CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, sono generici e manifestamente infondati; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 1-2 sulla certa identificazione dell'imputato, bloccato nel luogo ove è stata recuperata la refurtiva, e sulla conseguente esclusione della tenuità del fatto; sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sussistenza della recidiva, giustificati dai precedenti specifici e dalla perdurante pericolosità dimostrata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] 'c4olo [OSCURATO:PERSONA] DE