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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 23505/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20686/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] sas [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno n. 1081 / 2/ 20 1 7 , depositata in data 10 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L’[OSCURATO:PERSONA] notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] avviso di recupero del credito di imposta (per € 7.987,00) inizialmente riconosciuto per le annualità Credito di imposta- art. 2 commi 539 - 547 legge 244/2007 -decadenza dal 2008 al 2010 ex art. 2, commi 539 e ss., legge 244/2007, successivamente non confermato in ragione della tardività della comunicazione dei livelli occupazionali per l’anno 2010 (cd.

C/IAL), avvenuta il 1/4/2010, ovvero un giorno dopo la scadenza fissata dalla legge.

La contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno eccependo la decadenza dell’Ufficio con riferimento all’annualità 2008 e la non perentorietà del termine di presentazione della C/IAL.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la decadenza dell’A.F. per l’anno 2008.

2. Interposto gravame dalla contribuente, la CTR di Salerno accoglieva l’appello rilevando la non perentorietà del termine di presentazione della C/IAL, poiché la norma (art. 6, comma 4, e 7, comma 2, del D.M. 12.3.2008 recante il regolamento di attuazione dell’incentivo fiscale) prevedeva la decadenza solo in caso di mancato invio della C/IAL, non anche in caso di invio tardivo della stessa.Detta ratio decidendi era individuata come ragione più liquida a fronte di plurime doglianze sollevate nell’atto di gravame, ritenute pertanto assorbite (ad. es. la nullità degli atti impositivi per vizi della delega dei funzionari sottoscrittori dell’avviso di recupero).

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motiv o .

L a s oci età è rimasta intimata.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20/06/2024.

Considerato che:

1. Con l’unicomotivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dai commi 539 a 547 della L. 244/07 in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 del DM del 12.3.2008 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

Osserva, in particolare, che la violazione dell’obbligo, del datore di lavoro, di comunicazione del mantenimento dei livelli occupazionali integri una violazione non formale, comportante la decadenza dalla fruizione dell’agevolazione, trattandosi di adempimento previsto dal legislatore a pena di decadenza.

2. Il motivo è fondato.

3. L’art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007 riconosce un credito d’imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010, in favore dei datori di lavoro che, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le cause di decadenza dal beneficio sono specificate dal comma 545 il quale dispone che il diritto a fruire del credito d’imposta decade: a)se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007; b) se i posti di lavoro c reati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

Dalle disposizioni ora richiamate emerge che il riconoscimento del beneficio per ciascuno degli anni per cui è previsto è subordinato alla permanenza delle condizioni alle quali è riconosciuto, dovendo per ciascun anno il numero dei dipendenti risultare superiore a quello dei lavoratori complessivamente occupati nel 2007 e dovendo permanere per almeno tre anni (due per le piccole e medie imprese) i nuovi posti di lavoro.

La legge n. 244/2007 rinvia ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548, anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento (art. 2, comma 547).

In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 12 marzo 2008 il quale all’art. 6 specifica le modalità di accesso e di fruizione del credito d’imposta, stabilendo che i soggetti beneficiari devono inoltrare all’Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un’istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

Inoltre, il comma 4 dell’articolo 6 dispone che «i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l’accoglimento dell’istanza sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle entrate, dal 10 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto.

Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minore credito eventualmente spettante in relazione all’anno precedente ovvero all’anno in corso.

La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all’anno nel quale la stessa deve essere presentata.

Il mancato invio della comunicazione comporta l’applicazione dell’art. 7, comma 2, del presente decreto».

4. Dato il quadro normativo di riferimento, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in tema di credito di imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l’omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza dal beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti» (Cass. 5/11/2021, n. 31858).

In particolare, si è osservato che l’art. 7 d.m. 12 marzo 2008, richiamato dall’art. 6, comma 4, individua le cause di decadenza dal beneficio in modo del tutto identico a quello previsto dalla legge, e che, pertanto, non introduce nuove cause di decadenza, ma stabilisce semplicemente le modalità attuative per usufruire del credito di imposta.

L’utilizzo del beneficio, infatti, è subordinato al mantenimento del livello occupazionale per il triennio e i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione in cui attestano che il numero complessivo dei dipendenti, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time o di formazione lavoro è superiore a quello mediamente esistente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 (ex multis, Cass.26/7/2022, n. 23391).

Si è opportunamente precisato (Cass. 23391/2022 cit.) che l’invio di detta comunicazione , previsto a pena di decadenza dal beneficio,debba intervenire entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, e debba attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 1, che sono all’evidenza riferibili all’anno precedente (ovvero, rispettivamente al 2008, 2009 e 2010).In altri termini la norma stabilisce che «in relazione agli anni d’imposta beneficiati (2008, 2009 e 2010), le prescritte comunicazioni C/IAL debbano essere inviate dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, secondo una sequenza logica e temporale».

5. Con specifico riferimento alla questione oggetto del presente giudizio questa Corte ha, inoltre, affermato, pronunciando in casi analoghi, che il contribuente incorre nella decadenza prevista dalla normativa appena richiamata sia nell’ipotesi in cui il termine per l’invio della comunicazione non venga rispettato (perché l’invio manchi del tutto o sia effettuato in ritardo, cioè dopo il 31 marzo di ciascun anno), sia , infine, nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’insussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione.

In particolare, si è evidenziato come «la procedura di acquisizione dei dati ed il relativo obbligo informativo a carico delle imprese risulta finalizzato ad effettuare con maggiore tempestività e minori oneri per l’[OSCURATO:PERSONA] le verifiche sulla spettanza delle agevolazioni previste.

Invero, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con riferimento ad analoga agevolazione prevista dall’art. 62 della legge n. 289/2002, risulta non irragionevole che la decadenza dal contributo»sia prevista in ambedue le sopra descritte ipotesi (Cass. 22/06/2021, n. 17764, Cass. n. 13514/2020). 6.Da tale principio discende, nel caso di specie, che è errata la tesi della CTR che ha ritenuto la natura non perentoria del termine (fino al 31 marzo) per l’invio della comunicazione e, pertanto, non integrata la decadenza per avere la società provveduto all’invio il 1° aprile 2011 (per l’anno 2010).

7. La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata con rinvio Commissione Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, che provvederà a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; non può farsi luogo ad una pronuncia nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. dovendo la CTR, in sede di rinvio, oltre ad uniformarsi al decisum di questa Corte, decidere anche i motivi di gravame rimasti assorbiti nell’accoglimento del motivo relativo alla mancata decadenza dal beneficio per la natura non perentoria del termine previsto.

P.Q.M.

Accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20686/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] sas [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno n. 1081 / 2/ 20 1 7 , depositata in data 10 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L’[OSCURATO:PERSONA] notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] avviso di recupero del credito di imposta (per € 7.987,00) inizialmente riconosciuto per le annualità Credito di imposta- art. 2 commi 539 - 547 legge 244/2007 -decadenza dal 2008 al 2010 ex art. 2, commi 539 e ss., legge 244/2007, successivamente non confermato in ragione della tardività della comunicazione dei livelli occupazionali per l’anno 2010 (cd. C/IAL), avvenuta il 1/4/2010, ovvero un giorno dopo la scadenza fissata dalla legge. La contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno eccependo la decadenza dell’Ufficio con riferimento all’annualità 2008 e la non perentorietà del termine di presentazione della C/IAL. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la decadenza dell’A.F. per l’anno 2008. 2. Interposto gravame dalla contribuente, la CTR di Salerno accoglieva l’appello rilevando la non perentorietà del termine di presentazione della C/IAL, poiché la norma (art. 6, comma 4, e 7, comma 2, del D.M. 12.3.2008 recante il regolamento di attuazione dell’incentivo fiscale) prevedeva la decadenza solo in caso di mancato invio della C/IAL, non anche in caso di invio tardivo della stessa.Detta ratio decidendi era individuata come ragione più liquida a fronte di plurime doglianze sollevate nell’atto di gravame, ritenute pertanto assorbite (ad. es. la nullità degli atti impositivi per vizi della delega dei funzionari sottoscrittori dell’avviso di recupero). 3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motiv o . L a s oci età è rimasta intimata.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20/06/2024. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dai commi 539 a 547 della L. 244/07 in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 del DM del 12.3.2008 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Osserva, in particolare, che la violazione dell’obbligo, del datore di lavoro, di comunicazione del mantenimento dei livelli occupazionali integri una violazione non formale, comportante la decadenza dalla fruizione dell’agevolazione, trattandosi di adempimento previsto dal legislatore a pena di decadenza. 2. Il motivo è fondato. 3. L’art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007 riconosce un credito d’imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010, in favore dei datori di lavoro che, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le cause di decadenza dal beneficio sono specificate dal comma 545 il quale dispone che il diritto a fruire del credito d’imposta decade: a)se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007; b) se i posti di lavoro c reati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. Dalle disposizioni ora richiamate emerge che il riconoscimento del beneficio per ciascuno degli anni per cui è previsto è subordinato alla permanenza delle condizioni alle quali è riconosciuto, dovendo per ciascun anno il numero dei dipendenti risultare superiore a quello dei lavoratori complessivamente occupati nel 2007 e dovendo permanere per almeno tre anni (due per le piccole e medie imprese) i nuovi posti di lavoro. La legge n. 244/2007 rinvia ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548, anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento (art. 2, comma 547). In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 12 marzo 2008 il quale all’art. 6 specifica le modalità di accesso e di fruizione del credito d’imposta, stabilendo che i soggetti beneficiari devono inoltrare all’Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un’istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Inoltre, il comma 4 dell’articolo 6 dispone che «i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l’accoglimento dell’istanza sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle entrate, dal 10 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minore credito eventualmente spettante in relazione all’anno precedente ovvero all’anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all’anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta l’applicazione dell’art. 7, comma 2, del presente decreto». 4. Dato il quadro normativo di riferimento, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in tema di credito di imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l’omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza dal beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti» (Cass. 5/11/2021, n. 31858). In particolare, si è osservato che l’art. 7 d.m. 12 marzo 2008, richiamato dall’art. 6, comma 4, individua le cause di decadenza dal beneficio in modo del tutto identico a quello previsto dalla legge, e che, pertanto, non introduce nuove cause di decadenza, ma stabilisce semplicemente le modalità attuative per usufruire del credito di imposta. L’utilizzo del beneficio, infatti, è subordinato al mantenimento del livello occupazionale per il triennio e i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione in cui attestano che il numero complessivo dei dipendenti, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time o di formazione lavoro è superiore a quello mediamente esistente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 (ex multis, Cass.26/7/2022, n. 23391). Si è opportunamente precisato (Cass. 23391/2022 cit.) che l’invio di detta comunicazione , previsto a pena di decadenza dal beneficio,debba intervenire entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, e debba attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 1, che sono all’evidenza riferibili all’anno precedente (ovvero, rispettivamente al 2008, 2009 e 2010).In altri termini la norma stabilisce che «in relazione agli anni d’imposta beneficiati (2008, 2009 e 2010), le prescritte comunicazioni C/IAL debbano essere inviate dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, secondo una sequenza logica e temporale». 5. Con specifico riferimento alla questione oggetto del presente giudizio questa Corte ha, inoltre, affermato, pronunciando in casi analoghi, che il contribuente incorre nella decadenza prevista dalla normativa appena richiamata sia nell’ipotesi in cui il termine per l’invio della comunicazione non venga rispettato (perché l’invio manchi del tutto o sia effettuato in ritardo, cioè dopo il 31 marzo di ciascun anno), sia , infine, nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’insussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione. In particolare, si è evidenziato come «la procedura di acquisizione dei dati ed il relativo obbligo informativo a carico delle imprese risulta finalizzato ad effettuare con maggiore tempestività e minori oneri per l’[OSCURATO:PERSONA] le verifiche sulla spettanza delle agevolazioni previste. Invero, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con riferimento ad analoga agevolazione prevista dall’art. 62 della legge n. 289/2002, risulta non irragionevole che la decadenza dal contributo»sia prevista in ambedue le sopra descritte ipotesi (Cass. 22/06/2021, n. 17764, Cass. n. 13514/2020). 6.Da tale principio discende, nel caso di specie, che è errata la tesi della CTR che ha ritenuto la natura non perentoria del termine (fino al 31 marzo) per l’invio della comunicazione e, pertanto, non integrata la decadenza per avere la società provveduto all’invio il 1° aprile 2011 (per l’anno 2010). 7. La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata con rinvio Commissione Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, che provvederà a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; non può farsi luogo ad una pronuncia nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. dovendo la CTR, in sede di rinvio, oltre ad uniformarsi al decisum di questa Corte, decidere anche i motivi di gravame rimasti assorbiti nell’accoglimento del motivo relativo alla mancata decadenza dal beneficio per la natura non perentoria del termine previsto. P.Q.M. Accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione D
Sentenza Cassazione n. 23505/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris