CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28549/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13799/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale commissario liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in l.c.a., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Gracchi n. 187 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 1781/18/2015, depositata in data 28 aprile2015. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel15 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentenza - nullità – motivazione apparente Rilevato che: 1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate di Vittoria notificava alla Rinascita società coop a r.l. due avvisi di accertamento, nn. RJU030300070 e RJU0030300021, con i quali recuperava a tassazione maggiori ricavi non dichiarati (derivanti dalla vendita di prodotti ortofrutticoli confezionati in vaschette di peso maggiore rispetto a quello standard), in relazione agli anni 1999 e 2000; sulla premessa che trattavasi di omaggi fatti dalla società ai propri clienti, l’Ufficio riteneva applicabile l’art. 2, comma 4 n. 4 del d.P.R. n. 633/1972, e, quindi, l’assoggettabilità di essi ad IVA; inoltre, con riferimento all’anno 2000 l’Ufficio contestava l’illegittimo cumulo delle agevolazioni previste dagli artt. 12 l. n. 904/1977, 10 d.P.R. n. 601/1973 e 21 d.lgs. n. 449/1997. La società proponeva impugnazione innanzi alla CTP di Ragusa deducendo che il peso leggermente superiore delle vaschette non era da ricondurre ad omaggi, ma era dovuto a cali di peso cui i prodotti ortofrutticoli sono soggetti ed alla necessità di assicurare al consumatore finale l’esatto quantitativo indicato sulle stesse. Rilevava, poi, che nessuna norma vietasse il cumulo delle agevolazioni fiscali. La CTP accoglieva il ricorso. 2. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la CTR confermava la decisione di primo gradoriportando integralmente la motivazione del giudice di prime cure, ritenuta ‘in toto condivisibile’. Inoltre, l’eccedenza di peso era modesta, né era stata fornita prova sulla riconducibilità delle eccedenze ad omaggi. 3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato adue motiv i . [OSCURATO:PERSONA], nella qualità in epigrafe indicata, resiste con controricorso.Il ricorso è stato fissato per l’adunanza cameraledel 1 5 / 1 0 /2024.Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate lamenta la «violazione e /o falsa applicazione de gli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 cpc, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.». Deduce, in particolare, la carenza di motivazione della sentenza gravata. La CTR avrebbe, invero, confermato la decisione della CTP all’esito di un «esame superficiale dell’appello dell’Ufficio» (pag. 5 del ricorso), riportando il testo di alcune norme «omettendo di indicare puntualmente le ragioni del proprio convincimento» (pag. 6). Il motivo è fondato. 1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053). Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente –una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112). 1.2. Invero, nel caso di specie, la CTR, dopo aver riportato per esteso la motivazione della sentenza della CTP, ritenuta ‘in toto condivisibile’, ha affermato che ‘l’eccedenza è modesta se non irrisoria e cioè rispettivamente per le vaschette di gr. 250, gr. 500, gr. 1000), né sono stati offerti –anche nel presente grado –elementi obbiettivi sulla riconducibilità delle eccedenze ad omaggi. Riguardo il cumulo delle agevolazioni, l’Appellante non ha fornito alcun dato normativo contrario, peraltro di ardua individuazione’ (pag. 2 della sentenza). Ha, in definitiva,indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, omettendo di riportare ed esaminare le censure specificamente mosse dall’Agenzia nell'appello. Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado. 2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso esime questa Corte dall’esame del secondo, proposto in via subordinata, con il quale l’Ufficio lamenta la «violazione e/ofalsa applicazione di norme di legge ed, in particolare, dell’art. 10 DPR 601/73 nonché dell’art. 21 L. 449/1997 e delle norme in esse richiamate, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.». 3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a reg