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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 01801/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21690-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21690/2020 Numero sezionale 11207/2021 Numero di raccolta generale 1801/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 INPS - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 813/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 12 dicembre 2019, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e Inps, l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso le cartelle di pagamento 094 2006 00222013 55, 094 2007 0041310 20 e 094 2008 00217829 22 e i relativi ruoli: così riformando la sentenza di primo grado, che invece l’aveva accolta, dichiarando prescritti i relativi crediti contributivi;

2. a differenza del Tribunale, essa riteneva non prescritti i crediti contributivi dell’Inps, per l’effetto nuovamente interruttivo della notificazione (il 30 novembre 2015 alla suocera) dell’intimazione di pagamento relativa ai ruoli portati (tra le altre) dalle suddette cartelle (la prima notificata il 9 dicembre 2006, la seconda il 15 gennaio 2008 e la terza il 9 dicembre 2008), non impugnata dall’opponente; Ric. 2020 n. 21690 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21690/2020 Numero sezionale 11207/2021 Numero di raccolta generale 1801/2022 Data pubblicazione 20/01/2022

3. con atto notificato il 12 agosto 2020, [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre l’Inps rilasciava una procura speciale, senza svolgere ulteriori difese;

4. nelle more della fissazione dell’odierna adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] comunicava nota di sgravio totale delle tre cartelle suindicate, ai sensi dell’art. 4 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 615, primo comma c.p.c., 3, nono e decimo comma l. 335/1995, per irrilevanza della mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento successiva al quinquennio dalla notificazione delle cartelle relative a contributi ormai prescritti, per la preclusione della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione, una volta che essa sia realizzata, per il suo carattere di indisponibilità e irrinunciabilità (unico motivo);

2. premessa l’esclusione dell’effetto interruttivo della prescrizione per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento, intervenuta dopo il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle e, quindi, dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata (Cass. 14 gennaio 2020, n. 454, con richiamo, al p.to 16 della motivazione di: Cass. n. 20867 del 2018; n. 3121 del 2011), fatta salva la verifica dell’effettivo annullamento dall’agente della riscossione delle cartelle in oggetto (relative a debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), a norma dell’art. 4, primo comma d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018, comportante la cessazione della materia del contendere (Cass. 30 aprile 2019, n. 11410; Cass. 18 giugno 2021, n. 17506), il ricorso deve essere dichiarato estinto; Ric. 2020 n. 21690 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21690/2020 Numero sezionale 11207/2021 Numero di raccolta generale 1801/2022 Data pubblicazione 20/01/2022

3. dalla nota suindicata di [OSCURATO:PERSONA] risulta, infatti, l’annullamento delle cartelle in questione, siccome relative a debiti inferiori a mille euro, secondo le risultanze degli estratti di ruolo ad essa allegati;

4. il ricorso deve pertanto essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensate le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 21690 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21690-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21690/2020 Numero sezionale 11207/2021 Numero di raccolta generale 1801/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 INPS - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 813/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 12 dicembre 2019, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e Inps, l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso le cartelle di pagamento 094 2006 00222013 55, 094 2007 0041310 20 e 094 2008 00217829 22 e i relativi ruoli: così riformando la sentenza di primo grado, che invece l’aveva accolta, dichiarando prescritti i relativi crediti contributivi; 2. a differenza del Tribunale, essa riteneva non prescritti i crediti contributivi dell’Inps, per l’effetto nuovamente interruttivo della notificazione (il 30 novembre 2015 alla suocera) dell’intimazione di pagamento relativa ai ruoli portati (tra le altre) dalle suddette cartelle (la prima notificata il 9 dicembre 2006, la seconda il 15 gennaio 2008 e la terza il 9 dicembre 2008), non impugnata dall’opponente; Ric. 2020 n. 21690 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21690/2020 Numero sezionale 11207/2021 Numero di raccolta generale 1801/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 3. con atto notificato il 12 agosto 2020, [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre l’Inps rilasciava una procura speciale, senza svolgere ulteriori difese; 4. nelle more della fissazione dell’odierna adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] comunicava nota di sgravio totale delle tre cartelle suindicate, ai sensi dell’art. 4 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 615, primo comma c.p.c., 3, nono e decimo comma l. 335/1995, per irrilevanza della mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento successiva al quinquennio dalla notificazione delle cartelle relative a contributi ormai prescritti, per la preclusione della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione, una volta che essa sia realizzata, per il suo carattere di indisponibilità e irrinunciabilità (unico motivo); 2. premessa l’esclusione dell’effetto interruttivo della prescrizione per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento, intervenuta dopo il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle e, quindi, dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata (Cass. 14 gennaio 2020, n. 454, con richiamo, al p.to 16 della motivazione di: Cass. n. 20867 del 2018; n. 3121 del 2011), fatta salva la verifica dell’effettivo annullamento dall’agente della riscossione delle cartelle in oggetto (relative a debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), a norma dell’art. 4, primo comma d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018, comportante la cessazione della materia del contendere (Cass. 30 aprile 2019, n. 11410; Cass. 18 giugno 2021, n. 17506), il ricorso deve essere dichiarato estinto; Ric. 2020 n. 21690 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21690/2020 Numero sezionale 11207/2021 Numero di raccolta generale 1801/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 3. dalla nota suindicata di [OSCURATO:PERSONA] risulta, infatti, l’annullamento delle cartelle in questione, siccome relative a debiti inferiori a mille euro, secondo le risultanze degli estratti di ruolo ad essa allegati; 4. il ricorso deve pertanto essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensate le spese del giudizio tra le parti. Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 21690 sez. ML - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
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