CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 luglio 2026
Cassazione n. 24235/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n.755/2022 depositata il 22/6/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24130/2022Numero sezionale 5550/2026Numero di raccolta generale 24235/2026Data pubblicazione 29/07/2026Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n.00820180001607731 emessa ai sensi degli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e54 bis d.P.R. 633/1972 con la quale veniva richiesto il pagamento di €18.233,24 per omesso o tardivo versamento di IVA, nonché per sanzionied interessi.L’Amministrazione resisteva al ricorso.La CTP rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale delleMarche rigettava l’appello del contribuente.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.L’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso ed è rimastaintimata.In data 9/6/2026, il ricorrente ha depositato documentazionecommi 231 e ss. l. 197/2022 ed ha chiesto che venga dichiarata«l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere concompensazione delle spese di lite».[OSCURATO:PERSONA] commi 231 e 232 dell’art. 1 l. 197/2022 stabiliscono che «Fermorestando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti daisingoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le sommeaffidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gliinteressi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e lesomme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensiNumero registro generale 24130/2022Numero sezionale 5550/2026Numero di raccolta generale 24235/2026Data pubblicazione 29/07/2026dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando lesomme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborsodelle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella dipagamento.232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unicasoluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciottorate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 percento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, conscadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e lerestanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024».I successivi commi 235 e 236 stabiliscono le modalità attraverso lequali si perviene all’estinzione del giudizio: «235. Il debitore manifestaall'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione dicui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, appositadichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessoagente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitoresceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,entro il limite massimo previsto dal comma 232.236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventualependenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumel'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copiadella dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sonosospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».Infine, l’art. 12 bis d.l. 84/2025 conv. in l. 108/2025 dispone che: «1.Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembreNumero registro generale 24130/2022Numero sezionale 5550/2026Numero di raccolta generale 24235/2026Data pubblicazione 29/07/20262022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione deigiudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesionealla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis deldecreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica rata dellesomme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da partedell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1,comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstadall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 odall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unicarata.2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processoe non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite aiprocedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisitee non sono rimborsabili».Alla luce della disciplina riportata, dunque, per l’estinzione del giudizioè necessaria la produzione della dichiarazione di cui al comma 235, dellacomunicazione dell’Agente della riscossione contenente l’indicazionedell’ammontare complessivo e delle singole rate da pagare di cui alcomma 241 e dell’attestazione del pagamento della prima rata o del totaleda versare.Nel caso di specie, il contribuente ha depositato i predetti documenti(con riguardo ai pagamenti ha depositato le ricevute relative alla primaNumero registro generale 24130/2022Numero sezionale 5550/2026Numero di raccolta generale 24235/2026Data pubblicazione 29/07/2026rata e ad altre successive); la comunicazione dell’Agente della riscossioneè certamente riferibile alla cartella de qua, in considerazionedell’indicazione della stessa riportata nel foglio 5 e del numero diprotocollo della dichiarazione di adesione (W-2023041905785123)riportata nella prima pagina.Le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate, inconsiderazione di quanto previsto - sia pure con riguardo ad una diversaipotesi di definizione agevolata - dall’art. 1, comma 198, l. 197/2022 e,comunque, del principio generale che può trarsi dall’art. 310 c.p.c. per icasi di estinzione che non conseguono alla mera rinuncia. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/7/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]