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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 44496/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 15 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha disposto la revoca ex tunc dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso in favore di CRESPI Ernesto.

In motivazione, il Tribunale sottolinea che il CRESPI non è mai stato aderente alle prescrizioni imposte e sin dall'inizio della concessione del beneficio ha dimostrato di intendere l'affidamento in prova come una libertà di movimento assoluta, non comprendendone lo spirito e l'importanza di collaborare con l'UEPE .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - CRESPI Ernesto deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di riproposizione - peraltro in fatto - di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha disposto la revoca ex tunc dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso in favore di CRESPI Ernesto. In motivazione, il Tribunale sottolinea che il CRESPI non è mai stato aderente alle prescrizioni imposte e sin dall'inizio della concessione del beneficio ha dimostrato di intendere l'affidamento in prova come una libertà di movimento assoluta, non comprendendone lo spirito e l'importanza di collaborare con l'UEPE . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - CRESPI Ernesto deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di riproposizione - peraltro in fatto - di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44496/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris