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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41529/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 18/02/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Latina, in data 04/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, in relazione al reato di rapina aggravata a lui ascritto.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del travisamento e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario richiamare, quanto alla prima censura, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte d'Appello ha motivato tutt'altro che illogicamente in ordine al carattere solo apparente della contraddizione segnalata dalla difesa, valorizzando la pregressa conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli operanti causata da precedenti condanne per reati della stessa specie commessi in zona: si è osservato, in particolare, che tale pregressa conoscenza e la disponibilità della foto segnaletica aveva consentito agli operanti di individuare con certezza il [OSCURATO:PERSONA], nonostante il travisamento (occhiali e cappellino) che peraltro non aveva impedito, ad osservatori "professionali", di identificare il rapinatore attraverso l'esame delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza della banca.

A tale ultimo proposito, la Corte d'Appello ha precisato che il mancato riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte delle persone presenti in banca era da ricondurre proprio al predetto travisamento: e ciò in quanto i clienti della banca difettavano dei richiamati requisiti di "professionalità" nel riconoscere i malviventi di zona, sia perché di norma, per le persone comuni, il riconoscimento può risentire di fattori esterni (stress ecc.) idonei a rendere efficace anche un travisamento non integrale (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667, secondo cui «ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa»).

Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede, rimasto peraltro privo di adeguata confutazione da parte della difesa che si è limitata a reiterare il proprio rilievo di contraddittorietà.

Va anche posto in evidenza che il ricorrente ha dedotto l'erroneità del riferimento, da parte della Corte territoriale, ad una condanna del [OSCURATO:PERSONA] per altra rapina commessa in danno del medesimo istituto di credito: tale assunto non è stato peraltro supportato da alcun tipo di produzione documentale.

Manifestamente infondata è la residua censura.

Al di là di quanto appena osservato in ordine alla condanna per altra rapina nella stessa banca, va evidenziato che la Corte d'Appello ha conferito rilievo decisivo ai dodici precedenti per reati della stessa indole a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di una motivazione del tutto in linea con il consolidato insegnamento secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 18/02/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Latina, in data 04/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, in relazione al reato di rapina aggravata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del travisamento e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto alla prima censura, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha motivato tutt'altro che illogicamente in ordine al carattere solo apparente della contraddizione segnalata dalla difesa, valorizzando la pregressa conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli operanti causata da precedenti condanne per reati della stessa specie commessi in zona: si è osservato, in particolare, che tale pregressa conoscenza e la disponibilità della foto segnaletica aveva consentito agli operanti di individuare con certezza il [OSCURATO:PERSONA], nonostante il travisamento (occhiali e cappellino) che peraltro non aveva impedito, ad osservatori "professionali", di identificare il rapinatore attraverso l'esame delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza della banca. A tale ultimo proposito, la Corte d'Appello ha precisato che il mancato riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte delle persone presenti in banca era da ricondurre proprio al predetto travisamento: e ciò in quanto i clienti della banca difettavano dei richiamati requisiti di "professionalità" nel riconoscere i malviventi di zona, sia perché di norma, per le persone comuni, il riconoscimento può risentire di fattori esterni (stress ecc.) idonei a rendere efficace anche un travisamento non integrale (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667, secondo cui «ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa»). Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede, rimasto peraltro privo di adeguata confutazione da parte della difesa che si è limitata a reiterare il proprio rilievo di contraddittorietà. Va anche posto in evidenza che il ricorrente ha dedotto l'erroneità del riferimento, da parte della Corte territoriale, ad una condanna del [OSCURATO:PERSONA] per altra rapina commessa in danno del medesimo istituto di credito: tale assunto non è stato peraltro supportato da alcun tipo di produzione documentale. Manifestamente infondata è la residua censura. Al di là di quanto appena osservato in ordine alla condanna per altra rapina nella stessa banca, va evidenziato che la Corte d'Appello ha conferito rilievo decisivo ai dodici precedenti per reati della stessa indole a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una motivazione del tutto in linea con il consolidato insegnamento secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso