CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19102/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso 19421-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 4758/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia — Milano, che ha confermato la sentenza della CIP di Milano ove sono stati in parte annullati avvisi di irrogazione di sanzioni per omesso pagamento di contributi unificati. Il ricorso è affidato a due motivi. Ha spiegato controricorso la società contribuente. In prossimità dell'udienza il Ministero ricorrente chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO La questione attiene alle sanzioni per contributi unificati non versati. Nel costituirsi, la società contribuente ha proposto istanza di estinzione per aver corrisposto il integralmente dovuto con versamento mediate modello F 23 in data 23 luglio 2020. Agli atti risultano le quietanze di pagamento trasmesse al patrono erariale. Giova precisare che «L'art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l'acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori Ric. 2020 n. 19421 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- all'impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso purché riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti» ( Cass. II, n. 3934/2016), donde la produzione può considerarsi rituale. Per tanto il ricorso va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, a mente dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., secondo quanto affermato da questa Corte, per cui la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale (Cass. I, n. 26299/2018; cfr. altresì Cass. S.U., n. 8980/2018). Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13 (cfr. Cass. III, n. 3542/2017). PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere e cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Condanna la parte contrioricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità per soccombenza virtuale che liquida in €.millequattrocento/00 oltre spese prenotate a debi