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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04244/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.916/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1126/2015 depositata i l 25/05/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (hinc: CTR), con sentenza n. 1126/2015 depositata in data 25/05/2015, ha rigettato l’appello proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 821/1/2014, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna aveva respinto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, per IRAP, IVA e altro.

2. Contro la sentenza della CTR la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.

3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

4. La ricorrente, con memoria datata 09/01/2019, ha dichiarato di essersi avvalsa, in data 05/01/2017, della definizione agevolata delle lite di cui all’art. 6 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225, dando atto della corrispondenza tra le cartelle interessate dalla definizione agevolata e l’avviso di accertamento impugnato nel presente procedimento.

Considerato che:

1. Nel caso in esame ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio.

Dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prodotta dalla parte ricorrente risulta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti avente ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

La dichiarazione è corredata altresì dalla Comunicazione delle somme dovute da parte di Equitalia.

Questa Corte ha precisato che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 07/12/2017, n. 27394).

2. Le spese devono restare a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.916/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1126/2015 depositata i l 25/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (hinc: CTR), con sentenza n. 1126/2015 depositata in data 25/05/2015, ha rigettato l’appello proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 821/1/2014, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna aveva respinto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, per IRAP, IVA e altro. 2. Contro la sentenza della CTR la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi. 3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. 4. La ricorrente, con memoria datata 09/01/2019, ha dichiarato di essersi avvalsa, in data 05/01/2017, della definizione agevolata delle lite di cui all’art. 6 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225, dando atto della corrispondenza tra le cartelle interessate dalla definizione agevolata e l’avviso di accertamento impugnato nel presente procedimento. Considerato che: 1. Nel caso in esame ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prodotta dalla parte ricorrente risulta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti avente ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. La dichiarazione è corredata altresì dalla Comunicazione delle somme dovute da parte di Equitalia. Questa Corte ha precisato che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 07/12/2017, n. 27394). 2. Le spese devono restare a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. Dichiara l’
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