CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 82 15 / 20 1 6 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -ricorrente principale - contro FALLIMENTO X-PHARMA s.r.l., in persona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 66 -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4064/2015della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 24 settembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale , assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate impugna, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la decisione in epigrafe, con la quale, riformando integralmente la sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha annullato l’avviso di accertamento notificato il 3 giugno 2011 a X-Pharma s.r.l., successivamente fallita. 2. I giudici di appello hanno rilevato in premessa che l’avviso, con il quale erano stati ripresi a tassazione maggiori redditi accertati per l’anno 2008 ai fini Irap e Ires ed erano state irrogate sanzioni, scaturiva da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza previa instaurazione del contraddittorio con la società contribuente. Su tale base, hanno poi osservato che l’Ufficio aveva proceduto ad accertamento induttivo dei redditi in assoluta difformità dai termini del p.v.c. e senza tenere in considerazione le osservazioni medio tempore prodotte dalla società; conseguentemente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e quella della Corte di Giustizia Europea, hanno ritenuto violato, da parte dell’Ufficio, il precetto di cui all’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212; e, su tale punto, hanno ritenuto erroneo l’assunto dell’Amministrazione in base al quale le osservazioni della contribuente sarebbero state tardivamente presentate. 3. Il fallimento di X-Pharma, a ciò appositamente autorizzato dal giudice delegato, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo; ha inoltre formulato richiesta affinché, in caso di accoglimento del ricorso principale, si tenga conto del più mite jus superveniens in tema di sanzioni. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000. La ricorrente osserva che nel caso di specie, come accertato dalla stessa CTR, il processo verbale fu formato il 9 dicembre 2009 e l’atto impositivo fu notificato il 3 giugno 2011, ovvero ben dopo la perenzione del termine di sessanta giorni previsto dalla disposizione evocata. Evidenzia inoltre che, sempre per quanto accertato in sede d’appello, le osservazioni le erano state comunicate il 26 marzo 2010, quando era già scaduto il termine di sessanta giorni previsto in propositodalla norma citata. Rileva, in ogni caso, che la disposizione invocata si limita a prevedere che le osservazioni vengano valutate, senza stabilire un obbligo di motivazione in relazione al loro contenuto, deducendo l’assoluta non pertinenza della giurisprudenza richiamata a supporto della sentenza d’appello, riferita ai tributi armonizzati. 2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 33, comma terzo, e 39, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente assume che, ove si volesse ritenere che la CTR abbia annullato l’atto impositivo perché l’Ufficio non era legittimato ad accertare i redditi in via induttiva, la decisione si porrebbe in contrasto con la disciplina di tale tipo di accertamento e con le risultanze dell’istruttoria, tutte pacifiche e documentate. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il fallimento denunzia violazione dell’art. 9, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. nella l. 27 del 2012, e del relativo d.m. di attuazione n. 140 del 20 luglio 2012, dell’art. 13, comma 6, della l. 31 dicembre 2012, n. 247, e del relativo d.m. di attuazione n. 55 del 10 marzo 2014, nonché dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione. La censura ha ad oggetto l’ammontare delle spese liquidate dalla CTR a favore del fallimento, che il fallimento reputa incongrue per difetto, in assenza di qualsiasi collegamento con i criteri normativi per la loro determinazione. 4. Il primo motivodel ricorso principale è fondato. Premesso che è pacifica la circostanza in base alla quale l’atto impositivo è stato emesso dopo il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, e a prescindere da ogni considerazione circa la tempestività delle osservazioni presentate dalla contribuente, la sentenza impugnata si è discostata dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, sul punto, appare ampiamente consolidato. È stato infattiescluso ogni profilo di nullità, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, dell'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo(v. fra le numerose altre Cass. n. 41444/2021; Cass. n. 18255/2021; Cass. n. 14211/2021; Cass. n. 8378/2017). 5. La fondatezza del primo motivo comporta l’accoglimento del ricorso con assorbimento del secondo e del ricorso incidentale, che agitano questioni logicamente consequenziali. A tale specifico proposito, peraltro, e quanto al secondo motivo del ricorso principale, è opportuno osservare che il rilievo contenuto alla pag. 4 della sentenza d’appello – in base al quale l’Ufficio non avrebbe tenuto conto del fatto che in sede di processo verbale di constatazione erano state accertate «ingentissime perdite» a carico della società – risulta reso per completezza e non assurge ad autonoma ratio decidendi. 6. La sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione per il riesame del merito e, all’esito , in ordine all’eventuale applicazione delle sanzioni secondo lo jus superveniens, restando demandata al giudice di rinvio anche la disciplinadelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti il restante e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia a