CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 09075/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27705/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52M01 H836S), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A19 L120Y), elettivamente domiciliato in Roma, via Montasio n. 67, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 733/2018, pubblicata il 6 febbraio 2018; R.G.N. 27705/18 C.C.2/03/2023 Mutuo – Restituzione delle somme erogate – Onere della prova udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse del controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Latina, [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 29.647,21, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di restituzione delle somme ricevute in prestito. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto della domanda, contestando l’esistenza di un mutuo concluso tra le parti e affermando che le dazioni di denaro costituivano il pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni lavorative effettuate in favore del Bianchi, di cui era stato dipendente dall’aprile del 1993 sino all’aprile del 1998. Nel corso del giudizio erano escussi i testi ammessi. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2593/2010, depositata il 23 dicembre 2010, rigettava la domanda proposta e condannava l’attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite. In specie, la pronuncia di primo grado evidenziava: che, in ragione del principio di distribuzione dell’onere della prova, l’attore non era riuscito a provare che le somme portate dagli assegni depositati in corso di causa fossero effettivamente riconducibili, come dallo stesso asserito, ad un contratto di mutuo intercorso con il [OSCURATO:PERSONA]; che, per converso, i testi escussi avevano confermato l’eccezione del convenuto, secondo cui i pagamenti dovevano essere ascritti alle retribuzionidovute per le prestazioni lavorative effettuate dall’aprile del 1993 sino all’aprile del 1998. 2.–Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale lamen tava che il Giudice di prime cure avesse trascurato la prova documentale offerta, tanto dell’esistenza dei titoli di credito emessi in favore di [OSCURATO:PERSONA], quanto dell’effettivo incasso di tali titoli, sicché la decisione sarebbe stata basata esclusivamente sulle prove testimoniali addotte dalla controparte, che sarebbero state, in primo luogo, inutilizzabili per motivi di rito e, in secondo luogo, inattendibili, posto che i testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali parenti del convenuto, erano stati rinviati a giudizio per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell’appello, in quanto infondato in fatto e in diritto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il creditore che avesse agito per la restituzione di somme date a titolo di mutuo era tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, non essendo, pertanto, sufficiente dimostrare esclusivamente, come nel presente caso, la dazione di una somma di denaro, di per sé non comprovante la sussistenza del corrispondente obbligo restitutorio; b) che l’appellante aveva esclusivamente prodotto alcuni assegni dallo stesso emessi in favore dell’appellato, i quali, tuttavia, provavano solamente l’esistenza di un rapporto cartolare tra le parti e la correlata corresponsione di una somma di denaro, ma non dimostravano la sussistenza di un rapporto sottostante di mutuo, che avrebbe attribuito al creditore il titolo per la restituzione delle somme portate da tali assegni, soprattutto alla luce delle contestazioni mosse dell’appellato circa l’inesistenza del suddetto contratto; c) che la documentazione prodotta con la comparsa conclusionale dall’appellante era inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., oltre che irrilevante, in quanto detta documentazione riguardava la posizione dei testi citati da parte convenuta in primo grado, posizione ininfluente ai fini del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’attore. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Il controricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1813 e/o 1277 e/o 1197 e/o 2041 e/o 2697 c.c. e dell’art. 113, primo comma, c.c. (recte c.p.c.) nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art.132 c.p.c. ed ancora, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il creditore dovesse dare la prova del rapporto sottostante, il che non sarebbe stato necessario, in quanto si trattava di assegni la cui astrattezza non avrebbe reso necessario e vincolante alcun accertamento di tipo bancario. Ad avviso dell’istante, il Giudice del gravame avrebbe errato nella qualificazione giuridica del fatto nell’ambito del contratto di mutuo. E, in ogni caso, quand’anche si fosse ritenuta applicabile alla fattispecie la figura negoziale del mutuo, sarebbe stata esclusa la necessità di una prova del rapporto sottostante, vertendosi in tema di titoli di credito, la cui cartolarità e astrattezza avrebbero reso superflua la prova del rapporto causale sottostante. E, in subordine, la fattispecie si sarebbe dovuta inquadrare nell’ambito dell’istituto dell’arricchimento senza giusta causa e/o della ripetizione dell’indebito, sicché comunque il ricorrente avrebbe avuto diritto a ripetere ciò che aveva pagato. Infine, il ricorrente obietta che sarebbe spettato al destinatario del pagamento dimostrare la diversa causale del pagamento, il che non sarebbe avvenuto. 1.1.–Il motivo è infondato. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, primo comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. E tanto perché l’esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens– ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l’attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l’inversione dell’onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003). A fronte dell’allegazione di una causale alternativa (ossia del ricevimento dell’importo versato a titolo di retribuzioni per le prestazioni lavorative effettuate in favore del datore di lavoro, di cui il controricorrente sarebbe stato dipendente dall’aprile dell’anno 1993 fino all’aprile dell’anno 1998), per quanto non dimostrata, sarebbe stato, quindi, onere dell’asserito mutuante fornire la dimostrazione del titolo in forza del quale ha rivendicato la restituzione della somma indicata. Ora, per quanto anzidetto, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova. Ne consegue che l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 9209 del 06/07/2001). Il suddetto principio non è applicabile solo laddove l’accipiens non abbia eccepito un diverso titolo della dazione di denaro, non implicante una obbligazione restitutoria, bensì un diverso titolo, che comunque implicherebbe un’obbligazione restitutoria (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8216 del 24/05/2012). Fattispecie che non riguarda il caso in esame, in cui il convenuto ha addotto che i versamenti corrisposti sarebbero stati riconducibili alla causale delle retribuzioni per le prestazioni lavorative eseguite in favore del Bianchi. Solo allorché il convenuto avesse addotto altra causale comunque implicante l’obbligo restitutorio in favore dell’attore, sull’accipienssarebbe gravato, in forza dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare di aver restituito il denaro. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per non avere la Corte distrettuale ammesso la produzione documentale in sede di gravame, avente ad oggetto l’acquisizione della sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Latina, la quale condannava, con sentenza non definitiva, i testimoni addotti da parte convenuta nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 372 c.p., pronuncia che avrebbe avuto rilevanza ai fini di confutare le dichiarazioni rese dai testi, secondo cui gli assegni avrebbero fatto riferimento al rapporto lavorativo intrattenuto tra il Bianchi e il [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’istante, la sussistenza degli elementi del reato di falsa testimonianza, benché prescritto, avrebbe dovuto costituire indispensabile elemento di valutazione per sovvertire la ritenuta mancata dimostrazione del rapporto sottostante. 2.1.–La censura è inammissibile. Infatti, la sentenza impugnata ha dato adeguata contezza delle ragioni per le quali tale documentazione non fosse indispensabile. E ciò perché, sulla base della corretta applicazione del principio di distribuzione dell’onere della prova, quand’anche l’eccezione sollevata dal convenuto non fosse stata dimostrata, sarebbe rimasto comunque fermo, in capo all’attore, l’onere di fornire la prova del fatto che le somme versate con gli assegni emarginati, in favore di [OSCURATO:PERSONA], fossero riconducibili alla causale allegata del prestito, fatto costitutivo di cui in atti non vi è pacificamente alcun supporto probatorio. 3.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorr