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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 13532/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 settembre 2022 il Tribunale del resame di Trieste - giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 5 maggio 2022, che aveva annullato una precedente ordinanza di quel Tribunale in data 4 novembre 2021 - ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di convalida emesso dal pubblico ministero in data 8 ottobre 2021 e ha confermato il sequestro di kg. 8.730 di melassa di tabacco per narghilè.

Il sequestro era stato disposto essendo stato ritenuto sussistente il fumus del reato di cui agli art. 291 bis, comma 1, 291 ter, comma 2, lett.

E) e 292 del d.P.R. 23 gennaio 1971 n. 43.

2. Il Tribunale per il riesame è stato adito da [OSCURATO:PERSONA], proprietario della merce posta sotto sequestro perché legale rappresentante della «[OSCURATO:PERSONA] d.o.o.», con sede in Slovenia, che aveva acquistato la melassa di tabacco in Giordania incaricando del trasporto un vettore iraniano.

A seguito della prima richiesta di riesame, il Tribunale del riesame di Trieste annullò il decreto di sequestro disponendo la restituzione della merce all'avente diritto.

Ritenne infatti (in conformità all'orientamento seguito, fino a quel momento, dalla giurisprudenza di legittimità) che la melassa di tabacco non corrispondesse alla definizione di tabacco lavorato contenuta nell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tieste propose tempestivo ricorso contro questa ordinanza (datata 4 novembre 2021) e tale ricorso è stato accolto dalla terza Sezione penale di questa Corte con sentenza del 5 maggio 2022.

La sentenza di annullamento ha espressamente ritenuto che il precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale «lai melassa di tabacco da narghilè non rientra nella definizione di tabacco lavorato prevista dall'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, rilevante ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43» (Sez. 3, n. 53636 del 20/06/2018, Lemlaki, Rv. 275182), dovesse essere rivisto.

Ha osservato, infatti, che la legge n. 76 del 1985, richiamata nella sentenza n.53636/18 appena citata, «è stata abrogata dal d.lgs. n. 48 del 29 marzo 2010 ("attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE"); è stato introdotto in partic:olare il capo III bis del d.lgs. n. 504 del 1995, che, agli art. 39 bis e 39 ter, contiene le definizioni dei tabacchi lavorati (art. 39 bis) e dei prodotti assimilati ai tabacchi lavorati (art. 39 ter)» (pag. 3 della motivazione).

Ha ritenuto, pertanto, che la melassa di tabacco per narghilè possa essere «riconnpresa nel perimetro dell'art. 39 ter, il cui comma 2 stabilisce che sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti 2 P4) costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39 bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c), mentre il comma 2 bis assimila ai prodotti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco» (pag. 4 della motivazione).

Muovendo da queste premesse, la sentenza di annullamento ha concluso che «nell'ottica dell'assoggettamento alle imposte dei relativi proclotti da tabacco, le definizioni di cui agli art. 39 bis e 39 ter dei cl.lgs. n. 504/1995, risultano, per la loro ampiezza, idonee a ricomprendere una pluralità di prodotti lavorati, tra cui anche la melassa di tabacco per narghilè, in quanto assimilabile al tabacco da fumo, posto che, a prescindere dalla quantità di tabacco presente, il prodotto può essere fumato senza successiva trasformazione industriale» (pag. 4 della motivazione).

L'ordinanza che aveva annullato il decreto di sequestro, e disposto la restituzione della merce all'avente diritto, è stata pertanto annullata - essendo stata ravvisata una «una violazione di legge nella qualificazione giuridica della merce sequestrata» - con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Trieste.

Attenendosi ai principi di diritto indicati dalla sentenza di annullamento (come era tenuto a fare ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.) il Tribunale di Trieste ha ritenuto che la melassa di tabacco, in quanto suscettibile di essere fumata senza successiva trasformazione industriale, rientri tra i prodotti assimilati ai tabacchi lavorati e, quindi, tra i prodotti la cui importazione può avere rilievo ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973.

Quanto alla circostanza, evidenziata dalla difesa, secondo la quale il tabacco era destinato a un deposito autorizzato e controllato dalla dogana slovena, il Tribunale ha sostenuto che tale circostanza ha «scarso rilievo», attesp che il deposito temporaneo nel quale il materiale doveva essere custodito, è «pacificamente accreditato per la ricezione e lo stoccaggio di prodotti sottoposti ad accise».

3. Contro l'ordinanza del 15 settembre 2022 ha proposto tempestivo ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolandolo in due motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271.

3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Si duole che la Corte di cassazione abbia ribaltato una precedente interpretazione di segno contrario e chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto di giurisprudenza.3.2.

Col secondo motivo, la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato che avrebbe erroneamente ritenuto la sostanza destinata a un deposito non sottoposto a controllo doganale.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

6. Il primo motivo non è consentito dalla legge.

La qualificazione giuridica della condotta è stata operata, infatti, dalla sentenza di annullamento n. 32754/22 del 5 maggio 2022 della terza Sezione penale di questa Corte cui il Tribunale di Trieste era tenuto a uniformarsi e si tratta di una qualificazione giuridica che assume carattere di giudicato in questa fase cautelare.

7. Il secondo motivo, col quale si deduce carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, è anch'esso inammissibile.

Come noto, il ricorso per Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, e una tale violazione sarebbe ipotizzabile se la motivazione fosse caratterizzata da vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Per quanto scarna, la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta queste caratteristiche.

Rileva, infatti, che il tabacco fu introdotto in Italia senza il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. n. 43/1973, perché fu destinato a un deposito temporaneo e al successivo deposito in altro Stato, e perché il primo deposito «era pacificamente non accreditato per la ricezione e lo stoccaggio di prodotti sottoposti ad accise».

Il ricorrente contesta nel merito tale affermazione richiedendo a questa Corte una rivalutazione di circostanze di fatto che non è consentita nel giudizio di legittimità e lo è ancor meno nel giudizio conseguente a ricorso contro ordinanze in materia di sequestro, che può essere proposto soltanto per violazione di legge.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 4 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 settembre 2022 il Tribunale del resame di Trieste - giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 5 maggio 2022, che aveva annullato una precedente ordinanza di quel Tribunale in data 4 novembre 2021 - ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di convalida emesso dal pubblico ministero in data 8 ottobre 2021 e ha confermato il sequestro di kg. 8.730 di melassa di tabacco per narghilè. Il sequestro era stato disposto essendo stato ritenuto sussistente il fumus del reato di cui agli art. 291 bis, comma 1, 291 ter, comma 2, lett. E) e 292 del d.P.R. 23 gennaio 1971 n. 43. 2. Il Tribunale per il riesame è stato adito da [OSCURATO:PERSONA], proprietario della merce posta sotto sequestro perché legale rappresentante della «[OSCURATO:PERSONA] d.o.o.», con sede in Slovenia, che aveva acquistato la melassa di tabacco in Giordania incaricando del trasporto un vettore iraniano. A seguito della prima richiesta di riesame, il Tribunale del riesame di Trieste annullò il decreto di sequestro disponendo la restituzione della merce all'avente diritto. Ritenne infatti (in conformità all'orientamento seguito, fino a quel momento, dalla giurisprudenza di legittimità) che la melassa di tabacco non corrispondesse alla definizione di tabacco lavorato contenuta nell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tieste propose tempestivo ricorso contro questa ordinanza (datata 4 novembre 2021) e tale ricorso è stato accolto dalla terza Sezione penale di questa Corte con sentenza del 5 maggio 2022. La sentenza di annullamento ha espressamente ritenuto che il precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale «lai melassa di tabacco da narghilè non rientra nella definizione di tabacco lavorato prevista dall'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, rilevante ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43» (Sez. 3, n. 53636 del 20/06/2018, Lemlaki, Rv. 275182), dovesse essere rivisto. Ha osservato, infatti, che la legge n. 76 del 1985, richiamata nella sentenza n.53636/18 appena citata, «è stata abrogata dal d.lgs. n. 48 del 29 marzo 2010 ("attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE"); è stato introdotto in partic:olare il capo III bis del d.lgs. n. 504 del 1995, che, agli art. 39 bis e 39 ter, contiene le definizioni dei tabacchi lavorati (art. 39 bis) e dei prodotti assimilati ai tabacchi lavorati (art. 39 ter)» (pag. 3 della motivazione). Ha ritenuto, pertanto, che la melassa di tabacco per narghilè possa essere «riconnpresa nel perimetro dell'art. 39 ter, il cui comma 2 stabilisce che sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti 2 P4) costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'art. 39 bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c), mentre il comma 2 bis assimila ai prodotti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco» (pag. 4 della motivazione). Muovendo da queste premesse, la sentenza di annullamento ha concluso che «nell'ottica dell'assoggettamento alle imposte dei relativi proclotti da tabacco, le definizioni di cui agli art. 39 bis e 39 ter dei cl.lgs. n. 504/1995, risultano, per la loro ampiezza, idonee a ricomprendere una pluralità di prodotti lavorati, tra cui anche la melassa di tabacco per narghilè, in quanto assimilabile al tabacco da fumo, posto che, a prescindere dalla quantità di tabacco presente, il prodotto può essere fumato senza successiva trasformazione industriale» (pag. 4 della motivazione). L'ordinanza che aveva annullato il decreto di sequestro, e disposto la restituzione della merce all'avente diritto, è stata pertanto annullata - essendo stata ravvisata una «una violazione di legge nella qualificazione giuridica della merce sequestrata» - con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Trieste. Attenendosi ai principi di diritto indicati dalla sentenza di annullamento (come era tenuto a fare ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.) il Tribunale di Trieste ha ritenuto che la melassa di tabacco, in quanto suscettibile di essere fumata senza successiva trasformazione industriale, rientri tra i prodotti assimilati ai tabacchi lavorati e, quindi, tra i prodotti la cui importazione può avere rilievo ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973. Quanto alla circostanza, evidenziata dalla difesa, secondo la quale il tabacco era destinato a un deposito autorizzato e controllato dalla dogana slovena, il Tribunale ha sostenuto che tale circostanza ha «scarso rilievo», attesp che il deposito temporaneo nel quale il materiale doveva essere custodito, è «pacificamente accreditato per la ricezione e lo stoccaggio di prodotti sottoposti ad accise». 3. Contro l'ordinanza del 15 settembre 2022 ha proposto tempestivo ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolandolo in due motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Si duole che la Corte di cassazione abbia ribaltato una precedente interpretazione di segno contrario e chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto di giurisprudenza.3.2. Col secondo motivo, la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato che avrebbe erroneamente ritenuto la sostanza destinata a un deposito non sottoposto a controllo doganale. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 6. Il primo motivo non è consentito dalla legge. La qualificazione giuridica della condotta è stata operata, infatti, dalla sentenza di annullamento n. 32754/22 del 5 maggio 2022 della terza Sezione penale di questa Corte cui il Tribunale di Trieste era tenuto a uniformarsi e si tratta di una qualificazione giuridica che assume carattere di giudicato in questa fase cautelare. 7. Il secondo motivo, col quale si deduce carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, è anch'esso inammissibile. Come noto, il ricorso per Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, e una tale violazione sarebbe ipotizzabile se la motivazione fosse caratterizzata da vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Per quanto scarna, la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta queste caratteristiche. Rileva, infatti, che il tabacco fu introdotto in Italia senza il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. n. 43/1973, perché fu destinato a un deposito temporaneo e al successivo deposito in altro Stato, e perché il primo deposito «era pacificamente non accreditato per la ricezione e lo stoccaggio di prodotti sottoposti ad accise». Il ricorrente contesta nel merito tale affermazione richiedendo a questa Corte una rivalutazione di circostanze di fatto che non è consentita nel giudizio di legittimità e lo è ancor meno nel giudizio conseguente a ricorso contro ordinanze in materia di sequestro, che può essere proposto soltanto per violazione di legge. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 4 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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