sospensione in grado di appello. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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