CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 luglio 1972
Cassazione n. 17306/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1972 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata conseguente alla mancata comunicazione della data di svolgimento del giudizio di appello al nuovo difensore di fiducia nominato dall'imputato è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova infatti che la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata solo in data 9 maggio 2023 e, quindi, in data successiva all'emissione del decreto di citazione in appello (14 aprile 2023); il Collegio intende dare seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'imputato che nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l'onere di informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decreto di fissazione dell'udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante (Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020 dep. 14/01/2021, Pupino, Rv. 280340 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è manifestamente infondato nella parte in cui desume il vizio di motivazione dal fatto che i giudici di appello hanno indicato come autore del reato un soggetto indicato come "Pachera", circostanza che appare con evidenza frutto di un mero errore materiale. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 / ,, [OSCURATO:PERSONA]), sig lie re .esterrs-o-re [OSCURATO:PERSONA]