CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1977
Cassazione n. 38057/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12.11.2024 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12.2.2024 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena ritenuta di giustizia, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in ordine al diniego dell'art. 131 bis cod.pen.: 3. Il ricorso é manifestamente infondato. Costituisce principio ormai consolidato quello per il quale la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589). Nella sentenza impugnata la determinazione di non riconoscere all'imputato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen. è stata congruamente motivata sulla base dei livelli alcolemici rilevati, della dinamica del sinistro e del grado della colpa nonché dei potenziali danni per gli altri utenti della strada. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i