CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 17371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 18732 /20 18 R.G. ) proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] C., con sede in [OSCURATO:PERSONA] , al [OSCURATO:PERSONA]. 2/7([OSCURATO:PERSONA]: 01472790359), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagnan. 3412/09/2017, pubblicata l’11 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 marzo2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] n. 18732/2018R.G. Cron. Rep. A.C.13 marzo 2025 Società di comodo. 1.-La vicenda concerne il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna n. 90940497/2012 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di disapplicazione dell'art. 30 l. n.724 del 1994 avanzata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.con riguardo alla normativa antielusiva sulle società di comodo per l'anno 2011. Tale provvedimento veniva annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna . Quest’ultima, infatti, dopo aver affermato l’impugnabilità del suddetto provvedimento, ne reputava l’infondatezza in quanto la società contribuente aveva dimostrato l’impossibilità di conseguire ricavi, nel periodo considerato. 2.-[OSCURATO:PERSONA] mmissione t ributaria regionale dell'Emilia - Romagna , investita dall’appello propost o da l l’Agenzia delle Entrate , - che insist eva sulla non impugnabilità della risposta fornita all'interpello e sull’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 19 92 , in quanto non era possibile applicare il procedimento per mancanza del requisito del valore soglia di€. 20.000,00 (euro ventimila/00)- con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, lo rigettava. 3.-Avverso la menzionata sente nza d’appello , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un unico motiv o . 4.-La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. è rimasta intimata . [OSCURATO:PERSONA] Con atto depositato in modalità telematica, la ricorrente Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo perso l’interesse a coltivare la lite in ragione delle modificazioni normative intervenute circa la questione oggetto del ricorso (e, cioè, l’impugnabilità del cd. interpello disapplicativo in materia di società di comodo). Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimatasvolto alcuna attività difensiva. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione Dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera