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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 24099/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/4/2021 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando tre motivi.

Con i primi due motivi deduce violazione di legge eccependo la nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello a seguito dell'omessa notifica alla Radulovic dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e l'illegittimità della dichiarazione di assenza della medesima nel giudizio di secondo grado nonostante, ai sensi dell'art. 15-bis

I. n. 67/2014, dovesse procedersi nei suoi confronti con il previgente rito dei contumaci.

Con il terzo motivo, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, la ricorrente eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione essendo maturato prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio d'appello il termine intermedio di prescrizione, posto che lo stesso è stato adottato a distanza di oltre dieci anni dalla pronunzia della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata con il terzo motivo di ricorso, che è peraltro manifestamente infondata.

Non è in dubbio, come eccepito, che il termine di prescrizione non maturi prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, c.p.p., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p. (Sez. 5, Sentenza n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853).

Il tempo della prescrizione c.d.

"intermedia" corrisponde dunque alla durata del termine ordinario previsto per il reato per cui si procede, che nel caso di specie non è, come sostenuto dalla ricorrente, di dieci anni, bensì di tredici anni e quattro mesi, dovendosi dunque escludere che, tenuto conto della data di pronunzia della sentenza di primo grado (16 marzo 2010), lo stesso si sia compiuto prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio d'appello il 10 febbraio 2021.

Ed infatti il reato di furto in abitazione è stato contestato e ritenuto anche in riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) c.p., rimanendo così integrata la fattispecie aggravante indipendente di cui al terzo comma dell'art. 624-bis c.p., la quale pacificamente deve ritenersi una circostanza aggravante ad effetto speciale, comportando - anche nel testo vigente all'epoca dei fatti - l'aumento del massimo edittale della pena da sei a dieci anni e dunque in misura superiore al terzo (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 47519 d I 17/09/2018, P., Rv. 274181).

A tale base edittale deve poi essere aggiunto l'aumento massimo previsto per il concorso della prima aggravante con quella della recidiva qualificata contestata e ritenuta in entrambi i gradi di giudizio, che ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p. è pari ad un terzo della pena calcolata in riferimento all'altra aggravante ad effetto speciale.

Va infatti ribadito che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, In caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dal citato quarto comma dell'art. 63 per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986).

Conseguentemente, tenuto conto delle date degli atti interruttivi intervenuti nel corso dei precedenti gradi di giudizio, deve escludersi escluso che il termine c.d.

"intermedio" sia mai interamente decorso nel corso del giudizio di merito come invece eccepito.

3. Parimenti inammissibili sono le eccezioni processuali sollevate con i primi due motivi.

Non è in discussione il principio per cui l'omessa notifica all'imputato, dichiarato contumace, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio in conseguenza del mancato decorso del termine previsto in favore dell'imputato per proporre impugnazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3881 del 19/11/2014, dep. 2015, Acquaviva, Rv. 262228).

Questa Corte ha peraltro precisato come le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (come quelle relative all'emissione del decreto di citazione in appello in difetto della notifica dell'estratto contumaciale), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 c.p.p. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 c.p.p., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002).

La nullità doveva dunque essere dedotta nel giudizio d'appello, al quale i difensori dell'imputata non hanno partecipato per propria scelta, avendo ricevuto regolare notifica del relativo avviso di fissazione, dove non risulta essere stata invece eccepita.

Conseguentemente la sua inedita deduzione con il ricorso deve ritenersi intempestiva.

Ne deriva che è di per sé irrilevante che il giudice dell'appello abbia dichiarato l'assenza dell'imputata, anziché reiterare la dichiarazione di contumacia trattandosi di processo che ai sensi dell'art. 15-bis

I. n. 67/2014 proseguiva con le norme vigenti precedentemente all'intervento di tale legge, posto che ciò non impediva alla parte di sollevare la nullità comunque verificatesi, ma, come detto, sanata dall'inerzia difensiva.Né l'applicazione della nuova disciplina ha comportato in altro modo una lesione del diritto di difesa, essendo la stessa invece più favorevole per l'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 25357 del 07/05/2015, Brunicardi, Rv. 264225).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/4/2021 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando tre motivi. Con i primi due motivi deduce violazione di legge eccependo la nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello a seguito dell'omessa notifica alla Radulovic dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e l'illegittimità della dichiarazione di assenza della medesima nel giudizio di secondo grado nonostante, ai sensi dell'art. 15-bis I. n. 67/2014, dovesse procedersi nei suoi confronti con il previgente rito dei contumaci. Con il terzo motivo, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, la ricorrente eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione essendo maturato prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio d'appello il termine intermedio di prescrizione, posto che lo stesso è stato adottato a distanza di oltre dieci anni dalla pronunzia della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata con il terzo motivo di ricorso, che è peraltro manifestamente infondata. Non è in dubbio, come eccepito, che il termine di prescrizione non maturi prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, c.p.p., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p. (Sez. 5, Sentenza n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853). Il tempo della prescrizione c.d. "intermedia" corrisponde dunque alla durata del termine ordinario previsto per il reato per cui si procede, che nel caso di specie non è, come sostenuto dalla ricorrente, di dieci anni, bensì di tredici anni e quattro mesi, dovendosi dunque escludere che, tenuto conto della data di pronunzia della sentenza di primo grado (16 marzo 2010), lo stesso si sia compiuto prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio d'appello il 10 febbraio 2021. Ed infatti il reato di furto in abitazione è stato contestato e ritenuto anche in riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) c.p., rimanendo così integrata la fattispecie aggravante indipendente di cui al terzo comma dell'art. 624-bis c.p., la quale pacificamente deve ritenersi una circostanza aggravante ad effetto speciale, comportando - anche nel testo vigente all'epoca dei fatti - l'aumento del massimo edittale della pena da sei a dieci anni e dunque in misura superiore al terzo (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 47519 d I 17/09/2018, P., Rv. 274181). A tale base edittale deve poi essere aggiunto l'aumento massimo previsto per il concorso della prima aggravante con quella della recidiva qualificata contestata e ritenuta in entrambi i gradi di giudizio, che ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p. è pari ad un terzo della pena calcolata in riferimento all'altra aggravante ad effetto speciale. Va infatti ribadito che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, In caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dal citato quarto comma dell'art. 63 per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986). Conseguentemente, tenuto conto delle date degli atti interruttivi intervenuti nel corso dei precedenti gradi di giudizio, deve escludersi escluso che il termine c.d. "intermedio" sia mai interamente decorso nel corso del giudizio di merito come invece eccepito. 3. Parimenti inammissibili sono le eccezioni processuali sollevate con i primi due motivi. Non è in discussione il principio per cui l'omessa notifica all'imputato, dichiarato contumace, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio in conseguenza del mancato decorso del termine previsto in favore dell'imputato per proporre impugnazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3881 del 19/11/2014, dep. 2015, Acquaviva, Rv. 262228). Questa Corte ha peraltro precisato come le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (come quelle relative all'emissione del decreto di citazione in appello in difetto della notifica dell'estratto contumaciale), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 c.p.p. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 c.p.p., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002). La nullità doveva dunque essere dedotta nel giudizio d'appello, al quale i difensori dell'imputata non hanno partecipato per propria scelta, avendo ricevuto regolare notifica del relativo avviso di fissazione, dove non risulta essere stata invece eccepita. Conseguentemente la sua inedita deduzione con il ricorso deve ritenersi intempestiva. Ne deriva che è di per sé irrilevante che il giudice dell'appello abbia dichiarato l'assenza dell'imputata, anziché reiterare la dichiarazione di contumacia trattandosi di processo che ai sensi dell'art. 15-bis I. n. 67/2014 proseguiva con le norme vigenti precedentemente all'intervento di tale legge, posto che ciò non impediva alla parte di sollevare la nullità comunque verificatesi, ma, come detto, sanata dall'inerzia difensiva.Né l'applicazione della nuova disciplina ha comportato in altro modo una lesione del diritto di difesa, essendo la stessa invece più favorevole per l'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 25357 del 07/05/2015, Brunicardi, Rv. 264225). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
Decreto Cassazione n. 24099/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris