CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 26634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25012/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , L.[OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , SEZ.DIST. DI BOLZANOn. 2/2018 , depositata i l 17/02/2018 , R.G.N. 80/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 15.9.2015, [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Bolzano la [OSCURATO:SOCIETA]., società di cui era stato dipendente dal 7.1.2009 al 13.5.2014, con mansioni di autista, così introducendo il giudizio di merito rispetto a un procedimento cautelare di convalida di un provvedimento di sequestro giudiziario, disposto inaudita altera parte. Nel giudizio di merito, chiedeva l’attore l’accertamento del proprio diritto ad ottenere dalla società già datrice di lavoro la consegna di copia di dischi cronotachigrafi, relativi al periodo 1.12.2013-13.5.2014, in funzione della verifica dell’esatta erogazione del trattamento retributivo contrattualmente maturato; domandava, altresì, il risarcimento del danno per violazione da parte della società convenuta dell’obbligo di custodia dei dischi cronotachigrafi, che voleva ristorato in via equitativa nella misura di € 10.240,00. 2. Costituitasi la convenuta, il Tribunale adito, con sentenza del 14.4.2016, dichiarava il diritto del ricorrente di ottenere dalla resistente la copia dei dischi di cronotachigrafo per il periodo compreso tra la decorrenza diun anno a ritroso dalla detta richiesta e la cessazione del rapporto di lavoro (e quindi per il periodo 8.11.2013-13.5.2014). Disattendeva, invece, la domanda di risarcimento del danno per violazione da parte della resistente dell’obbligo di custodia dei dischi suddetti sul rilievo che il ricorrente non aveva dedotto e provato quale concreto pregiudizio gli sarebbe derivato dalla mancata disponibilità degli stessi dischi. Poneva, infine, le spese di lite a carico della società resistente nella misura dellametà, come liquidata, compensando la restante metà. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, rigettava l’appello che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la decisione di primo grado, condannava l’appellante al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese di secondo grado, come liquidate, e dichiarava sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. 4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale giungeva alla conclusione che il giudizio cui era pervenuto il Tribunale circa il difetto, nella specie, di allegazione e prova del pregiudizio derivato all’impugnante dalla mancata disponibilità dei dischi di cronotachigrafo doveva essere confermato. 5. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 6. L’intimata ha resistito con controricorso. 7. Quest’ultima ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia: “vizio ex art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di CCNL applicabili al caso di specie per avere la Corte di Appello fondato la propria decisione omettendo una corretta valutazione di: art. 14 comma II del Regolamento CEE del 20.12.1985 n. 3821 (apparecchio di controllo del settore dei trasporti strada) pubblicato su G.U. CEE L del 370 del 31.12.1985) norma direttamente applicabile nel nostro ordinamento giuridico, in quanto l’art. 14 ha sostituito il precedente Regolamento CEE 20.7.1970 n. 1463 il quale era stato attuato in Italia sulla base della L. 13.11.1978 n. 727 il cui riferimento al Regolamento del 1970 deve intendersi sostituito con quello del Regolamento del 1985 per espresso disposto dell’art. 11, comma 3, del d.l. 6.2.1987 n. 16 nel testo convertito dalla L. 30.3.1987 n. 132 –art. 8 comma 2 d.lgs. 19.11.2007 n. 234 e ss. modificazioni il quale ha sostituito il registro dell’orario di lavoro svolto dai lavoratori mobili dell’autotrasporto; - art. 39 comma 2 e art. 40 comma 3 d.l. 112/2008 convertito in L. 133/2008 su calendario presenze in LUL; - art. 11 comma 8 lett. A) CCNL autotrasporti merci su strada; -art. 1768 c.c. Premette il ricorrente che la Corte territoriale aveva affermato che: “Innanzitutto non vi è ragione di discorrere di responsabilità discendente dalla violazione dell’obbligo di diligenza nel contratto di deposito ex art. 1768 cc, atteso che pacificamente nel caso di specie nessun accordo ricomprendibile nella fattispecie del contratto di deposito è stato mai concluso tra le parti in causa”. Deduce che si tratterebbe di un “clamoroso errore di diritto” perché “l’obbligazione di deposito e custodia dei dischi cronotachigrafici (ai fini della consegna di copia autenticata dal datore di lavoro quindi di consegna di equivalente all’originale) è conseguenza diretta della legge ed è obbligazione che sorge in capo al datore di lavoro in forza del citato CCNL che le parti in causa hanno adottato come “condizioni generali di contratto” del contratto di lavoro intercorso tra le parti”. 2. Con un secondo motivo, denuncia: “Vizio ex art. 360 c.p.c. n. 4 nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la Corte di Appello di Bolzano rigettato le domande del ricorrente presupponendo che le stesse fossero attinenti al pagamento di differenze retributive (domanda mai in atti) anziché, come in atti, che le stesse fossero attinenti a domanda di risarcimento danni da omessa custodia delle risultanze dei dischi cronotachigrafici relativi all’attività lavorativa del ricorrente”. 3. Ritiene il Collegio che entrambe tali censure debbano essere giudicate infondate, in particolare in relazione a quanto effettivamente ritenuto e deciso dal giudice di secondo grado. 4. Circa il passo motivazionale, censurato con il primo motivo, ed effettivamente presente alla pag. 9 dell’impugnata sentenza, va rilevato che trattasi di niente di più che una risposta ad una specifica deduzione dell’allora appellante, secondo cui egli aveva subito “non un danno diretto da mancata corretta retribuzione ma un danno indiretto da violazione dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, del dovere di custodia degli stessi dischi sancito dalle norme di legge sopra indicate … il quale non ha usato la diligenza propria del depositario come anche regolata dall’art. 1768 c.c.” (ricorso in appello, pagg. 9 e 10) . 4.1. Per il resto, è sufficiente considerare che tutte le deduzioni del ricorrente non colgono l’effettiva ratio decidendi dell’impugnata sentenza. Come già risulta dalla narrativa che precede, non era più in discussione in secondo grado il dovere datoriale di consegnare all’ex- dipendente i dischi cronotachigrafi. La Corte territoriale, infatti, nei “motivi”della propria decisione aveva premesso che: il primo giudice ha, da un lato, ritenuto fondata la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del suo diritto ad ottenere dalla società datrice di lavoro la consegna di copia dei dischi cronotachigrafi relativi al periodo 8.11.2013-13.5.2014; dall’altro lato ha disatteso la domanda del ricorrente di risarcimento del danno da “omissione di custodia” dei dischi per non avere egli “dedotto quale concreto pregiudizio gli sarebbe derivato dalla mancata disponibilità dei dischi di cronotachigrafo” (v. sent., pag. 8). La predetta pronuncia di reiezione è oggetto del gravame interposto dal dipendente, mentre la prima statuizione è ormai definitiva per non essere stata censurata da alcuna parte . 4.2. Pertanto, in tale contesto, non rientrava nell’ appellatume quindi nel devolutum la questione dell’esistenza del diritto dell’ex - dipendente “ad ottenere dalla società datrice di lavoro la consegna di copia dei dischi cronotachigrafi” e neppure del correlativo obbligo datoriale, come della fonte di tali speculari diritto ed obbligo. 4.3. La Corte distrettuale, quindi, premettendo che per l’appellante il giudice di primo grado avrebbe errato nel non riconoscere che egli ha provato i presupposti della richiesta risarcitoria, dal momento che “ l’an è pacifico in causa ” stante l’incontestata violazione dell’obbligazione di diligenza nella custodia dei dischi da parte dell’impresa e che l’ammontare del risarcimento avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa secondo i parametri indicati dallo stesso (così tra la pag. 5 e la pag. 6 della sua sentenza), aveva specificato su quali basi giuridiche quest’ultimo aveva insistito nell’accoglimento della domanda risarcitoria respinta in prime cure. Aveva scritto, infatti, che con la sua doglianza il lavoratore faceva valere una situazione giuridica soggettiva, inerente l’accesso ai (e la disponibilità dei) documenti in questione, che l’ordinamento giuridico tutelerebbe, a suo dire, in via autonoma. Secondo tale tesi la domanda di rilascio dei dischi cronotachigrafi non sarebbe strumentale all’esercizio di altri diritti, ma finalizzata a fare valere un diritto avente questo stesso contenuto ed il danno sarebbe unicamente “legato al mancato rispetto del dovere – in capo al datore – di custodia dei dischi” (v. note conclusive, pag. 1) (così a pag. 6 dell’impugnata sentenza). 4.4. Tutta la restante parte della motivazione resa dalla Corte d’appello (cfr. pagg. 6-13 della stessa) è volta ad illustrare l’infondatezza di tale tesi e, comunque, la mancata allegazione, da parte dell’istante, prima che della prova, del danno risentito dall’attore nel caso di specie. La stessa Corte, infatti, ha concluso che, sulla base delle previsioni considerate, “si può argomentare che la società datrice di lavoro, non consegnando copia dei dischi al lavoratore, sia venuta meno ad un preciso obbligo contrattuale verso il lavoratore, dal che discenderebbe l’inversione dell’onere probatorio. Nella fattispecie tale conclusione non è, tuttavia, di alcun ausilio all’appellante, posto che, in difetto della precisa e doverosa allegazione del suo orario di lavoro e delle trasferte effettuate, non può porsi a carico della società datrice di lavoro alcun onere di contestazione di circostanze non ritualmente dedotte né la dimostrazione di orari di lavoro diversi da orari neppure affermati”. Di qui, come pure già premesso in narrativa, la conferma del verdetto del primo giudice “circa il difetto, nella specie, di allegazione e prova del pregiudizio derivato al sig. [OSCURATO:PERSONA] dalla mancata disponibilità dei dischi del cronotachigrafo”. 5. In definitiva, la tesi di fondo dell’appellante che la Corte di merito si era trovata ad esaminare era che la violazione del diritto del lavoratore al rilascio dei dischi in questione sarebbe stata produttiva di un danno in re ipsa, da risarcire in via equitativa; ma tutte le norme di diritto e di CCNL che l’attuale ricorrente asserisce violate neppure è dedotto che contemplino un’ipotesi in cui il danno possa essere risarcito in difetto di specifica allegazione in proposito oppure che rechino parametri idonei a consentire una liquidazione equitativa del danno stesso. 6. Parimenti da respingere è il secondo motivo di ricorso. 6.1. Il vizio di extrapetizione che ivi profila l’impugnante (la Corte d’appello si sarebbe pronunciata su domande diverse da quelle effettivamente da lui proposte) è insussistente. Come ben emerge già dai passi sopra richiamati e meglio dall’intero testo della sua decisione, la Corte territoriale si è chiaramente espressa sull’unico motivo d’appello dell’istante che riguardava la reiezione di una sola sua domanda, per l’appunto quella di risarcimento dei danni asseritamente risentiti; domanda respinta dal primo giudice per difetto di prova appunto del “concreto pregiudizio” che “gli sarebbe derivato dalla mancata disponibilità dei dischi di cronotachigrafo”. Si tratta di un danno meramente ipotetico, avendo chiaramente escluso il ricorrente di aver mai proposto domanda di differenze retributive, mentre l’impossibilità o la difficoltà di provare il diritto alle differenze retributive è rimasta sul piano delle mere asserzioni. Su questo punto non possono nutrirsi dubbi, tenendo conto che la stessa Corte aveva premesso che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto “appello avverso la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva respinto la sua richiestarisarcitoria”, lamentando che il ragionamento del primo giudice presupponeva un onere di probatio diabolica in capo ad esso danneggiato e facendo valere di avere adeguatamente dimostrato la violazione dell’obbligo di diligenza nella custodia dei dischi mentre l’ammontare del risarcimento avrebbe potuto essere valutato e liquidato in via equitativa tenendo conto che egli lavorava “almeno 22 giornate al mese di talché nel periodo 8.11.2013- 13.5.2014 egli ha svolto all’incirca 160 giornate lavorative” (ricorso in appello, pag. 11) (così alle pagg. 4-5 della decisione gravata). Notato, poi, che il giudice di secondo grado in nessun punto della propria pronuncia ha affermato che nel giudizio di merito, seguito al procedimento cautelare di sequestro giudiziario ante causam, fosse stata formulata una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, lo stesso ha piuttosto evidenziato che, nell’introdurre la causa di merito, l’odierno appellante, essendo ormai certo lo smarrimento dei dischi da parte della soc. [OSCURATO:SOCIETA] (v. la denuncia presentata dalla stessa in data 17.12.2014, prodotta sub doc. 1 della sua comparsa di costituzione nel procedimento cautelare), ha poi dedotto essergli dovuto il risarcimento del danno derivante dalla mancata possibilità “di verificare l’esattezza dell’ammontare delle retribuzioni versategli a titolo di straordinario e di indennità di trasferta” (v. il “Ricorso ex art. 414 e ss. cpc e ex art. 669 novies e ss. cpc”, pag. 6) (così a pag. 9). Del resto, tutto il ragionamento della Corte distrettuale si conclude, come già detto, con la conferma del giudizio sul difetto “di allegazione e prova del pregiudizio derivato all’attore dalla mancata disponibilità dei dischi cronotachigrafi”. 7. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo (come da nota spese prodotta circa i compensi), ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.082,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussiste