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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 08642/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 novembre 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 3 agosto 2020, ha disapplicato la recidiva e, per l'effetto, ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 62-bis, 61 n. 6 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., nello specifico lamentando che la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius per avere, pur nella disposta riduzione della pena finale in conseguenza dell'effettuata disapplicazione della recidiva, applicato in modo deteriore rispetto al primo giudice sia le circostanze generiche che l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., in particolar modo operando, con riferimento ad entrambe, una riduzione di pena in misura inferiore rispetto a quella massima consentita.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.

Deve essere osservato, infatti, come, rispetto ad esso, assuma dirimente rilievo il principio affermato da questa Corte di legittimità per cui, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "refornnatio in peius" la decisione del giudice di appello che, avendo mutato tutti i componenti del computo della pena per il reato ascritto (mediante la riduzione della pena base, l'esclusione della recidiva e l'effettuazione del bilanciamento, in precedenza omesso, tra le attenuanti generiche e la residua aggravante) operi, per le già concesse attenuanti generiche, una riduzione minore, sia in termini assoluti, sia in termini di rapporto proporzionale, rispetto a quella effettuata, in ordine a tale componente, dal primo giudice (così, Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, dep. 2023, Cundari, Rv. 284311-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 3 agosto 2020, ha disapplicato la recidiva e, per l'effetto, ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 62-bis, 61 n. 6 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., nello specifico lamentando che la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius per avere, pur nella disposta riduzione della pena finale in conseguenza dell'effettuata disapplicazione della recidiva, applicato in modo deteriore rispetto al primo giudice sia le circostanze generiche che l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., in particolar modo operando, con riferimento ad entrambe, una riduzione di pena in misura inferiore rispetto a quella massima consentita. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come, rispetto ad esso, assuma dirimente rilievo il principio affermato da questa Corte di legittimità per cui, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "refornnatio in peius" la decisione del giudice di appello che, avendo mutato tutti i componenti del computo della pena per il reato ascritto (mediante la riduzione della pena base, l'esclusione della recidiva e l'effettuazione del bilanciamento, in precedenza omesso, tra le attenuanti generiche e la residua aggravante) operi, per le già concesse attenuanti generiche, una riduzione minore, sia in termini assoluti, sia in termini di rapporto proporzionale, rispetto a quella effettuata, in ordine a tale componente, dal primo giudice (così, Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, dep. 2023, Cundari, Rv. 284311-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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