CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11201/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di un assegno ricevuto in bianco e compilato per l'importo di Euro 109,80 con la sottoscrizione apocrifa della titolare del conto corrente per cui, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e lo aveva invece assolto dal delitto di cui agli artt. 485-491 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; 2. ricorre per cassazione il difensore del Cacciola lamentando, con un unico articolato motivo, contraddittorietà della motivazione: rileva, infatti, che i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato nonostante gli elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento si prestassero a sostenere conclusioni diametralmente opposte tra loro essendo state omesse o travisate molte prove che, ove correttamente riportate, avrebbero reso impossibile pervenire ad una decisione di condanna; richiamati i termini della contestazione, segnala la contraddittorietà del risultato decisorio con le premesse fattuali acquisite a partire dal mancato riconoscimento del Cacciola da parte del teste che avrebbe da lui ricevuto l'assegno provento di furto ed abusivamente riempito; aggiunge che la Corte ha tuttavia superato questo elemento critico attraverso il riferimento alle generalità dell'imputato che il magazziniere Mercuri avrebbe annotato sulla lettera di vettura ed il fatto che il titolare della ditta, una volta appresa la impossibilità di incassare l'assegno, avrebbe tentato inutilmente di contattarlo al numero telefonico già utilizzato per concordare le modalità di consegna; evidenzia il carattere assiomatico ed illogico di tali argomenti atteso che del documento visionato dal Mercuri non fu estratta una copia né è possibile escludere che si trattasse di un falso di cui il Cacciola non aveva la possibilità di denunziare lo smarrimento; sottolinea come la Corte abbia equivocato e male inteso il senso delle dichiarazioni del Mercuri circa la possibilità, da parte sua, di riconoscere il Cacciola che, tuttavia, mostratogli in foto, non riconobbe nonostante che, dalla ricostruzione dell'episodio, si debba evincere che il contatto tra i due fu tutt'altro che fugace; segnala che nemmeno al contatto telefonico riferito dal titolare della ditta può essere attribuita alcuna valenza dimostrativa atteso che nulla dimostra che l'interlocutore fosse proprio il Cacciola, che egli non aveva mai visto e con cui non aveva mai parlato; sottolinea, perciò, che gli elementi acquisiti non avrebbero consentito di pervenire alla affermazione della responsabilità dell'imputato superando ogni "ragionevole dubbio" sulla possibilità che altri si possa essere sostituito a lui nel perpetrare una truffa in danno della ditta. 3. Il ricorso è inammissibile. Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). È noto, inoltre che il "travisamento" del fatto o della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, che è consentito dedurre in sede di legittimità, è rappresentato dalla contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG c/ Borriello). Si è peraltro qui in presenza di una "doppia conforme" di merito sicché il vizio del travisamento della prova, conseguente alla utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale ovvero alla omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., solo ed esclusivamente nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n. 7.986, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 19.710, P.C. in proc. Buraschi; Cass. Pen., 4, 13.11.2013 n. 5.615, .Nicoli). Fatte queste premesse, rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando perciò inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione operata dal Tribunale fosse stata confortata da una serie di elementi convergenti rispetto ai quali la difesa si era limitata a prospettare una soluzione alternativa rappresentata dalla possibile sostituzione di persona di cui lo stesso Cacciola sarebbe stato vittima da parte di uno sconosciuto che, spacciandosi per lui, avrebbe posto in essere una truffa in danno della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA] presso cui aveva negoziato un assegno provento di furto ed abusivamente riempito con i dati della titolare del conto. Non è inutile, allora, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così d