CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; __CItto-il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] b...f2m ha concluso chiedendo ,;, cks,_Q t:Q.3 C-P Lx. CLQQ 12 e;c A-"2 _Q cL: LL( ' LLLLL • s-72, SQ0 GrzA- Le"-A I tkO a--:.: 'Yela $2." DAA è g Od L , ) 1" i 20 20 ->ut c tAl<Lsi-- J4 - à1,290,. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2020, la Corte di appello dell'Aquila confermava la pronuncia resa in data 28.9.2018 dal Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di Penne, non aveva osservato la prescrizione di non allontanarsi dal luogo di dimora senza autorizzazione giudiziale e senza preventivo avviso all'Autorità medesima, in quanto autorizzato esclusivamente ad allontanarsi da detto comune al solo scopo di recarsi presso 1.1 Ser.D. di Pescara ogni giorno non festivo nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 13,00, essendo stata accertata la sua presenza in Pescara alle ore 19,00 circa del 4.9.2018)'e, conseguentemente, era stato condannato, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la "manifesta illogicità e carenza di motivazione della sentenza" impugnata, che si sarebbe limitata a ribadire le ragioni svolte nella pronuncia di primo grado e a "liquidare" frettolosamente le censure difensive, "seguendo un percorso deduttivo debole nelle argomentazioni". Ha, in particolare, evidenziato che "la sottoposizione alla sorveglianza speciale in parola ha una mancanza fondamentale nella parte prescrittiva nella quale testualmente si legge alla pagina 2 e al punto n. 2 di fissare la propria dimora nel territorio del Comune e di farla conoscere all'Autorità di P.S."; e ha sostenuto che, poiché non sarebbe chiaro se il Belisario avesse fissato la propria dimora nel comune di Penne, la misura di prevenzione applicatagli "potrebbe apparire e avere valore di sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione della legge penale per genericità, indeterminatezza del capo di imputazione in relazione alla mancata descrizione della condotta contestata all'imputato". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive". 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richieste delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi, in parte, generici, in parte, riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e, in ogni caso, non consentiti nel presente giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, non ricorre vizio alcuno di motivazione - peraltro, dedotto in maniera promiscua (manifesta illogicità e carenza di motivazione), oltre che in maniera generica - avendo la Corte di appello dell'Aquila adeguatamente e congruamente spiegato le ragioni della propria pronuncia, evidenziàndo che il provvedimento di sottoposizione alla misura di sorveglianza speciale, riprodotto nel capo di imputazione, aveva imposto all'imputato l'obbligo di soggiorno nel comune di Penne, dal quale si era allontanato., senza giustificato motivo e al di fuori dell'autorizzazione concessagli, essendo stato rintracciato alle ore 19,00 del 4.9.2018 a Pescara. Inoltre, giova osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in conformità al disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla citata riorma e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento. 2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati dalla Corte territoriale, che ha rilevato come la contestazione dell'addebito contenuta nel capo di imputazione fosse caratterizzata da sufficiente specificità nella descrizione della condotta violativa posta in essere dal Belisario. 3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso perché, in parte, generico anche in considerazione della circostanza che lo stesso è stato dedotto in maniera promiscua (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) e, in parte, riproduttivo delle doglianze sviluppate nel primo motivo di impugnazione del tutto inesistenti, essendosi i giudici di merito, nella motivazione del provvedimento impugnato, puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria ché pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am