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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1234/2017

ECLI:EU:C:2017:394
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CC0056

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. [OSCURATO:PERSONA]-BORDONA

presentate il 18 maggio 2017 ( 1 ) Causa C‑56/16 P Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro [OSCURATO:PERSONA] dos Vinhos do Douro e do Porto, IP «Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio denominativo “[OSCURATO:PERSONA]” – Domanda di dichiarazione di nullità proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] dos Vinhos do Douro e do Porto – Indicazioni di provenienza geografica – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Protezione esaustiva da parte del diritto dell’Unione – Possibilità di riconoscimento di un livello supplementare di protezione da parte del diritto nazionale»

1. La Corte di giustizia ha già elaborato un’abbondante giurisprudenza sulle denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP).

La presente impugnazione le consentirà di applicare detta giurisprudenza al conflitto tra una DOP per vini e un marchio UE che, secondo i titolari della prima, avrebbe utilizzato indebitamente la denominazione geografica caratteristica della DOP Porto/Port ( 2 ).

2. Nello specifico, il procedimento a quo oppone l’[OSCURATO:PERSONA] dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (in prosieguo: l’«IVDP») all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) («UAMI», attualmente Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, «EUIPO»).

Quest’ultimo, dopo avere registrato il segno distintivo «[OSCURATO:PERSONA]» come marchio UE richiesto per designare il whisky, ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio proposta dall’IVDP.

3. Il Tribunale ( 3 ) ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall’IVDP contro la decisione dell’EUIPO, il che ha dato origine a una duplice impugnazione: a) secondo l’EUIPO, la sentenza impugnata ammetterebbe erroneamente che la protezione delle DOP sia disciplinata anche dal diritto nazionale (nella fattispecie, portoghese), e b) secondo l’IVDP, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto accogliendo la tesi dell’EUIPO secondo cui il marchio «[OSCURATO:PERSONA]» sarebbe compatibile con la DOP Porto/Port.

I. Diritto dell’Unione A. Regolamento (CE) n. 207/2009

4. L’articolo 8, paragrafo 4, stabilisce quanto segue: «In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno: a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE; b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

5. L’articolo 53 così prevede: «1.

Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio UE è dichiarato nullo allorché esiste: (…) c) un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo; (…)».

B. Regolamento (CE) n. 1234/2007

6. Ai sensi dell’articolo 118 ter , «Definizioni», paragrafo 1: «1.

Ai fini della presente sottosezione si intende per: a) “denominazione di origine”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera; b) “indicazione geografica”, l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis».

7. L’articolo 118 septies , «Procedura nazionale preliminare», paragrafi 6 e 7, dispone quanto segue: «6. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1 o agosto 2009.

7. Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini della presente sottosezione e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione.

La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma della presente sottosezione».

8. L’articolo 118 terdecies («Relazione con i marchi commerciali»), paragrafo 1, così recita: «Se una denominazione di origine o un’indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell’allegato XI ter , è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati».

9. A tenore dell’articolo 118 quaterdecies , «Protezione», paragrafi 1, 2 e 3: «1.

Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto; oppure ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nella Comunità ai sensi dell’articolo 118 duodecies , paragrafo 1».

10. Conformemente all’articolo 118 quindecies («Registro»): «[OSCURATO:PERSONA] crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico».

11. L’articolo 118 vicies , «Denominazioni di vini protette preesistenti», stabilisce quanto segue: «1.

Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (…) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1: a) i fascicoli tecnici di cui all’articolo 118 quater , paragrafo 1; b) le decisioni nazionali di approvazione.

3. Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. [OSCURATO:PERSONA] adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 118 quindecies .

4. L’articolo 118 novodecie s non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo

1. Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può decidere, di propria iniziativa e secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 118 ter . (…)».

12. Sotto il titolo «Regole più restrittive decise dagli Stati membri», l’articolo 120 quinquies così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto comunitario, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri».

II. Fatti

13. Dai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata emerge che, in data 27 ottobre 2006, la società [OSCURATO:PERSONA].

Ltd. (in prosieguo: la «Bruichladdich») ha presentato una domanda di registrazione del marchio comunitario «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti rientranti nella classe 33 dell’Accordo di Nizza ( 4 ), «Bevande alcooliche».

14. Il marchio è stato registrato in data 18 ottobre 2007 con il numero 5421474 e tale registrazione è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 60/2007, del 29 ottobre 2007.

15. Il 7 aprile 2011, l’IVDP ha presentato presso l’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, nonché dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento n. 207/2009.

16. In risposta a tale domanda, la Bruichladdich ha limitato l’elenco dei prodotti per i quali il marchio contestato era stato registrato ai prodotti corrispondenti al «whisky».

17. A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, l’IVDP ha invocato le DOP «porto» e «port», le quali, da un lato, sarebbero protette, in tutti gli Stati membri, da varie disposizioni del diritto portoghese e dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 491/2009 e, dall’altro, sarebbero registrate e protette ai sensi dell’Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale, come riveduto e modificato, in Francia, in Italia, a Cipro, in Ungheria, in Portogallo e in Slovacchia.

18. Il 30 aprile 2013 la divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità.

19. Il 2 febbraio 2014 l’IVDP ha impugnato dinanzi all’EUIPO la decisione della divisione di annullamento.

20. Con decisione dell’8 luglio 2014, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto i tre motivi dedotti a sostegno di detta impugnazione.

21. In primo luogo, la commissione di ricorso ha respinto il motivo attinente a una violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

Detta commissione ha dichiarato, in sintesi, che la protezione delle DOP per i vini era disciplinata esclusivamente dal regolamento n. 491/2009 e, pertanto, rientrava nella competenza esclusiva dell’Unione europea.

Ha inoltre considerato che nella fattispecie la DOP era protetta unicamente per i vini, prodotto non comparabile al whisky, e che il marchio «[OSCURATO:PERSONA]» non evocava il vino di Oporto.

Ha inoltre rilevato che non era necessario verificare se le denominazioni geografiche «porto» o «port» godessero di notorietà, in quanto il marchio controverso non le evocava e non le utilizzava.

22. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha respinto il motivo vertente su una violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009, fondato sul fatto che le DOP «porto» e «port» erano registrate presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») dal 18 marzo 1983, con il numero 682, conformemente all’Accordo di Lisbona.

Essa ha affermato che tale registrazione proteggeva solo il termine «porto» – non solo in Portogallo –, che non faceva parte del marchio contestato.

23. In terzo luogo, la commissione di ricorso ha respinto i motivi vertenti su una violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), dello stesso regolamento.

A suo avviso, il marchio contestato non faceva riferimento contemporaneamente a un luogo – esistente o inesistente – chiamato [OSCURATO:PERSONA] e «alla città di Oporto (Porto)».

Inoltre, l’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento era stato menzionato «solo al momento del ricorso», cosicché l’IVDP non avrebbe avuto il diritto di addurlo.

In ogni caso, il marchio contestato non sarebbe tale da indurre in errore il pubblico sulla provenienza geografica del prodotto al quale si applica, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento suddetto.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

24. Con atto introduttivo del 15 settembre 2014, l’IVDP ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la decisione della commissione di ricorso.

Detto ricorso si articolava in sei motivi, tra i quali, ai fini della presente impugnazione, assume particolare rilievo il terzo, relativo alla violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

25. L’IVDP addebitava alla commissione di ricorso di avere ritenuto erroneamente che la protezione dei vini coperti dalla DOP Porto/Port fosse disciplinata dal solo regolamento n. 491/2009, ad esclusione della protezione offerta dal diritto portoghese.

26. Nell’ambito di tale motivo, e al di là dei riferimenti al diritto portoghese, l’IVDP criticava le valutazioni della commissione di ricorso relative alla compatibilità tra il marchio «[OSCURATO:PERSONA]» e la DOP Porto/Port, invocando l’articolo 118 quaterdecies del regolamento n. 491/2009.

27. Su quest’ultima disposizione, l’IVDP ha sostenuto, in ordine successivo: i) che esso vieta l’impiego commerciale diretto o indiretto di una DOP per prodotti comparabili, come nel caso del vino di Oporto e del whisky; ii) che, quand’anche non si trattasse di prodotti comparabili, l’impiego commerciale del termine Port, proprio della DOP, attraverso il marchio contestato implica uno sfruttamento della notorietà o del prestigio di tale DOP, condotta parimenti vietata dalla disposizione in parola, e iii) che, in ogni caso, sussisteva un’imitazione o evocazione della DOP Porto/Port attraverso il marchio «[OSCURATO:PERSONA]».

28. Il Tribunale ha accolto gli argomenti dell’IVDP relativi all’applicazione del diritto nazionale.

La sua analisi lo ha indotto a concludere che i motivi di nullità di un marchio registrato possono essere basati, in maniera alternativa o cumulativa, su diritti anteriori «in base alla normativa [dell’Unione] o al diritto interno che ne disciplina la protezione».

A suo avviso, la protezione conferita alle DOP potrebbe essere integrata dal diritto nazionale pertinente che accorda loro un’ulteriore tutela.

29. In base a tale premessa, e poiché l’IVDP aveva invocato le regole pertinenti del diritto portoghese relative alla DOP Porto/Port, la commissione di ricorso non poteva rinunciare ad applicare la normativa nazionale adducendo il motivo che la protezione di detta denominazione di origine ineriva esclusivamente al regolamento n. 491/2009, ossia alla competenza esclusiva dell’Unione.

30. Quanto agli altri motivi di nullità dedotti dall’IVDP, il Tribunale ha confermato la compatibilità del marchio contestato con la DOP Porto/Port, in base a una valutazione analoga (con varianti di secondaria importanza) a quella della commissione di ricorso.

IV. L’impugnazione interposta dall’EUIPO

31. Nel suo motivo unico di impugnazione, l’EUIPO addebita sostanzialmente al Tribunale di avere sostenuto che le DOP possono beneficiare, in forza del diritto nazionale, di una protezione supplementare e parallela a quella offerta dal diritto dell’Unione.

Tale tesi comporterebbe, a parere dell’EUIPO, un’applicazione erronea dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 4, e 53, paragrafo 2, lettera d), del medesimo regolamento.

32. L’EUIPO ammette che, alla data della domanda di registrazione del marchio «[OSCURATO:PERSONA]» (27 ottobre 2006), «porto» e «port» erano termini coperti dalla legislazione comunitaria in materia di tutela delle DOP.

La normativa applicabile al momento dell’impugnazione del marchio registrato (7 aprile 2011) era costituita dal regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009.

Tale modifica, con cui sono stati aggiunti nel regolamento n. 1234/2007 gli articoli da 118 bis a 118 unvicies , ha semplicemente riprodotto gli articoli da 33 a 51 e 53 del regolamento (CE) n. 479/2008 ( 5 ).

Per valutare le intenzioni del legislatore dell’Unione riguardo alla protezione delle DOP dei vini, occorre quindi fare riferimento alle disposizioni e ai considerando non solo del regolamento n. 1234/2007, ma anche del regolamento n. 479/2008.

33. L’EUIPO si richiama alla sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar ( 6 ) e traccia un parallelo tra il regime di protezione delle DOP di vini e quello delle DOP dei prodotti alimentari e agricoli, disciplinato dal regolamento (CE) n. 510/2006 ( 7 ).

L’EUIPO si basa su detta sentenza per sostenere che il Tribunale, ammettendo un regime nazionale di protezione supplementare, commette un errore di diritto, in quanto, dal momento che esiste una normativa uniforme di diritto dell’Unione, sarebbe esclusa qualsiasi altra protezione da parte del diritto nazionale.

La disciplina del regolamento n. 491/2009 sarebbe uniforme ed esaustiva per l’intero territorio dell’Unione.

34. A tale proposito, l’EUIPO espone tre argomenti: i) affinché la normativa nazionale possa coesistere con il regime di diritto dell’Unione o derogarvi, devono esistere norme espresse che lo consentano e l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non potrebbe essere considerato a tale fine una norma siffatta.

Si tratta di un rinvio generale che non conferisce ai diritti nazionali la facoltà di derogare al sistema di protezione dell’Unione; ii) il principio di sussidiarietà nell’esercizio delle competenze ripartite non ammette, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2 TFUE, che gli Stati membri possano esercitare le loro competenze dopo che le istituzioni dell’Unione hanno deciso di esercitare le loro e iii) secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla protezione delle denominazioni di origine per i prodotti agricoli e alimentari ( 8 ), il livello di protezione offerto dalla normativa nazionale viene meno a seguito dell’entrata in vigore della protezione garantita dalla legislazione dell’Unione.

35. L’IVDP si oppone a tali argomenti respingendo il parallelismo tra il regolamento n. 491/2009, applicabile alle DOP dei vini (articoli da 118 bis a 118 septvicies ), e il regolamento n. 510/2006, applicabile alle denominazioni di origine di altri prodotti agricoli e alimentari.

Andrebbe quindi esclusa la trasposizione al settore vitivinicolo della giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 510/2006 ( 9 ) e ciò troverebbe conferma nel punto 28 della sentenza Assica e [OSCURATO:PERSONA] ( 10 ).

36. A parere dell’IVDP, l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 giustificherebbe l’applicazione della protezione conferita dalla normativa nazionale.

Esso contesta la valutazione dell’EUIPO secondo cui, qualora si ammettesse che le normative nazionali possano conferire una protezione supplementare, potrebbero verificarsi perturbazioni sul funzionamento del mercato interno, e afferma che la tutela concessa dalla normativa portoghese alle DOP rinomate è identica a quella conferita dal diritto dei marchi dell’Unione.

37. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sintesi, il ragionamento dell’EUIPO relativo all’esaustività della protezione conferita alle DOP e alle IGP dal diritto dell’Unione europea.

38. Il governo portoghese, al contrario, ritiene che occorra respingere la tesi secondo cui la protezione conferita alle DOP dal diritto dell’Unione sarebbe esaustiva e prevarrebbe su qualsiasi altro livello di tutela nazionale.

V. L’impugnazione incidentale dell’IVDP

39. L’IVDP, oltre ad opporsi all’impugnazione proposta dall’EUIPO, ne presenta una propria, fondata su tre motivi.

Il primo ( 11 ) coincide, in generale, con quanto esposto nella risposta al correlato motivo dell’EUIPO concernente l’applicazione esclusiva della protezione conferita alle DOP dal diritto dell’Unione.

40. Nel secondo motivo, l’IVDP addebita al Tribunale ( 12 ) di avere violato l’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 491/2009, dichiarando che il marchio controverso non utilizzava né evocava la DOP Porto/Port, cosicché non occorreva dimostrarne la notorietà.

41. A parere dell’IVDP, il termine «port» incluso nel marchio controverso imiterebbe o evocherebbe la DOP Porto/Port, che beneficia della protezione offerta dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 491/2009.

La Corte ha già precisato che sussiste evocazione quando il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della DOP ( 13 ).

42. Nel terzo motivo, l’IVDP sostiene che il Tribunale ha ritenuto erroneamente ( 14 ) che l’utilizzo del marchio contestato non implichi l’usurpazione, l’imitazione o l’evocazione della DOP Porto/Port, il che, a suo parere, costituirebbe una violazione dell’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 491/2009.

In tal senso, l’IVDP respinge le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alle caratteristiche del vino di Oporto e del whisky, sulla cui base ha concluso che entrambe le suddette bevande alcoliche sono ben note al consumatore medio.

Secondo l’IVDP, si tratterebbe in realtà di prodotti comparabili.

43. A parere dell’EUIPO, il secondo e il terzo motivo di impugnazione sarebbero irricevibili, in quanto non riguarderebbero valutazioni di diritto del Tribunale, bensì l’apprezzamento delle prove e di elementi di fatto.

A tale proposito, l’EUIPO invoca la sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( 15 ), in cui il Tribunale ha dichiarato che l’accertamento dell’evocazione non costituisce una questione di diritto.

44. In subordine, per quanto riguarda la comparabilità tra il marchio e la DOP, l’IVDP avrebbe solo riprodotto, secondo l’EUIPO, gli argomenti che aveva presentato in primo grado, senza dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto o abbia snaturato gli elementi di fatto.

Inoltre, l’EUIPO afferma che il Tribunale ha applicato erroneamente la giurisprudenza elaborata nella sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( 16 ), relativa alla nozione di evocazione.

45. Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione addotto dall’IVDP, l’EUIPO rinvia a quanto esposto nella propria impugnazione in ordine alla protezione uniforme ed esaustiva conferita dal diritto dell’Unione.

46. [OSCURATO:PERSONA] si oppone del pari al primo motivo di impugnazione addotto dall’IVDP e chiede che esso sia respinto, in applicazione della giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 510/2006, che il Tribunale avrebbe applicato correttamente.

L’esclusività del sistema non osterebbe all’applicazione dei diritti nazionali alle DOP e alle IGP, ma solo quando esse esulino dall’ambito di applicazione dei regolamenti.

47. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, negli ambiti coperti dai regolamenti comunitari, occorre tenere conto dell’obiettivo comune di istituire un sistema di protezione unico a livello dell’Unione, il che rende impossibile una doppia tutela basata al contempo sul diritto nazionale e sul diritto dell’Unione L’unica eccezione ammessa è la previsione dell’applicazione di un regime transitorio (articolo 5, paragrafo 6, del regolamento n. 510/2006 e articolo 118 septies , paragrafi 6 e 7, del regolamento n. 491/2009).

48. Infine, secondo la Bruichladdich, il secondo e il terzo motivo del ricorso di impugnazione proposto dall’IVDP sarebbero infondati.

Il pubblico di riferimento dell’Unione non correrebbe il rischio di confondere il marchio controverso con la DOP Porto/Port.

Quest’ultima si riferisce a una zona del territorio portoghese, mentre l’altra non si riferisce a detta regione, bensì o a una zona marittima connessa a un porto o a un nome femminile (Charlotte), che sarebbe l’elemento principale del marchio.

La mancanza di similitudine tra i segni farebbe venir meno l’opzione relativa all’applicazione dell’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, del regolamento n. 491/2009, senza che sia necessario esaminare le condizioni previste da tale disposizione e, in particolare, quella relativa allo sfruttamento della notorietà della DOP «porto» o «port».

In ogni caso, i prodotti in questione non sarebbero comparabili sotto il profilo degli ingredienti, del sapore o della gradazione alcolica.

VI. Analisi A. Osservazioni preliminari

49. Il procedimento scaturito dalla presente (duplice) impugnazione è stato incentrato per lo più sulla questione se il regime giuridico applicabile alla protezione di una DOP per vini sia costituita, in modo esclusivo o esaustivo, dal regime di cui al regolamento n. 1234/2007 ( 17 ).

50. L’IVDP sostiene, in linea con la sentenza impugnata, che occorre prendere in considerazione il diritto portoghese in quanto esso offre un livello di protezione più elevato rispetto al diritto dell’Unione.

Tuttavia, tale premessa non può essere accolta.

Infatti, nelle memorie presentate dinanzi alla Corte, l’IVDP non ha fornito indicazioni in merito al contenuto specifico di tale presunto livello superiore di tutela ( 18 ).

Ciò in quanto, dinanzi al Tribunale, e quindi nella domanda di annullamento ( 19 ), è stato affermato che la normativa portoghese vieta di utilizzare la DOP Porto/Port non solo quando sussista un rischio di confusione, ma anche quando il suo uso illecito (in un marchio) possa pregiudicare la reputazione della stessa DOP, sfruttandone indebitamente il carattere distintivo o il prestigio.

51. La premessa, ripeto, non è calzante, poiché la protezione offerta dal diritto dell’Unione alle DOP di vini è quanto meno altrettanto intensa quanto quella offerta dalla normativa portoghese illustrata dall’IVDP.

In particolare, uno degli impedimenti alla registrazione dei marchi dell’Unione consiste per l’appunto nel fatto che essi siano diretti a sfruttare indebitamente il prestigio di una DOP per vini.

52. In realtà, lo stesso IVDP riconosce, espressamente o implicitamente, che sia così, sotto un duplice aspetto.

Da un lato, nel suo ricorso incidentale essa richiama il regolamento n. 1234/2007 per sostenere che l’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera b), punto ii), di detto regolamento gli consente di «ottenere una protezione contro l’uso del marchio contestato “nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà” della DOP Port» ( 20 ).

Dall’altro, esso rileva che «la protezione offerta dalla normativa portoghese alle indicazioni geografiche rinomate è identica a quella concessa ai marchi notori ( well known trade marks ) dal diritto dell’Unione» ( 21 ).

53. Se in questi casi la normativa portoghese e il diritto dell’Unione forniscono una protezione equivalente, ritengo che la discussione sollevata in ordine all’applicazione prioritaria dell’una o dell’altro, in ragione del presunto livello superiore di protezione delle DOP offerto dalle norme nazionali, sia in ampia misura artificiosa.

Infatti, il Tribunale avrebbe potuto limitarsi ad esaminare le altre parti dei motivi di annullamento, senza addentrarsi in una questione più ampia che, pur essendo senz’altro interessante, non si poneva nel caso di specie.

54. Orbene, dal momento che la sentenza impugnata contiene alcune considerazioni (e un dispositivo fondato su di esse) contrarie all’applicazione esaustiva del diritto dell’Unione al fine di delimitare la protezione delle DOP di vini, occorrerà esaminarla alla luce delle censure mossele nell’impugnazione.

Anticipo già che la soluzione sarà basata sull’interpretazione dei regolamenti applicabili, in particolare del regolamento n. 1234/2007, nella versione risultante dal regolamento n. 491/2009 ( 22 ).

B. Sul motivo unico di impugnazione dell’EUIPO e sul primo motivo di impugnazione incidentale dell’IVDP

55. Ritengo opportuno analizzare il motivo unico dell’impugnazione dell’EUIPO unitamente al primo motivo dell’impugnazione incidentale dell’IVDP.

Pur essendo basati su approcci diversi, essi riguardano entrambi l’esaustività dell’applicazione del regolamento n. 1234/2007, a fronte della tesi secondo cui le DOP di vini potrebbero godere di una protezione supplementare in forza del diritto nazionale.

56. L’EUIPO si richiama alla sentenza Budějovický Budvar ( 23 ) per escludere che il diritto nazionale possa offrire un livello di tutela delle DOP superiore a quello fissato dal diritto dell’Unione.

In detta causa, la Corte doveva risolvere la medesima questione ( 24 ), ancorché in riferimento alla tutela accordata dal regolamento n. 510/2006, in relazione a un’indicazione geografica per la birra.

La sentenza in parola ha sancito l’esaustività di tale tutela, poiché detto regolamento non mira a «stabilire, accanto a norme nazionali che possono continuare ad essere vigenti, un regime complementare di tutela delle indicazioni geografiche qualificate, alla guisa ad esempio di quello istituito con il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario ( GU 1994, L 11, pag. 1 ), ma a prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente per siffatte indicazioni» ( 25 ).

57. Le tesi contrapposte nel procedimento di impugnazione sostengono o negano, rispettivamente, che la giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 510/2006 possa essere estesa all’ambito del regolamento n. 1234/2007.

A parere dell’IVDP, le DOP per vini presenterebbero caratteristiche talmente particolari che la loro protezione andrebbe tenuta distinta da quella conferita ad altre figure simili dal diritto dell’Unione.

58. Il Tribunale riconosce ( 26 ) in un primo momento che l’articolo 118 quaterdecies , paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1234/2007 disciplina, in maniera uniforme ed esclusiva, sia l’autorizzazione sia i limiti, ossia il divieto di utilizzo commerciale delle indicazioni geografiche.

Tuttavia, più avanti ( 27 ) afferma che l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (sui marchi dell’Unione) consente di vietare la registrazione di un marchio o di ottenerne l’annullamento dopo la registrazione, qualora esso risulti in conflitto con un segno anteriore protetto dalla normativa dell’Unione o dal diritto nazionale.

Il Tribunale ne deduce che la DOP Porto/Port potrebbe beneficiare della protezione supplementare accordata dal diritto portoghese.

59. Una lettura isolata dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 consentirebbe, in teoria, di confermare la conclusione a cui è giunto il Tribunale.

Tuttavia, la sua interpretazione non può prescindere dalle implicazioni di altri elementi normativi del diritto dell’Unione.

In particolare, occorre fare riferimento alla normativa specifica in materia di DOP e IGP, dato che l’Unione ha esercitato la propria competenza in relazione ad esse.

Lo ha fatto, inoltre, introducendo nel regolamento n. 1234/2007 talune disposizioni speciali (l’articolo 118 terdecies ) proprio al fine di definire il rapporto tra quelle modalità dei diritti di proprietà intellettuale (di natura collettiva) e i marchi dell’Unione registrati (di natura individuale).

60. Il legislatore dell’Unione ha infatti deciso di esercitare le sue competenze sulle DOP e sulle IGP sia nell’ambito dei prodotti agricoli e alimentari (regolamento n. 510/2006), sia in quello delle bevande spiritose (regolamento n. 110/2008) ( 28 ) e in quello relativo al settore vitivinicolo (regolamento n. 1234/2007).

Al di fuori dei settori coperti da tali regolamenti, le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche continuano a rientrare nella competenza degli Stati membri.

61. Nei settori comunitarizzati, la protezione offerta dai regolamenti dell’Unione non riguarda qualsiasi denominazione di origine o indicazione geografica, ma solo quelle ivi definite.

Per quanto concerne le prime, beneficiano della protezione le DOP che designano prodotti le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente ed esclusivamente a un contesto geografico particolare, caratterizzato dagli elementi naturali e umani ad esso inerenti.

Quanto alle seconde, sono tutelate solo quelle qualificate, che designano prodotti dotati di una qualità, della notorietà o di altre caratteristiche particolari attribuibili alla loro origine geografica (IGP).

Le IGP condividono con le DOP la componente territoriale, ma queste ultime sono riservate ai beni le cui peculiarità siano dovute a fattori naturali o umani del loro luogo di provenienza.

62. Orbene, nel caso delle DOP vinicole, l’intervento legislativo dell’Unione ha esaurito, di per sé, l’ambito della tutela, al fine di uniformarne il regime per tutti gli Stati membri ( 29 ).

Il margine di discrezionalità degli Stati membri può essere esercitato nella regolamentazione delle indicazioni geografiche semplici (non qualificate), vale a dire quelle per le quali non occorre che i prodotti in questione possiedano attributi speciali o una certa notorietà, derivanti dal luogo di origine, ma che devono essere sufficienti a identificare tale luogo.

La normativa dell’Unione disciplina solo le DOP e le IGP, ma tale disciplina è esaustiva, mentre le indicazioni geografiche semplici sono tutelate conformemente al diritto nazionale.

63. Il parallelismo, sotto il profilo sostanziale, tra il regolamento n. 510/2006, da un lato, e il regolamento n. 1234/2007, nella parte relativa alle DOP, dall’altro, mi pare innegabile.

Essi perseguono il medesimo scopo, ossia assicurare al consumatore – e, sotto una diversa prospettiva, anche ai titolari delle rispettive denominazioni – che i prodotti oggetto dell’uno e dell’altro rispondano a un livello elevato di qualità, sulla base della loro origine geografica.

Inoltre, detti regolamenti prevedono entrambi che tali prodotti (vinicoli in un caso, alimentari e agricoli, in generale, nell’altro) devono essere assoggettati al medesimo sistema di registrazione e alla susseguente tutela uniforme in tutto il territorio dell’Unione, a prescindere dalla loro origine nazionale.

64. Di fatto, lo stesso regolamento n. 479/2008 (del cui testo terrei conto dopo la riforma del regolamento n. 1234/2007) sottolinea che quest’ultimo non è che la trasposizione nell’ambito delle DOP vinicole dei principi di cui al regolamento n. 510/2006.

Il suo considerando 27 indica espressamente che occorre esaminare «le domande di denominazione di origine o indicazione geografica [per vini] in linea con l’impostazione seguita nell’ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari».

65. Il parallelismo così enunciato emerge dall’analisi del procedimento per la registrazione delle DOP e delle IGP.

La sentenza Budějovický Budvar ha sottolineato che, «contrariamente ad altri sistemi comunitari di tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale (…), il procedimento di registrazione dei regolamenti nn. 2081/92 e 510/2006 si basa su una ripartizione delle competenze tra lo Stato membro considerato e la Commissione poiché la decisione di registrare una denominazione può essere adottata dalla Commissione soltanto se lo Stato membro interessato le ha presentato una domanda a tal fine e una siffatta domanda può essere presentata solo se lo Stato membro ha verificato che essa è giustificata (sentenza [del] 6 dicembre 2001, [ C‑269/99 ,] [OSCURATO:PERSONA] e a., [ EU:C:2001:659 ,] punto 53 ).

Le procedure nazionali di registrazione sono quindi integrate nella procedura decisionale comunitaria e ne costituiscono una parte fondamentale.

Esse non possono esistere al di fuori del sistema di tutela comunitaria» ( 30 ).

66. Tale modello sarebbe incorporato nel regolamento n. 479/2008, per il settore vitivinicolo ( 31 ), e nel regolamento n. 110/2008 (articolo 17), per le bevande spiritose.

Pertanto, le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza Budějovický Budvar, che ho trascritto nel paragrafo precedente, relative a tale aspetto (procedurale) dei regolamenti n. 2081/92 e n. 510/2006 possono essere trasposte al regolamento n. 1234/2007.

67. Inoltre, il fatto che l’adozione dei regolamenti applicabili alle DOP e alle IGP abbia comportato l’esclusione dei sistemi nazionali di tutela trova conferma nei regolamenti stessi, i quali introducono alcune norme transitorie per tenere conto del fatto che nell’Unione coesistevano sistemi nazionali che contemplavano già una disciplina delle denominazioni di origine e altri che ne erano (o ne sono) privi ( 32 ).

68. Per quanto riguarda i vini, occorre fare riferimento al regolamento n. 1493/1999, il cui articolo 54, paragrafo 2, definiva i «vini di qualità prodotti in region[i] determinate (“v.q.p.r.d.”)» e le loro categorie.

Il paragrafo 4 del medesimo articolo prevedeva che «[g]li Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l’elaborazione».

Poiché la DOP Porto/Port godeva della tutela conferita dal diritto portoghese, i vini da essa designati sono stati iscritti nell’elenco dei v.q.p.r.d. e automaticamente protetti in virtù del regolamento n. 1234/2007 (articolo 118 vicies , punto 1), e la Commissione ha proceduto alla loro iscrizione nel registro di cui al medesimo regolamento (elenco E‑Bacchus) ( 33 ).

69. Tuttavia, siffatta automaticità è attenuata dallo stesso articolo 118 vicies del regolamento n. 1234/2007, che ha introdotto alcune misure volte a garantire che i vini dell’elenco E-Bacchus rispondano alle condizioni prescritte, fissando alcuni termini entro i quali gli Stati membri dovevano comunicare le informazioni necessarie affinché la Commissione verificasse se l’iscrizione nel registro era adeguata o meno ( 34 ).

70. Qualora uno Stato membro non disponga di una normativa in materia di DOP, l’articolo 118 septies , paragrafo 7, del regolamento n. 1234/2007 gli consente di concedere alla denominazione, a titolo transitorio, una protezione a livello nazionale.

Siffatta tutela transitoria cessa il giorno in cui la Commissione adotta una decisione di registrazione o di rigetto a norma di detto regolamento.

71. Tutte le summenzionate disposizioni transitorie confermano, ove fosse necessario, che gli Stati membri hanno perduto la competenza a concedere una tutela supplementare e rafforzata alle DOP di vini se le medesime godono già dello status loro riconosciuto dal regolamento n. 1234/2007.

Diversamente, non avrebbe senso prevedere il passaggio dalla situazione precedente a quella nuova, che ha precisamente lo scopo di strutturare l’esercizio della competenza a definire l’ambito della tutela.

Anche a tale proposito si possono trasporre al regolamento n. 1234/2007 le considerazioni svolte nella sentenza Budějovický Budvar ( 35 ) in relazione al regolamento n. 510/2006.

72. A fronte di tali elementi di giudizio (e di quelli sottesi alla sentenza Budějovický Budvar ( 36 ), sui quali non ritengo opportuno dilungarmi ulteriormente), l’IVDP insiste sulle differenze tra i regolamenti n. 510/2006 e n. 479/2008.

Pur senza negare che tali differenze esistano, ritengo che esse non inficino l’analogia rilevata tra i due regolamenti, per quanto riguarda i loro scopi e le loro caratteristiche essenziali.

73. L’IVDP richiama il considerando 28 del regolamento n. 479/2008 per sostenere che l’Unione ha inteso rispettare le particolarità nazionali nella protezione dei vini, come dimostrerebbe il suo tenore: «[p]er preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose».

74. Tuttavia, ritengo che tale argomento non sia persuasivo.

Il significato del considerando 28 del regolamento n. 479/2008 deve essere posto, al contrario, in relazione con l’articolo 120 quinquies del regolamento n. 1234/2007, che consente agli Stati membri di imporre determinate pratiche enologiche e a prevedere norme più restrittive per i vini DOP prodotti sul loro territorio.

Tale disposizione non inficia l’uniformità né l’esclusività del regime della tutela conferita alle DOP i cui vini abbiano raggiunto determinati livelli minimi di qualità.

Qualora uno Stato membro preveda che i suoi vini possono accedere allo status di DOP solo se rispettano talune pratiche produttive più rigorose, è legittimato a farlo.

Tuttavia, tale requisito, ripeto, non significa che la definizione del sistema di protezione della DOP, una volta che questa sia stata registrata per l’intero ambito dell’Unione, possa essere lasciata totalmente alla legislazione nazionale ( 37 ).

75. Le suesposte considerazioni mi inducono a suggerire di accogliere il motivo unico di impugnazione dell’EUIPO.

Sebbene il Tribunale abbia correttamente sottolineato, nella sua sentenza, il carattere «esclusivo» della tutela conferita dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1234/2007 ( 38 ), esso è incorso in un errore di diritto poiché nei punti successivi (da 44 a 49) della medesima sentenza ha invalidato tale valutazione corretta affermando che gli ordinamenti nazionali possono concedere una protezione complementare, possibilità che aveva già implicitamente escluso.

C. Sul secondo e sul terzo motivo del ricorso incidentale dell’IVDP

1. Sulla ricevibilità dei motivi

76. Una prima lettura di questi due motivi di impugnazione addotti dall’IVDP potrebbe condurre alla loro irricevibilità, come sostenuto dalle altre parti del procedimento, in quanto essi sembrerebbero diretti contro mere valutazioni del Tribunale che, conformemente a una costante giurisprudenza, sono sottratte al controllo della Corte ( 39 ).

77. Infatti, se il contenuto dei suddetti due motivi si limitasse ad esprimere dissenso rispetto alle valutazioni del Tribunale relative alla similitudine tra il marchio e la DOP, o agli elementi predominanti nella percezione che il pubblico potrebbe avere dell’uno e dell’altra, o al rischio di confusione tra essi, aderirei all’eccezione di irricevibilità sollevata.

78. Tuttavia, ritengo che non sia questo il vero significato dei due motivi di impugnazione e che essi sollevino un’autentica questione di diritto, e non di mera valutazione dei fatti né di ciò che il Tribunale definisce «considerazioni di ordine fattuale».

Si tratta di stabilire se l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 1234/2007 abbia rispettato il contenuto normativo di tale disposizione.

Per confermare o respingere detta interpretazione occorre fare riferimento a nozioni giuridiche (l’utilizzo, l’usurpazione, l’imitazione, l’evocazione e lo sfruttamento indebito della notorietà), che, applicati a taluni segni distintivi e alle DOP, richiedono necessariamente una valutazione in concreto, e non solo in astratto.

Ritengo che, se la Corte non potesse verificare, nell’esercizio delle sue funzioni di giudice dell’impugnazione, la conformità al diritto dell’interpretazione effettuata dal Tribunale in tale ambito, i suoi poteri di controllo sarebbero compromessi.

79. A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, l’EUIPO richiama il punto 31 della sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( 40 ), in cui la Corte ha rammentato che spettava al giudice del rinvio «valutare se la denominazione “Verlados” per un’acquavite di sidro di mele costituisca un’“evocazione” ai sensi dell’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, dell’indicazione geografica protetta “Calvados”».

Tuttavia, da tale considerazione, che appare logica nel contesto di un rinvio pregiudiziale, non si può dedurre che la Corte non possa pronunciarsi, nell’ambito di un’impugnazione, sul modo in cui il Tribunale ha interpretato e applicato la nozione giuridica di evocazione (o altra nozione analoga) nella sua sentenza.

80. Inoltre, dato il contenuto della sentenza di primo grado, ciò di cui si discute in questa sede è l’idoneità stessa della DOP Porto/Port (ma potrebbe essere qualunque altra) a svolgere le funzioni ad essa inerenti e fruire della tutela conferita dal diritto dell’Unione.

Se si ammettesse – come risulta dall’interpretazione effettuata dal Tribunale per confermare quella precedente della commissione di ricorso – che tale denominazione geografica presenta un carattere distintivo molto debole ( 41 ), cosicché sarebbe sufficiente aggiungere al termine Port qualsiasi altra parola (nella fattispecie «Charlotte») per poter registrare marchi dell’Unione identificativi di altre bevande alcoliche, credo che ciò pregiudicherebbe gravemente la DOP Porto/Port, in quanto essa non potrebbe essere tutelata contro successivi marchi per bevande alcoliche che ne utilizzino l’elemento caratteristico (Porto/Port) con l’aggiunta di uno qualsiasi delle possibili migliaia di termini geografici o toponimi.

81. In altri termini, l’errore di diritto sotteso a tale parte della sentenza di primo grado consiste, a mio parere, nell’inosservanza della norma dell’Unione che sancisce il diritto della DOP Porto/Port, fondato sul regolamento n. 1234/2007, di impedire la registrazione di qualunque marchio per bevande alcoliche che utilizzi tale denominazione.

Il diritto di esclusione ( ius excludendi alios ) è l’elemento fondamentale della tutela conferita dalle DOP di vini dal menzionato regolamento, il cui articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, le protegge contro l’uso commerciale, diretto o indiretto, delle sue denominazioni, nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una DOP [lettera a)], e contro l’usurpazione, l’imitazione o l’evocazione della DOP stessa [lettera b)].

Su queste due modalità di tutela vertono, rispettivamente, i motivi dell’impugnazione incidentale dell’IVDP, che mi sembrano ricevibili.

2. Sul secondo motivo dell’impugnazione incidentale dell’IVDP

82. Dinanzi al Tribunale, l’IVDP aveva sostenuto, nella sua domanda di dichiarazione di nullità, che la commissione di ricorso aveva violato l’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1234/2007 negando che l’incorporazione della DOP Porto/Port nel marchio «[OSCURATO:PERSONA]» comportasse un indebito sfruttamento della sua notorietà.

Il Tribunale ha risposto confermando la valutazione della commissione di ricorso, vale a dire che «il marchio contestato non utilizzava né evocava detta denominazione di origine e, pertanto, non era necessario accertarne la notorietà» ( 42 ).

83. In tale risposta del Tribunale è ravvisabile, da un lato, un certo scostamento dagli argomenti della ricorrente.

Mentre quest’ultima introduce la discussione sullo sfruttamento della notorietà della DOP, il Tribunale richiama la nozione di evocazione, che non si trova nell’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1234/2007, bensì nella lettera b) del medesimo paragrafo, che formava oggetto di un diverso motivo di ricorso.

84. Il Tribunale non è coerente quando conferma che «il marchio contestato non utilizzava (…) detta denominazione di origine» (punto 72 della sentenza impugnata) e successivamente dichiara che «il termine “port” fa parte integrante del marchio contestato» (punto 76 della sentenza impugnata, che contiene l’analisi dell’evocazione).

85. Tralasciando, per il momento, i problemi relativi all’evocazione, sui quali tornerò esaminando il motivo seguente, è innegabile che il marchio «[OSCURATO:PERSONA]» riproduca il termine proprio della DOP, vale a dire «Port».

Risulta subito chiaro che la sua componente iniziale è identica alla DOP.

Pertanto, è soddisfatto il primo presupposto fondamentale della tutela conferita dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1234/2007 e il Tribunale commette un errore omettendo di riconoscerlo nel punto 72 della sentenza impugnata.

86. Sussiste inoltre la notorietà dei vini della DOP, sulla quale non vi è controversia, poiché può essere ritenuta assodata ( 43 ).

La discussione è quindi diretta solo a chiarire se l’uso del termine proprio della DOP nel marchio contestato comporti uno sfruttamento indebito della DOP medesima, ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1234/2007.

87. I motivi per i quali il Tribunale ha escluso l’esistenza di tale sfruttamento indebito poggiano, come già rilevato, su una base giuridicamente erronea.

Secondo il Tribunale, in realtà, la DOP Porto/Port è priva di capacità distintiva propria, in quanto il suo termine unico (Porto/Port), una volta incorporato in un marchio per bevande alcoliche che lo riproduca insieme a un altro vocabolo, verrà percepito dal pubblico come designazione di un mero luogo geografico (un porto) caratterizzato da questo secondo elemento.

Secondo tale tesi, Porto/Port sarebbe dunque una denominazione generica o meramente comune, suscettibile di appropriazione da parte di qualsiasi operatore economico che intenda designare con esso le proprie bevande alcoliche, aggiungendovi un altro vocabolo (un nome di persona o di città o qualsiasi toponimo o fenomeno geografico).

88. Ritengo che tale premessa non possa essere accolta, in quanto riduce la forza distintiva della DOP Porto/Port al punto da renderla, di fatto, una denominazione generica, in violazione dell’esplicito divieto posto dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007 ( 44 ).

89. Ammettere, al pari del Tribunale ( 45 ), che anche nel contesto delle bevande alcoliche il termine «port» corrisponde a un porto fluviale o marittimo, prima che alla DOP, significa svuotare quest’ultima fino ad attribuirle caratteristiche generiche che comportano la perdita della tutela.

Sebbene «port» significhi «porto» in inglese e in francese, tale circostanza non autorizza a negarle qualsiasi protezione: la decisione di accordarle la medesima tutela concessa alle altre DOP vinicole, e non una protezione ridotta in funzione di determinate considerazioni semantiche, è stata adottata nel momento in cui le autorità dell’Unione ne hanno approvato la registrazione nell’elenco delle DOP.

90. Tale protezione, conferita dal diritto dell’Unione, implica che, nel caso di specie, il termine «Port» non poteva essere utilizzato, da solo o insieme ad altri termini, in marchi che designano bevande alcoliche e che potrebbero beneficiare indebitamente della sua notorietà (in particolare, le bevande alcoliche rispetto alle quali esiste una certa prossimità concorrenziale, in quanto sono destinate al medesimo tipo di pubblico e condividono i medesimi canali di vendita e distribuzione).

91. Il Tribunale, pertanto, è incorso in un errore di diritto omettendo di valutare correttamente la portata della tutela spettante alle DOP di vini (compresa la DOP Porto/Port), in quanto presupposto per pronunciarsi sull’eventuale sfruttamento indebito della loro notorietà da parte dei marchi che si appropriano del loro termine caratteristico. 3.

Sul terzo motivo dell’impugnazione incidentale dell’IVDP

92. Tale motivo è fondato sulla violazione dell’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007.

L’IVDP addebita al Tribunale di non riconoscere ( 46 ) l’evocazione della DOP Porto/Port da parte del marchio contestato.

93. In realtà, l’accoglimento del motivo di impugnazione precedente consentirebbe di rinunciare all’analisi di questo motivo, dato che, una volta rilevata la violazione dell’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1234/2007, occorre annullare la sentenza del Tribunale.

Tuttavia, procederò al suo esame.

94. Secondo la giurisprudenza della Corte ( 47 ), l’evocazione «si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce dalla denominazione» ( 48 ).

95. Il divieto di evocazione non è necessariamente collegato all’esistenza di un’effettiva confusione nel pubblico.

Non è necessario che il consumatore ritenga che il marchio implicante l’evocazione si riferisca a tutto ciò che è designato dalla DOP evocata.

La Corte ha sottolineato a più riprese che l’evocazione di una DOP può sussistere anche quando non vi siano rischi di confusione tra i prodotti ( 49 ).

96. È vero che, al punto 76 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte secondo cui l’evocazione non presuppone l’esistenza di un rischio di confusione.

Tuttavia, sviluppando la sua posizione su tale punto, il Tribunale ha confermato la conclusione della commissione di ricorso «per l’assenza di un’“evocazione” di un vino di Porto (…) in quanto il whisky è un prodotto diverso e nessun elemento del marchio contestato contiene un’indicazione potenzialmente ingannevole o fallace» ( 50 ).

Ciò premesso, il Tribunale ha respinto il correlato motivo di annullamento, rinviando alle «considerazioni esposte al precedente punto 71» in relazione all’impiego del marchio contestato ( 51 ).

97. Ritengo che il Tribunale, così argomentando, incorra in un duplice errore di diritto: a) da un lato, commette un errore riguardo alla nozione stessa di evocazione, quale interpretata dalla giurisprudenza della Corte, poiché ritiene che essa non ricorra nel caso di specie, non sussistendo rischio di confusione tra il whisky e il vino di Oporto, e b) dall’altro, ripete, rinviando a un passaggio precedente della sentenza, il medesimo errore che ho già rilevato nell’analisi del secondo motivo di impugnazione dell’IVDP.

98. Il marchio «[OSCURATO:PERSONA]», anche «qualora non sussista alcun rischio di confusione» ( 52 ) con la DOP Porto/Port, può evocare, nella percezione di un consumatore europeo normalmente informato e ragionevolmente attento, i vini protetti da detta DOP.

Il Tribunale ha dovuto prescindere dal rischio di confusione ( 53 ) per concentrarsi sulla questione se il nuovo marchio creasse «nel pubblico un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto» ( 54 ), in particolare trattandosi di prodotti di apparenza analoga, tutti imbottigliati come bevande alcoliche, e in base alla (parziale) similitudine fonetica tra la DOP notoria e il marchio di cui si chiedeva l’annullamento ( 55 ).

99. Riassumendo, ritengo che le due impugnazioni proposte dall’EUIPO e dall’IVDP debbano essere accolte e che, pertanto, occorra annullare la sentenza impugnata.

100. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

Tale ipotesi ricorre, a mio avviso, nel presente procedimento.

VII. Conclusione

101. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo che la Corte voglia: 1) annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] dos Vinhos do Douro e do Porto, IP/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ( T‑659/14 , non pubblicata, EU:T:2015:863 ); 2) annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 luglio 2014 (procedimento R 946/2013‑4), relativa a una domanda di dichiarazione di nullità del marchio «[OSCURATO:PERSONA]», numero 5421474; 3) condannare ciascuna delle parti alle proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo. ( 2 ) La DOP comprende i termini Oporto, Porto, Port, Portvin, [OSCURATO:PERSONA], Portwein, Portwijn, vin de Porto e vinho do Porto. ( 3 ) Sentenza del 18 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] dos Vinhos do Douro e do Porto/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( T‑659/14 , EU:T:2015:863 , in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 4 ) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come modificato il 28 settembre 1979 ( Recueil des Traités des [OSCURATO:PERSONA] , vol. 1154, n.

I 18200, pag. 89). ( 5 ) Regolamento del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 ( GU 2008, L 148, pag. 1 ).

Detto regolamento è entrato in vigore, per quanto riguarda le disposizioni di attuazione, il 1 o agosto 2009. ( 6 ) C‑478/07 , EU:C:2009:521 . ( 7 ) Regolamento del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari ( GU 2006, L 93, pag. 12 ). ( 8 ) Sentenza del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97 , EU:C:1999:115 ). ( 9 ) Sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar ( C‑478/07 , EU:C:2009:521 ). ( 10 ) Sentenza dell’8 maggio 2014 ( C‑35/13 , EU:C:2014:306 ). ( 11 ) In cui vengono criticati, singolarmente, i punti 38 e 41 della sentenza impugnata. ( 12 ) In particolare, l’IVDP contesta i punti da 68 a 73 della sentenza impugnata. ( 13 ) L’IVDP cita le sentenze del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97 , EU:C:1999:115 , punto 25 ); del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania ( C‑132/05 , EU:C:2008:117 , punto 44 ), e del 14 luglio 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac ( C‑4/10 e C‑27/10 , EU:C:2011:484 , punto 56 ). ( 14 ) A tale proposito, l’IVDP fa riferimento ai punti da 74 a 77 della sentenza impugnata. ( 15 ) C‑75/15 , EU:C:2016:35 , punto 31 . ( 16 ) C‑75/15 , EU:C:2016:35 . ( 17 ) Nella sentenza impugnata e nelle osservazioni scritte delle parti è stato fatto riferimento al regolamento n. 491/2009 come se fosse la norma applicabile.

In realtà, si tratta della versione del regolamento n. 1234/2007 modificata dal predetto regolamento.

Inizialmente, il regolamento n. 1234/2007 conteneva solo le disposizioni relative al settore vitivinicolo che non formavano oggetto di modifica.

Le disposizioni in via di modificazione avrebbero dovuto essere inserite dopo la loro approvazione e ciò si è verificato con il regolamento n. 479/2008, che istituisce l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Il regolamento n. 491/2009 incorpora totalmente il settore vitivinicolo nel regolamento n. 1234/2007, inserendo in tale regolamento le decisioni politiche adottate con il regolamento n. 479/2008. ( 18 ) In udienza, in risposta a quesiti posti dalla Corte, il legale dell’IVDP ha spiegato che la maggiore tutela concessa dal diritto nazionale consiste nel divieto che un marchio sfrutti indebitamente la notorietà della DOP Porto/Port. ( 19 ) Punto 60 del ricorso dinanzi al Tribunale, depositato il 15 settembre 2014. ( 20 ) Punto 62 dell’impugnazione incidentale. ( 21 ) Punto 90 della sua opposizione all’impugnazione dell’EUIPO. ( 22 ) Occorre aggiungere che i motivi che hanno indotto il legislatore dell’Unione ad istituire l’organizzazione del mercato vitivinicolo sono indicati nei considerando del regolamento n. 479/2008, predecessore del regolamento n. 491/2009, che diventano in tal modo uno strumento interpretativo della portata del regolamento. ( 23 ) Sentenza dell’8 settembre 2009 ( C‑478/07 , EU:C:2009:521 ). ( 24 ) Le circostanze di quel procedimento erano talmente simili a quelle del caso in esame che, otto anni dopo, continua a valere quanto osservato dall’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni relative alla causa Budějovický Budvar ( C‑478/07 , EU:C:2009:52 , paragrafo 89 ): «Si chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sull’esclusività della disciplina comunitaria in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine, uno dei temi più discussi in questa materia, a cui la giurisprudenza non ha ancora risposto in modo esauriente». ( 25 ) Sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar ( C‑478/07 , EU:C:2009:521 , punto 114 ). ( 26 ) Sentenza impugnata, punto

41. ( 27 ) Ibidem, punti da 44 a

49. ( 28 ) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ( GU 2008, L 39, pag. 16 ). ( 29 ) Si vorrebbe estendere questa stessa tendenza uniformatrice anche ad altri settori.

Ad esempio, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione, del 6 ottobre 2015, sul possibile ampliamento della protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione europea a prodotti non agricoli [2015/2053(INI)].

Detta risoluzione sottolinea che «le attuali legislazioni nazionali che tutelano i prodotti non agricoli danno luogo a livelli diversi di protezione negli Stati membri, il che non è conforme alle finalità del mercato interno, e provocano difficoltà in merito all’effettiva tutela in Europa e negli Stati membri in cui non vige una legislazione nazionale in materia, evidenziando pertanto l’esigenza di un sistema unico di tutela delle indicazioni geografiche in tutta l’UE » (il corsivo è mio).

V. la risoluzione citata, in cui si invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa in tal senso, in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0331 + 0+DOC+XML+V0//IT. ( 30 ) Sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar ( C‑478/07 , EU:C:2009:521 , punti 116 e 117 ).

Lo stesso obiettivo di garantire la tutela uniforme nell’Unione delle indicazioni geografiche conformi al regolamento [all’epoca il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari ( GU 1992, L 208, pag. 1 )], subordinatamente alla loro registrazione ai sensi del medesimo regolamento, emerge dalla sentenza del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol ( C‑129/97 e C‑130/97 , EU:C:1998:274 , punto 25 ).

V., nello stesso senso, sentenza del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97 , EU:C:1999:115 , punto 18 ). ( 31 ) Il considerando 29 di detto regolamento indica il percorso per conseguire la tutela mediante la registrazione comunitaria, specificando che spetta alla Commissione verificare se le domande soddisfino le condizioni stabilite dal regolamento, garantendo un’impostazione uniforme fra gli Stati membri. ( 32 ) Nelle sentenze dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar ( C‑478/07 , EU:C:2009:521 , punti da 118 a 120 ), e del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol ( C‑129/97 e C‑130/97 , EU:C:1998:274 , punto 28 ), tale elemento è stato considerato un indizio della perdita da parte degli Stati membri dei loro regimi di tutela. ( 33 )

V. http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm ( 34 ) Ai sensi di tale disposizione, se le informazioni pertinenti non venivano presentate entro i termini, la Commissione poteva cancellare le DOP dall’elenco E-Bacchus.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2014 essa poteva disporre la cancellazione della protezione delle DOP che non rispondessero alle condizioni di cui all’articolo 118 ter del regolamento n. 1234/2007. ( 35 ) Sentenza dell’8 settembre 2009 ( C‑478/07 , EU:C:2009:521 ). ( 36 ) Ibidem. ( 37 ) Il riconoscimento di livelli nazionali di qualità superiore, al di là di quello fissato nei regolamenti, trova altresì espressione, per le bevande spiritose, nell’articolo 6 del regolamento n. 110/2008. ( 38 ) Infatti, al punto 38 della sentenza impugnata si legge quanto segue: «Conformemente allo spirito e al sistema del quadro normativo unico della politica agricola comune (considerando 1 del regolamento n. 491/2009; v. anche, in tal senso e per analogia con il regolamento n. 510/2006, sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar, C‑478/07 , (…), EU:C:2009:521 , punti 107 e segg.), per quanto attiene all’ambito di applicazione del regolamento n. 491/2009, le condizioni precise e la portata di tale protezione sono invece stabilite esclusivamente dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento». ( 39 )

V. per tutte, le recenti sentenze del 2 marzo 2017, Panrico/EUIPO ( C‑655/15 P , non pubblicata, EU:C:2017:155 , punto 68 ), in cui viene citata l’ordinanza del 16 maggio 2013, Arav/H.Eich e UAMI ( C‑379/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:317 , punti 42 , 81 e 82 ); del 19 marzo 2015, MEGA [OSCURATO:PERSONA]/UAMI ( C‑182/14 P , EU:C:2015:187 , punti da 48 a 51 ), e ordinanza del 7 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO ( C‑475/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:264 , punti 35 e 36 ). ( 40 ) C‑75/15 ( EU:C:2016:35 ). ( 41 ) Così hanno sostenuto in udienza, con altre parole, sia l’EUIPO che la Bruichladdich.

L’EUIPO, in particolare, ha affermato che «Porto e Port sono termini generici», ma ha successivamente attenuato la sua precedente affermazione indicando che essi «presentano una certa connotazione di genericità». ( 42 ) Punto 72 della sentenza impugnata. ( 43 ) Secondo l’IVDP (punto 83 della sua domanda di dichiarazione di nullità), l’EUIPO aveva riconosciuto la notorietà della DOP Porto/Port in decisioni precedenti, citate nella domanda.

Non sembra che questo punto sia stato effettivamente discusso, data la notorietà e il riconoscimento a livello internazionale dei vini della DOP. ( 44 ) La preoccupazione sottesa al divieto di utilizzare indebitamente le DOP per vini invocandone l’ipotetico carattere generico ha origini lontane.

Già l’articolo 4 dell’Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, del 14 aprile 1891, enunciava che «spetta ai giudici di ogni paese individuare le denominazioni sottratte, a motivo della loro genericità, alle disposizioni del presente accordo; tuttavia, nella riserva specificata dal presente articolo non rientrano le denominazioni regionali di origine dei prodotti vinicoli » (il corsivo è mio). ( 45 ) Punto 71 della sentenza impugnata. ( 46 ) Punti da 74 a 77 della sentenza impugnata. ( 47 ) Sentenze del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97 , EU:C:1999:115 , punto 25 ); del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania ( C‑132/05 , EU:C:2008:117 , punto 44 ); del 14 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] du Cognac ( C‑4/10 e C‑27/10 , EU:C:2011:484 , punto 56 ), e del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( C‑75/15 , EU:C:2016:35 , punto 21 ). ( 48 ) Tale giurisprudenza è stata talora criticata per il fatto di richiedere l’«incorporazione di una parte della denominazione protetta», in quanto potrebbe accadere che, pur in mancanza di tale incorporazione, un marchio possieda elementi tali da evocare di per sé la DOP nella percezione del pubblico. ( 49 ) Sentenze del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97 , EU:C:1999:115 , punto 26 ); del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania ( C‑132/05 , EU:C:2008:117 , punto 45 ), e del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( C‑-75/15 , EU:C:2016:35 , punto 45 ). ( 50 ) Punto 74 della sentenza impugnata. ( 51 ) Ibidem, punto

75. ( 52 ) Sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( C‑75/15 , EU:C:2016:35 , punto 52 ). ( 53 ) L’EUIPO aveva riconosciuto tale rischio in altri precedenti analoghi, che l’IVDP ha richiamato dinanzi al Tribunale (punto 71 del suo ricorso).

In particolare, nella decisione del 14 maggio 2014, l’EUIPO ha accolto l’opposizione dell’IVDP alla registrazione del marchio dell’Unione n. 11229317, «[OSCURATO:PERSONA]», per il whisky, dopo avere osservato che vi era rischio di confusione fra tale marchio e la DOP Porto/Port, data la loro similitudine visiva, fonetica e concettuale, trattandosi di bevande alcoliche commercializzate attraverso i medesimi canali di distribuzione.

Per pronunciarsi in tal senso, l’EUIPO ha respinto, tra l’altro, l’argomento del titolare del marchio che evidenziava il debole carattere distintivo della DOP.

L’EUIPO ha inoltre riconosciuto che alcuni consumatori potrebbero «pensare che il marchio [[OSCURATO:PERSONA]] sia una sottodenominazione per l’esportazione della DOP [Port]». ( 54 ) Sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( C‑75/15 , EU:C:2016:35 , punto 45 ). ( 55 ) Criterio utilizzato dalle sentenze del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97 , EU:C:1999:115 , punto 27 ); del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania ( C‑132/05 , EU:C:2008:117 , punto 27 ); del 14 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] du Cognac ( C‑4/10 e C‑27/10 , EU:C:2011:484 , punto 57 ), e del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( C‑75/15 , EU:C:2016:35 , punto 33 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0056 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. [OSCURATO:PERSONA]-BORDONA presentate il 18 maggio 2017 ( 1 ) Causa C‑56/16 P Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro [OSCURATO:PERSONA] dos Vinhos do Douro e do Porto, IP «Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio denominativo “[OSCURATO:PERSONA]” – Domanda di dichiarazione di nullità proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] dos Vinhos do Douro e do Porto – Indicazioni di provenienza geografica – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Protezione esaustiva da parte del diritto dell’Unione – Possibilità di riconoscimento di un livello supplementare di protezione da parte del diritto nazionale» 1. La Corte di giustizia ha già elaborato un’abbondante giurisprudenza sulle denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP). La presente impugnazione le consentirà di applicare detta giurisprudenza al conflitto tra una DOP per vini e un marchio UE che, secondo i titolari della prima, avrebbe utilizzato indebitamente la denominazione geografica caratteristica della DOP Porto/Port ( 2 ). 2. Nello specifico, il procedimento a quo oppone l’[OSCURATO:PERSONA] dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (in prosieguo: l’«IVDP») all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) («UAMI», attualmente Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, «EUIPO»). Quest’ultimo, dopo avere registrato il segno distintivo «[OSCURATO:PERSONA]» come marchio UE richiesto per designare il whisky, ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio proposta dall’IVDP. 3. Il Tribunale ( 3 ) ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall’IVDP contro la decisione dell’EUIPO, il che ha dato origine a una duplice impugnazione: a) secondo l’EUIPO, la sentenza impugnata ammetterebbe erroneamente che la protezione delle DOP sia disciplinata anche dal diritto nazionale (nella fattispecie, portoghese), e b) secondo l’IVDP, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto accogliendo la tesi dell’EUIPO secondo cui il marchio «[OSCURATO:PERSONA]» sarebbe compatibile con la DOP Porto/Port. I. Diritto dell’Unione A. Regolamento (CE) n. 207/2009 4. L’articolo 8, paragrafo 4, stabilisce quanto segue: «In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno: a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE; b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. 5. L’articolo 53 così prevede: «1.   Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio UE è dichiarato nullo allorché esiste: (…) c) un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo; (…)». B. Regolamento (CE) n. 1234/2007 6. Ai sensi dell’articolo 118 ter , «Definizioni», paragrafo 1: «1.   Ai fini della presente sottosezione si intende per: a) “denominazione di origine”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera; b) “indicazione geografica”, l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis». 7. L’articolo 118 septies , «Procedura nazionale preliminare», paragrafi 6 e 7, dispone quanto segue: «6.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1 o agosto 2009. 7.   Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini della presente sottosezione e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma della presente sottosezione». 8. L’articolo 118 terdecies («Relazione con i marchi commerciali»), paragrafo 1, così recita: «Se una denominazione di origine o un’indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell’allegato XI ter , è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati». 9. A tenore dell’articolo 118 quaterdecies , «Protezione», paragrafi 1, 2 e 3: «1.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione. 2.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto; oppure ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. 3.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nella Comunità ai sensi dell’articolo 118 duodecies , paragrafo 1». 10. Conformemente all’articolo 118 quindecies («Registro»): «[OSCURATO:PERSONA] crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico». 11. L’articolo 118 vicies , «Denominazioni di vini protette preesistenti», stabilisce quanto segue: «1.   Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (…) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1: a) i fascicoli tecnici di cui all’articolo 118 quater , paragrafo 1; b) le decisioni nazionali di approvazione. 3.   Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. [OSCURATO:PERSONA] adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 118 quindecies . 4.   L’articolo 118 novodecie s non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1. Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può decidere, di propria iniziativa e secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 118 ter . (…)». 12. Sotto il titolo «Regole più restrittive decise dagli Stati membri», l’articolo 120 quinquies così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto comunitario, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri». II. Fatti 13. Dai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata emerge che, in data 27 ottobre 2006, la società [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. (in prosieguo: la «Bruichladdich») ha presentato una domanda di registrazione del marchio comunitario «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti rientranti nella classe 33 dell’Accordo di Nizza ( 4 ), «Bevande alcooliche». 14. Il marchio è stato registrato in data 18 ottobre 2007 con il numero 5421474 e tale registrazione è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 60/2007, del 29 ottobre 2007. 15. Il 7 aprile 2011, l’IVDP ha presentato presso l’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, nonché dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento n. 207/2009. 16. In risposta a tale domanda, la Bruichladdich ha limitato l’elenco dei prodotti per i quali il marchio contestato era stato registrato ai prodotti corrispondenti al «whisky». 17. A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, l’IVDP ha invocato le DOP «porto» e «port», le quali, da un lato, sarebbero protette, in tutti gli Stati membri, da varie disposizioni del diritto portoghese e dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 491/2009 e, dall’altro, sarebbero registrate e protette ai sensi dell’Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale, come riveduto e modificato, in Francia, in Italia, a Cipro, in Ungheria, in Portogallo e in Slovacchia. 18. Il 30 aprile 2013 la divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità. 19. Il 2 febbraio 2014 l’IVDP ha impugnato dinanzi all’EUIPO la decisione della divisione di annullamento. 20. Con decisione dell’8 luglio 2014, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto i tre motivi dedotti a sostegno di detta impugnazione. 21. In primo luogo, la commissione di ricorso ha respinto il motivo attinente a una violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento. Detta commissione ha dichiarato, in sintesi, che la protezione delle DOP per i vini era disciplinata esclusivamente dal regolamento n. 491/2009 e, pertanto, rientrava nella competenza esclusiva dell’Unione europea. Ha inoltre considerato che nella fattispecie la DOP era protetta unicamente per i vini, prodotto non comparabile al whisky, e che il marchio «[OSCURATO:PERSONA]» non evocava il vino di Oporto. Ha inoltre rilevato che non era necessario verificare se le denominazioni geografiche «porto» o «port» godessero di notorietà, in quanto il marchio controverso non le evocava e non le utilizzava. 22. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha respinto il motivo vertente su una violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009, fondato sul fatto che le DOP «porto» e «port» erano registrate presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») dal 18 marzo 1983, con il numero 682, conformemente all’Accordo di Lisbona. Essa ha affermato che tale registrazione proteggeva solo il termine «porto» – non solo in Portogallo –, che non faceva parte del marchio contestato. 23. In terzo luogo, la commissione di ricorso ha respinto i motivi vertenti su una violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), dello stesso regolamento. A suo avviso, il marchio contestato non faceva riferimento contemporaneamente a un luogo – esistente o inesistente – chiamato [OSCURATO:PERSONA] e «alla città di Oporto (Porto)». Inoltre, l’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento era stato menzionato «solo al momento del ricorso», cosicché l’IVDP non avrebbe avuto il diritto di addurlo. In ogni caso, il marchio contestato non sarebbe tale da indurre in errore il pubblico sulla provenienza geografica del prodotto al quale si applica, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento suddetto. III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 24. Con atto introduttivo del 15 settembre 2014, l’IVDP ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la decisione della commissione di ricorso. Detto ricorso si articolava in sei motivi, tra i quali, ai fini della presente impugnazione, assume particolare rilievo il terzo, relativo alla violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. 25. L’IVDP addebitava alla commissione di ricorso di avere ritenuto erroneamente che la protezione dei vini coperti dalla DOP Porto/Port fosse disciplinata dal solo regolamento n. 491/2009, ad esclusione della protezione offerta dal diritto portoghese. 26. Nell’ambito di tale motivo, e al di là dei riferimenti al diritto portoghese, l’IVDP criticava le valutazioni della commissione di ricorso relative alla compatibilità tra il marchio «[OSCURATO:PERSONA]» e la DOP Porto/Port, invocando l’articolo 118 quaterdecies del regolamento n. 491/2009. 27. Su quest’ultima disposizione, l’IVDP ha sostenuto, in ordine successivo: i) che esso vieta l’impiego commerciale diretto o indiretto di una DOP per prodotti comparabili, come nel caso del vino di Oporto e del whisky; ii) che, quand’anche non si trattasse di prodotti comparabili, l’impiego commerciale del termine Port, proprio della DOP, attraverso il marchio contestato implica uno sfruttamento della notorietà o del prestigio di tale DOP, condotta parimenti vietata dalla disposizione in parola, e iii) che, in ogni caso, sussisteva un’imitazione o evocazione della DOP Porto/Port attraverso il marchio «[OSCURATO:PERSONA]». 28. Il Tribunale ha accolto gli argomenti dell’IVDP relativi all’applicazione del diritto nazionale. La sua analisi lo ha indotto a concludere che i motivi di nullità di un marchio registrato possono essere basati, in maniera alternativa o cumulativa, su diritti anteriori «in base alla normativa [dell’Unione] o al diritto interno che ne disciplina la protezione». A suo avviso, la protezione conferita alle DOP potrebbe essere integrata dal diritto nazionale pertinente che accorda loro un’ulteriore tutela. 29. In base a tale premessa, e poiché l’IVDP aveva invocato le regole pertinenti del diritto portoghese relative alla DOP Porto/Port, la commissione di ricorso non poteva rinunciare ad applicare la normativa nazionale adducendo il motivo che la protezione di detta denominazione di origine ineriva esclusivamente al regolamento n. 491/2009, ossia alla competenza esclusiva dell’Unione. 30. Quanto agli altri motivi di nullità dedotti dall’IVDP, il Tribunale ha confermato la compatibilità del marchio contestato con la DOP Porto/Port, in base a una valutazione analoga (con varianti di secondaria importanza) a quella della commissione di ricorso. IV. L’impugnazione interposta dall’EUIPO 31. Nel suo motivo unico di impugnazione, l’EUIPO addebita sostanzialmente al Tribunale di avere sostenuto che le DOP possono beneficiare, in forza del diritto nazionale, di una protezione supplementare e parallela a quella offerta dal diritto dell’Unione. Tale tesi comporterebbe, a parere dell’EUIPO, un’applicazione erronea dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 4, e 53, paragrafo 2, lettera d), del medesimo regolamento. 32. L’EUIPO ammette che, alla data della domanda di registrazione del marchio «[OSCURATO:PERSONA]» (27 ottobre 2006), «porto» e «port» erano termini coperti dalla legislazione comunitaria in materia di tutela delle DOP. La normativa applicabile al momento dell’impugnazione del marchio registrato (7 aprile 2011) era costituita dal regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009. Tale modifica, con cui sono stati aggiunti nel regolamento n. 1234/2007 gli articoli da 118 bis a 118 unvicies , ha semplicemente riprodotto gli articoli da 33 a 51 e 53 del regolamento (CE) n. 479/2008 ( 5 ). Per valutare le intenzioni del legislatore dell’Unione riguardo alla protezione delle DOP dei vini, occorre quindi fare riferimento alle disposizioni e ai considerando non solo del regolamento n. 1234/2007, ma anche del regolamento n. 479/2008. 33. L’EUIPO si richiama alla sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar ( 6 ) e traccia un parallelo tra il regime di protezione delle DOP di vini e quello delle DOP dei prodotti alimentari e agricoli, disciplinato dal regolamento (CE) n. 510/2006 ( 7 ). L’EUIPO si basa su detta sentenza per sostenere che il Tribunale, ammettendo un regime nazionale di protezione supplementare, commette un errore di diritto, in quanto, dal momento che esiste una normativa uniforme di diritto dell’Unione, sarebbe esclusa qualsiasi altra protezione da parte del diritto nazionale. La disciplina del regolamento n. 491/2009 sarebbe uniforme ed esaustiva per l’intero territorio dell’Unione. 34. A tale proposito, l’EUIPO espone tre argomenti: i) affinché la normativa nazionale possa coesistere con il regime di diritto dell’Unione o derogarvi, devono esistere norme espresse che lo consentano e l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non potrebbe essere considerato a tale fine una norma siffatta. Si tratta di un rinvio generale che non conferisce ai diritti nazionali la facoltà di derogare al sistema di protezione dell’Unione; ii) il principio di sussidiarietà nell’esercizio delle competenze ripartite non ammette, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2 TFUE, che gli Stati membri possano esercitare le loro competenze dopo che le istituzioni dell’Unione hanno deciso di esercitare le loro e iii) secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla protezione delle denominazioni di origine per i prodotti agricoli e alimentari ( 8 ), il livello di protezione offerto dalla normativa nazionale viene meno a seguito dell’entrata in vigore della protezione garantita dalla legislazione dell’Unione. 35. L’IVDP si oppone a tali argomenti respingendo il parallelismo tra il regolamento n. 491/2009, applicabile alle DOP dei vini (articoli da 118 bis a 118 septvicies ), e il regolamento n. 510/2006, applicabile alle denominazioni di origine di altri prodotti agricoli e alimentari. Andrebbe quindi esclusa la trasposizione al settore vitivinicolo della giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 510/2006 ( 9 ) e ciò troverebbe conferma nel punto 28 della sentenza Assica e [OSCURATO:PERSONA] ( 10 ). 36. A parere dell’IVDP, l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 giustificherebbe l’applicazione della protezione conferita dalla normativa nazionale. Esso contesta la valutazione dell’EUIPO secondo cui, qualora si ammettesse che le normative nazionali possano conferire una protezione supplementare, potrebbero verificarsi perturbazioni sul funzionamento del mercato interno, e afferma che la tutela concessa dalla normativa portoghese alle DOP rinomate è identica a quella conferita dal diritto dei marchi dell’Unione. 37. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sintesi, il ragionamento dell’EUIPO relativo all’esaustività della protezione conferita alle DOP e alle IGP dal diritto dell’Unione europea. 38. Il governo portoghese, al contrario, ritiene che occorra respingere la tesi secondo cui la protezione conferita alle DOP dal diritto dell’Unione sarebbe esaustiva e prevarrebbe su qualsiasi altro livello di tutela nazionale. V. L’impugnazione incidentale dell’IVDP 39. L’IVDP, oltre ad opporsi all’impugnazione proposta dall’EUIPO, ne presenta una propria, fondata su tre motivi. Il primo ( 11 ) coincide, in generale, con quanto esposto nella risposta al correlato motivo dell’EUIPO concernente l’applicazione esclusiva della protezione conferita alle DOP dal diritto dell’Unione. 40. Nel secondo motivo, l’IVDP addebita al Tribunale ( 12 ) di avere violato l’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 491/2009, dichiarando che il marchio controverso non utilizzava né evocava la DOP Porto/Port, cosicché non occorreva dimostrarne la notorietà. 41. A parere dell’IVDP, il termine «port» incluso nel marchio controverso imiterebbe o evocherebbe la DOP Porto/Port, che beneficia della protezione offerta dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 491/2009. La Corte ha già precisato che sussiste evocazione quando il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della DOP ( 13 ). 42. Nel terzo motivo, l’IVDP sostiene che il Tribunale ha ritenuto erroneamente ( 14 ) che l’utilizzo del marchio contestato non implichi l’usurpazione, l’imitazione o l’evocazione della DOP Porto/Port, il che, a suo parere, costituirebbe una violazione dell’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 491/2009. In tal senso, l’IVDP respinge le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alle caratteristiche del vino di Oporto e del whisky, sulla cui base ha concluso che entrambe le suddette bevande alcoliche sono ben note al consumatore medio. Secondo l’IVDP, si tratterebbe in realtà di prodotti comparabili. 43. A parere dell’EUIPO, il secondo e il terzo motivo di impugnazione sarebbero irricevibili, in quanto non riguarderebbero valutazioni di diritto del Tribunale, bensì l’apprezzamento delle prove e di elementi di fatto. A tale proposito, l’EUIPO invoca la sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( 15 ), in cui il Tribunale ha dichiarato che l’accertamento dell’evocazione non costituisce una questione di diritto. 44. In subordine, per quanto riguarda la comparabilità tra il marchio e la DOP, l’IVDP avrebbe solo riprodotto, secondo l’EUIPO, gli argomenti che aveva presentato in primo grado, senza dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto o abbia snaturato gli elementi di fatto. Inoltre, l’EUIPO afferma che il Tribunale ha applicato erroneamente la giurisprudenza elaborata nella sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( 16 ), relativa alla nozione di evocazione. 45. Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione addotto dall’IVDP, l’EUIPO rinvia a quanto esposto nella propria impugnazione in ordine alla protezione uniforme ed esaustiva conferita dal diritto dell’Unione. 46. [OSCURATO:PERSONA] si oppone del pari al primo motivo di impugnazione addotto dall’IVDP e chiede che esso sia respinto, in applicazione della giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 510/2006, che il Tribunale avrebbe applicato correttamente. L’esclusività del sistema non osterebbe all’applicazione dei diritti nazionali alle DOP e alle IGP, ma solo quando esse esulino dall’ambito di applicazione dei regolamenti. 47. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, negli ambiti coperti dai regolamenti comunitari, occorre tenere conto dell’obiettivo comune di istituire un sistema di protezione unico a livello dell’Unione, il che rende impossibile una doppia tutela basata al contempo sul diritto nazionale e sul diritto dell’Unione L’unica eccezione ammessa è la previsione dell’applicazione di un regime transitorio (articolo 5, paragrafo 6, del regolamento n. 510/2006 e articolo 118 septies , paragrafi 6 e 7, del regolamento n. 491/2009). 48. Infine, secondo la Bruichladdich, il secondo e il terzo motivo del ricorso di impugnazione proposto dall’IVDP sarebbero infondati. Il pubblico di riferimento dell’Unione non correrebbe il rischio di confondere il marchio controverso con la DOP Porto/Port. Quest’ultima si riferisce a una zona del territorio portoghese, mentre l’altra non si riferisce a detta regione, bensì o a una zona marittima connessa a un porto o a un nome femminile (Charlotte), che sarebbe l’elemento principale del marchio. La mancanza di similitudine tra i segni farebbe venir meno l’opzione relativa all’applicazione dell’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, del regolamento n. 491/2009, senza che sia necessario esaminare le condizioni previste da tale disposizione e, in particolare, quella relativa allo sfruttamento della notorietà della DOP «porto» o «port». In ogni caso, i prodotti in questione non sarebbero comparabili sotto il profilo degli ingredienti, del sapore o della gradazione alcolica. VI. Analisi A. Osservazioni preliminari 49. Il procedimento scaturito dalla presente (duplice) impugnazione è stato incentrato per lo più sulla questione se il regime giuridico applicabile alla protezione di una DOP per vini sia costituita, in modo esclusivo o esaustivo, dal regime di cui al regolamento n. 1234/2007 ( 17 ). 50. L’IVDP sostiene, in linea con la sentenza impugnata, che occorre prendere in considerazione il diritto portoghese in quanto esso offre un livello di protezione più elevato rispetto al diritto dell’Unione. Tuttavia, tale premessa non può essere accolta. Infatti, nelle memorie presentate dinanzi alla Corte, l’IVDP non ha fornito indicazioni in merito al contenuto specifico di tale presunto livello superiore di tutela ( 18 ). Ciò in quanto, dinanzi al Tribunale, e quindi nella domanda di annullamento ( 19 ), è stato affermato che la normativa portoghese vieta di utilizzare la DOP Porto/Port non solo quando sussista un rischio di confusione, ma anche quando il suo uso illecito (in un marchio) possa pregiudicare la reputazione della stessa DOP, sfruttandone indebitamente il carattere distintivo o il prestigio. 51. La premessa, ripeto, non è calzante, poiché la protezione offerta dal diritto dell’Unione alle DOP di vini è quanto meno altrettanto intensa quanto quella offerta dalla normativa portoghese illustrata dall’IVDP. In particolare, uno degli impedimenti alla registrazione dei marchi dell’Unione consiste per l’appunto nel fatto che essi siano diretti a sfruttare indebitamente il prestigio di una DOP per vini. 52. In realtà, lo stesso IVDP riconosce, espressamente o implicitamente, che sia così, sotto un duplice aspetto. Da un lato, nel suo ricorso incidentale essa richiama il regolamento n. 1234/2007 per sostenere che l’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera b), punto ii), di detto regolamento gli consente di «ottenere una protezione contro l’uso del marchio contestato “nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà” della DOP Port» ( 20 ). Dall’altro, esso rileva che «la protezione offerta dalla normativa portoghese alle indicazioni geografiche rinomate è identica a quella concessa ai marchi notori ( well known trade marks ) dal diritto dell’Unione» ( 21 ). 53. Se in questi casi la normativa portoghese e il diritto dell’Unione forniscono una protezione equivalente, ritengo che la discussione sollevata in ordine all’applicazione prioritaria dell’una o dell’altro, in ragione del presunto livello superiore di protezione delle DOP offerto dalle norme nazionali, sia in ampia misura artificiosa. Infatti, il Tribunale avrebbe potuto limitarsi ad esaminare le altre parti dei motivi di annullamento, senza addentrarsi in una questione più ampia che, pur essendo senz’altro interessante, non si poneva nel caso di specie. 54. Orbene, dal momento che la sentenza impugnata contiene alcune considerazioni (e un dispositivo fondato su di esse) contrarie all’applicazione esaustiva del diritto dell’Unione al fine di delimitare la protezione delle DOP di vini, occorrerà esaminarla alla luce delle censure mossele nell’impugnazione. Anticipo già che la soluzione sarà basata sull’interpretazione dei regolamenti applicabili, in particolare del regolamento n. 1234/2007, nella versione risultante dal regolamento n. 491/2009 ( 22 ). B. Sul motivo unico di impugnazione dell’EUIPO e sul primo motivo di impugnazione incidentale dell’IVDP 55. Ritengo opportuno analizzare il motivo unico dell’impugnazione dell’EUIPO unitamente al primo motivo dell’impugnazione incidentale dell’IVDP. Pur essendo basati su approcci diversi, essi riguardano entrambi l’esaustività dell’applicazione del regolamento n. 1234/2007, a fronte della tesi secondo cui le DOP di vini potrebbero godere di una protezione supplementare in forza del diritto nazionale. 56. L’EUIPO si richiama alla sentenza Budějovický Budvar ( 23 ) per escludere che il diritto nazionale possa offrire un livello di tutela delle DOP superiore a quello fissato dal diritto dell’Unione. In detta causa, la Corte doveva risolvere la medesima questione ( 24 ), ancorché in riferimento alla tutela accordata dal regolamento n. 510/2006, in relazione a un’indicazione geografica per la birra. La sentenza in parola ha sancito l’esaustività di tale tutela, poiché detto regolamento non mira a «stabilire, accanto a norme nazionali che possono continuare ad essere vigenti, un regime complementare di tutela delle indicazioni geografiche qualificate, alla guisa ad esempio di quello istituito con il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario ( GU 1994, L 11, pag. 1 ), ma a prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente per siffatte indicazioni» ( 25 ). 57. Le tesi contrapposte nel procedimento di impugnazione sostengono o negano, rispettivamente, che la giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 510/2006 possa essere estesa all’ambito del regolamento n. 1234/2007. A parere dell’IVDP, le DOP per vini presenterebbero caratteristiche talmente particolari che la loro protezione andrebbe tenuta distinta da quella conferita ad altre figure simili dal diritto dell’Unione. 58. Il Tribunale riconosce ( 26 ) in un primo momento che l’articolo 118 quaterdecies , paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1234/2007 disciplina, in maniera uniforme ed esclusiva, sia l’autorizzazione sia i limiti, ossia il divieto di utilizzo commerciale delle indicazioni geografiche. Tuttavia, più avanti ( 27 ) afferma che l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (sui marchi dell’Unione) consente di vietare la registrazione di un marchio o di ottenerne l’annullamento dopo la registrazione, qualora esso risulti in conflitto con un segno anteriore protetto dalla normativa dell’Unione o dal diritto nazionale. Il Tribunale ne deduce che la DOP Porto/Port potrebbe beneficiare della protezione supplementare accordata dal diritto portoghese. 59. Una lettura isolata dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 consentirebbe, in teoria, di confermare la conclusione a cui è giunto il Tribunale. Tuttavia, la sua interpretazione non può prescindere dalle implicazioni di altri elementi normativi del diritto dell’Unione. In particolare, occorre fare riferimento alla normativa specifica in materia di DOP e IGP, dato che l’Unione ha esercitato la propria competenza in relazione ad esse. Lo ha fatto, inoltre, introducendo nel regolamento n. 1234/2007 talune disposizioni speciali (l’articolo 118 terdecies ) proprio al fine di definire il rapporto tra quelle modalità dei diritti di proprietà intellettuale (di natura collettiva) e i marchi dell’Unione registrati (di natura individuale). 60. Il legislatore dell’Unione ha infatti deciso di esercitare le sue competenze sulle DOP e sulle IGP sia nell’ambito dei prodotti agricoli e alimentari (regolamento n. 510/2006), sia in quello delle bevande spiritose (regolamento n. 110/2008) ( 28 ) e in quello relativo al settore vitivinicolo (regolamento n. 1234/2007). Al di fuori dei settori coperti da tali regolamenti, le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche continuano a rientrare nella competenza degli Stati membri. 61. Nei settori comunitarizzati, la protezione offerta dai regolamenti dell’Unione non riguarda qualsiasi denominazione di origine o indicazione geografica, ma solo quelle ivi definite. Per quanto concerne le prime, beneficiano della protezione le DOP che designano prodotti le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente ed esclusivamente a un contesto geografico particolare, caratterizzato dagli elementi naturali e umani ad esso inerenti. Quanto alle seconde, sono tutelate solo quelle qualificate, che designano prodotti dotati di una qualità, della notorietà o di altre caratteristiche particolari attribuibili alla loro origine geografica (IGP). Le IGP condividono con le DOP la componente territoriale, ma queste ultime sono riservate ai beni le cui peculiarità siano dovute a fattori naturali o umani del loro luogo di provenienza. 62. Orbene, nel caso delle DOP vinicole, l’intervento legislativo dell’Unione ha esaurito, di per sé, l’ambito della tutela, al fine di uniformarne il regime per tutti gli Stati membri ( 29 ). Il margine di discrezionalità degli Stati membri può essere esercitato nella regolamentazione delle indicazioni geografiche semplici (non qualificate), vale a dire quelle per le quali non occorre che i prodotti in questione possiedano attributi speciali o una certa notorietà, derivanti dal luogo di origine, ma che devono essere sufficienti a identificare tale luogo. La normativa dell’Unione disciplina solo le DOP e le IGP, ma tale disciplina è esaustiva, mentre le indicazioni geografiche semplici sono tutelate conformemente al diritto nazionale. 63. Il parallelismo, sotto il profilo sostanziale, tra il regolamento n. 510/2006, da un lato, e il regolamento n. 1234/2007, nella parte relativa alle DOP, dall’altro, mi pare innegabile. Essi perseguono il medesimo scopo, ossia assicurare al consumatore – e, sotto una diversa prospettiva, anche ai titolari delle rispettive denominazioni – che i prodotti oggetto dell’uno e dell’altro rispondano a un livello elevato di qualità, sulla base della loro origine geografica. Inoltre, detti regolamenti prevedono entrambi che tali prodotti (vinicoli in un caso, alimentari e agricoli, in generale, nell’altro) devono essere assoggettati al medesimo sistema di registrazione e alla susseguente tutela uniforme in tutto il territorio dell’Unione, a prescindere dalla loro origine nazionale. 64. Di fatto, lo stesso regolamento n. 479/2008 (del cui testo terrei conto dopo la riforma del regolamento n. 1234/2007) sottolinea che quest’ultimo non è che la trasposizione nell’ambito delle DOP vinicole dei principi di cui al regolamento n. 510/2006. Il suo considerando 27 indica espressamente che occorre esaminare «le domande di denominazione di origine o indicazione geografica [per vini] in linea con l’impostazione seguita nell’ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari». 65. Il parallelismo così enunciato emerge dall’analisi del procedimento per la registrazione delle DOP e delle IGP. La sentenza Budějovický Budvar ha sottolineato che, «contrariamente ad altri sistemi comunitari di tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale (…), il procedimento di registrazione dei regolamenti nn. 2081/92 e 510/2006 si basa su una ripartizione delle competenze tra lo Stato membro considerato e la Commissione poiché la decisione di registrare una denominazione può essere adottata dalla Commissione soltanto se lo Stato membro interessato le ha presentato una domanda a tal fine e una siffatta domanda può essere presentata solo se lo Stato membro ha verificato che essa è giustificata (sentenza [del] 6 dicembre 2001, [ C‑269/99 ,] [OSCURATO:PERSONA] e a., [ EU:C:2001:659 ,] punto 53 ). Le procedure nazionali di registrazione sono quindi integrate nella procedura decisionale comunitaria e ne costituiscono una parte fondamentale. Esse non possono esistere al di fuori del sistema di tutela comunitaria» ( 30 ). 66. Tale modello sarebbe incorporato nel regolamento n. 479/2008, per il settore vitivinicolo ( 31 ), e nel regolamento n. 110/2008 (articolo 17), per le bevande spiritose. Pertanto, le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza Budějovický Budvar, che ho trascritto nel paragrafo precedente, relative a tale aspetto (procedurale) dei regolamenti n. 2081/92 e n. 510/2006 possono essere trasposte al regolamento n. 1234/2007. 67. Inoltre, il fatto che l’adozione dei regolamenti applicabili alle DOP e alle IGP abbia comportato l’esclusione dei sistemi nazionali di tutela trova conferma nei regolamenti stessi, i quali introducono alcune norme transitorie per tenere conto del fatto che nell’Unione coesistevano sistemi nazionali che contemplavano già una disciplina delle denominazioni di origine e altri che ne erano (o ne sono) privi ( 32 ). 68. Per quanto riguarda i vini, occorre fare riferimento al regolamento n. 1493/1999, il cui articolo 54, paragrafo 2, definiva i «vini di qualità prodotti in region[i] determinate (“v.q.p.r.d.”)» e le loro categorie. Il paragrafo 4 del medesimo articolo prevedeva che «[g]li Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l’elaborazione». Poiché la DOP Porto/Port godeva della tutela conferita dal diritto portoghese, i vini da essa designati sono stati iscritti nell’elenco dei v.q.p.r.d. e automaticamente protetti in virtù del regolamento n. 1234/2007 (articolo 118 vicies , punto 1), e la Commissione ha proceduto alla loro iscrizione nel registro di cui al medesimo regolamento (elenco E‑Bacchus) ( 33 ). 69. Tuttavia, siffatta automaticità è attenuata dallo stesso articolo 118 vicies del regolamento n. 1234/2007, che ha introdotto alcune misure volte a garantire che i vini dell’elenco E-Bacchus rispondano alle condizioni prescritte, fissando alcuni termini entro i quali gli Stati membri dovevano comunicare le informazioni necessarie affinché la Commissione verificasse se l’iscrizione nel registro era adeguata o meno ( 34 ). 70. Qualora uno Stato membro non disponga di una normativa in materia di DOP, l’articolo 118 septies , paragrafo 7, del regolamento n. 1234/2007 gli consente di concedere alla denominazione, a titolo transitorio, una protezione a livello nazionale. Siffatta tutela transitoria cessa il giorno in cui la Commissione adotta una decisione di registrazione o di rigetto a norma di detto regolamento. 71. Tutte le summenzionate disposizioni transitorie confermano, ove fosse necessario, che gli Stati membri hanno perduto la competenza a concedere una tutela supplementare e rafforzata alle DOP di vini se le medesime godono già dello status loro riconosciuto dal regolamento n. 1234/2007. Diversamente, non avrebbe senso prevedere il passaggio dalla situazione precedente a quella nuova, che ha precisamente lo scopo di strutturare l’esercizio della competenza a definire l’ambito della tutela. Anche a tale proposito si possono trasporre al regolamento n. 1234/2007 le considerazioni svolte nella sentenza Budějovický Budvar ( 35 ) in relazione al regolamento n. 510/2006. 72. A fronte di tali elementi di giudizio (e di quelli sottesi alla sentenza Budějovický Budvar ( 36 ), sui quali non ritengo opportuno dilungarmi ulteriormente), l’IVDP insiste sulle differenze tra i regolamenti n. 510/2006 e n. 479/2008. Pur senza negare che tali differenze esistano, ritengo che esse non inficino l’analogia rilevata tra i due regolamenti, per quanto riguarda i loro scopi e le loro caratteristiche essenziali. 73. L’IVDP richiama il considerando 28 del regolamento n. 479/2008 per sostenere che l’Unione ha inteso rispettare le particolarità nazionali nella protezione dei vini, come dimostrerebbe il suo tenore: «[p]er preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose». 74. Tuttavia, ritengo che tale argomento non sia persuasivo. Il significato del considerando 28 del regolamento n. 479/2008 deve essere posto, al contrario, in relazione con l’articolo 120 quinquies del regolamento n. 1234/2007, che consente agli Stati membri di imporre determinate pratiche enologiche e a prevedere norme più restrittive per i vini DOP prodotti sul loro territorio. Tale disposizione non inficia l’uniformità né l’esclusività del regime della tutela conferita alle DOP i cui vini abbiano raggiunto determinati livelli minimi di qualità. Qualora uno Stato membro preveda che i suoi vini possono accedere allo status di DOP solo se rispettano talune pratiche produttive più rigorose, è legittimato a farlo. Tuttavia, tale requisito, ripeto, non significa che la definizione del sistema di protezione della DOP, una volta che questa sia stata registrata per l’intero ambito dell’Unione, possa essere lasciata totalmente alla legislazione nazionale ( 37 ). 75. Le suesposte considerazioni mi inducono a suggerire di accogliere il motivo unico di impugnazione dell’EUIPO. Sebbene il Tribunale abbia correttamente sottolineato, nella sua sentenza, il carattere «esclusivo» della tutela conferita dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1234/2007 ( 38 ), esso è incorso in un errore di diritto poiché nei punti successivi (da 44 a 49) della medesima sentenza ha invalidato tale valutazione corretta affermando che gli ordinamenti nazionali possono concedere una protezione complementare, possibilità che aveva già implicitamente escluso. C. Sul secondo e sul terzo motivo del ricorso incidentale dell’IVDP 1. Sulla ricevibilità dei motivi 76. Una prima lettura di questi due motivi di impugnazione addotti dall’IVDP potrebbe condurre alla loro irricevibilità, come sostenuto dalle altre parti del procedimento, in quanto essi sembrerebbero diretti contro mere valutazioni del Tribunale che, conformemente a una costante giurisprudenza, sono sottratte al controllo della Corte ( 39 ). 77. Infatti, se il contenuto dei suddetti due motivi si limitasse ad esprimere dissenso rispetto alle valutazioni del Tribunale relative alla similitudine tra il marchio e la DOP, o agli elementi predominanti nella percezione che il pubblico potrebbe avere dell’uno e dell’altra, o al rischio di confusione tra essi, aderirei all’eccezione di irricevibilità sollevata. 78. Tuttavia, ritengo che non sia questo il vero significato dei due motivi di impugnazione e che essi sollevino un’autentica questione di diritto, e non di mera valutazione dei fatti né di ciò che il Tribunale definisce «considerazioni di ordine fattuale». Si tratta di stabilire se l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 1234/2007 abbia rispettato il contenuto normativo di tale disposizione. Per confermare o respingere detta interpretazione occorre fare riferimento a nozioni giuridiche (l’utilizzo, l’usurpazione, l’imitazione, l’evocazione e lo sfruttamento indebito della notorietà), che, applicati a taluni segni distintivi e alle DOP, richiedono necessariamente una valutazione in concreto, e non solo in astratto. Ritengo che, se la Corte non potesse verificare, nell’esercizio delle sue funzioni di giudice dell’impugnazione, la conformità al diritto dell’interpretazione effettuata dal Tribunale in tale ambito, i suoi poteri di controllo sarebbero compromessi. 79. A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, l’EUIPO richiama il punto 31 della sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( 40 ), in cui la Corte ha rammentato che spettava al giudice del rinvio «valutare se la denominazione “Verlados” per un’acquavite di sidro di mele costituisca un’“evocazione” ai sensi dell’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, dell’indicazione geografica protetta “Calvados”». Tuttavia, da tale considerazione, che appare logica nel contesto di un rinvio pregiudiziale, non si può dedurre che la Corte non possa pronunciarsi, nell’ambito di un’impugnazione, sul modo in cui il Tribunale ha interpretato e applicato la nozione giuridica di evocazione (o altra nozione analoga) nella sua sentenza. 80. Inoltre, dato il contenuto della sentenza di primo grado, ciò di cui si discute in questa sede è l’idoneità stessa della DOP Porto/Port (ma potrebbe essere qualunque altra) a svolgere le funzioni ad essa inerenti e fruire della tutela conferita dal diritto dell’Unione. Se si ammettesse – come risulta dall’interpretazione effettuata dal Tribunale per confermare quella precedente della commissione di ricorso – che tale denominazione geografica presenta un carattere distintivo molto debole ( 41 ), cosicché sarebbe sufficiente aggiungere al termine Port qualsiasi altra parola (nella fattispecie «Charlotte») per poter registrare marchi dell’Unione identificativi di altre bevande alcoliche, credo che ciò pregiudicherebbe gravemente la DOP Porto/Port, in quanto essa non potrebbe essere tutelata contro successivi marchi per bevande alcoliche che ne utilizzino l’elemento caratteristico (Porto/Port) con l’aggiunta di uno qualsiasi delle possibili migliaia di termini geografici o toponimi. 81. In altri termini, l’errore di diritto sotteso a tale parte della sentenza di primo grado consiste, a mio parere, nell’inosservanza della norma dell’Unione che sancisce il diritto della DOP Porto/Port, fondato sul regolamento n. 1234/2007, di impedire la registrazione di qualunque marchio per bevande alcoliche che utilizzi tale denominazione. Il diritto di esclusione ( ius excludendi alios ) è l’elemento fondamentale della tutela conferita dalle DOP di vini dal menzionato regolamento, il cui articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, le protegge contro l’uso commerciale, diretto o indiretto, delle sue denominazioni, nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una DOP [lettera a)], e contro l’usurpazione, l’imitazione o l’evocazione della DOP stessa [lettera b)]. Su queste due modalità di tutela vertono, rispettivamente, i motivi dell’impugnazione incidentale dell’IVDP, che mi sembrano ricevibili. 2. Sul secondo motivo dell’impugnazione incidentale dell’IVDP 82. Dinanzi al Tribunale, l’IVDP aveva sostenuto, nella sua domanda di dichiarazione di nullità, che la commissione di ricorso aveva violato l’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1234/2007 negando che l’incorporazione della DOP Porto/Port nel marchio «[OSCURATO:PERSONA]» comportasse un indebito sfruttamento della sua notorietà. Il Tribunale ha risposto confermando la valutazione della commissione di ricorso, vale a dire che «il marchio contestato non utilizzava né evocava detta denominazione di origine e, pertanto, non era necessario accertarne la notorietà» ( 42 ). 83. In tale risposta del Tribunale è ravvisabile, da un lato, un certo scostamento dagli argomenti della ricorrente. Mentre quest’ultima introduce la discussione sullo sfruttamento della notorietà della DOP, il Tribunale richiama la nozione di evocazione, che non si trova nell’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1234/2007, bensì nella lettera b) del medesimo paragrafo, che formava oggetto di un diverso motivo di ricorso. 84. Il Tribunale non è coerente quando conferma che «il marchio contestato non utilizzava (…) detta denominazione di origine» (punto 72 della sentenza impugnata) e successivamente dichiara che «il termine “port” fa parte integrante del marchio contestato» (punto 76 della sentenza impugnata, che contiene l’analisi dell’evocazione). 85. Tralasciando, per il momento, i problemi relativi all’evocazione, sui quali tornerò esaminando il motivo seguente, è innegabile che il marchio «[OSCURATO:PERSONA]» riproduca il termine proprio della DOP, vale a dire «Port». Risulta subito chiaro che la sua componente iniziale è identica alla DOP. Pertanto, è soddisfatto il primo presupposto fondamentale della tutela conferita dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1234/2007 e il Tribunale commette un errore omettendo di riconoscerlo nel punto 72 della sentenza impugnata. 86. Sussiste inoltre la notorietà dei vini della DOP, sulla quale non vi è controversia, poiché può essere ritenuta assodata ( 43 ). La discussione è quindi diretta solo a chiarire se l’uso del termine proprio della DOP nel marchio contestato comporti uno sfruttamento indebito della DOP medesima, ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1234/2007. 87. I motivi per i quali il Tribunale ha escluso l’esistenza di tale sfruttamento indebito poggiano, come già rilevato, su una base giuridicamente erronea. Secondo il Tribunale, in realtà, la DOP Porto/Port è priva di capacità distintiva propria, in quanto il suo termine unico (Porto/Port), una volta incorporato in un marchio per bevande alcoliche che lo riproduca insieme a un altro vocabolo, verrà percepito dal pubblico come designazione di un mero luogo geografico (un porto) caratterizzato da questo secondo elemento. Secondo tale tesi, Porto/Port sarebbe dunque una denominazione generica o meramente comune, suscettibile di appropriazione da parte di qualsiasi operatore economico che intenda designare con esso le proprie bevande alcoliche, aggiungendovi un altro vocabolo (un nome di persona o di città o qualsiasi toponimo o fenomeno geografico). 88. Ritengo che tale premessa non possa essere accolta, in quanto riduce la forza distintiva della DOP Porto/Port al punto da renderla, di fatto, una denominazione generica, in violazione dell’esplicito divieto posto dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007 ( 44 ). 89. Ammettere, al pari del Tribunale ( 45 ), che anche nel contesto delle bevande alcoliche il termine «port» corrisponde a un porto fluviale o marittimo, prima che alla DOP, significa svuotare quest’ultima fino ad attribuirle caratteristiche generiche che comportano la perdita della tutela. Sebbene «port» significhi «porto» in inglese e in francese, tale circostanza non autorizza a negarle qualsiasi protezione: la decisione di accordarle la medesima tutela concessa alle altre DOP vinicole, e non una protezione ridotta in funzione di determinate considerazioni semantiche, è stata adottata nel momento in cui le autorità dell’Unione ne hanno approvato la registrazione nell’elenco delle DOP. 90. Tale protezione, conferita dal diritto dell’Unione, implica che, nel caso di specie, il termine «Port» non poteva essere utilizzato, da solo o insieme ad altri termini, in marchi che designano bevande alcoliche e che potrebbero beneficiare indebitamente della sua notorietà (in particolare, le bevande alcoliche rispetto alle quali esiste una certa prossimità concorrenziale, in quanto sono destinate al medesimo tipo di pubblico e condividono i medesimi canali di vendita e distribuzione). 91. Il Tribunale, pertanto, è incorso in un errore di diritto omettendo di valutare correttamente la portata della tutela spettante alle DOP di vini (compresa la DOP Porto/Port), in quanto presupposto per pronunciarsi sull’eventuale sfruttamento indebito della loro notorietà da parte dei marchi che si appropriano del loro termine caratteristico. 3. Sul terzo motivo dell’impugnazione incidentale dell’IVDP 92. Tale motivo è fondato sulla violazione dell’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007. L’IVDP addebita al Tribunale di non riconoscere ( 46 ) l’evocazione della DOP Porto/Port da parte del marchio contestato. 93. In realtà, l’accoglimento del motivo di impugnazione precedente consentirebbe di rinunciare all’analisi di questo motivo, dato che, una volta rilevata la violazione dell’articolo 118 quaterdecies , paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1234/2007, occorre annullare la sentenza del Tribunale. Tuttavia, procederò al suo esame. 94. Secondo la giurisprudenza della Corte ( 47 ), l’evocazione «si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce dalla denominazione» ( 48 ). 95. Il divieto di evocazione non è necessariamente collegato all’esistenza di un’effettiva confusione nel pubblico. Non è necessario che il consumatore ritenga che il marchio implicante l’evocazione si riferisca a tutto ciò che è designato dalla DOP evocata. La Corte ha sottolineato a più riprese che l’evocazione di una DOP può sussistere anche quando non vi siano rischi di confusione tra i prodotti ( 49 ). 96. È vero che, al punto 76 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte secondo cui l’evocazione non presuppone l’esistenza di un rischio di confusione. Tuttavia, sviluppando la sua posizione su tale punto, il Tribunale ha confermato la conclusione della commissione di ricorso «per l’assenza di un’“evocazione” di un vino di Porto (…) in quanto il whisky è un prodotto diverso e nessun elemento del marchio contestato contiene un’indicazione potenzialmente ingannevole o fallace» ( 50 ). Ciò premesso, il Tribunale ha respinto il correlato motivo di annullamento, rinviando alle «considerazioni esposte al precedente punto 71» in relazione all’impiego del marchio contestato ( 51 ). 97. Ritengo che il Tribunale, così argomentando, incorra in un duplice errore di diritto: a) da un lato, commette un errore riguardo alla nozione stessa di evocazione, quale interpretata dalla giurisprudenza della Corte, poiché ritiene che essa non ricorra nel caso di specie, non sussistendo rischio di confusione tra il whisky e il vino di Oporto, e b) dall’altro, ripete, rinviando a un passaggio precedente della sentenza, il medesimo errore che ho già rilevato nell’analisi del secondo motivo di impugnazione dell’IVDP. 98. Il marchio «[OSCURATO:PERSONA]», anche «qualora non sussista alcun rischio di confusione» ( 52 ) con la DOP Porto/Port, può evocare, nella percezione di un consumatore europeo normalmente informato e ragionevolmente attento, i vini protetti da detta DOP. Il Tribunale ha dovuto prescindere dal rischio di confusione ( 53 ) per concentrarsi sulla questione se il nuovo marchio creasse «nel pubblico un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto» ( 54 ), in particolare trattandosi di prodotti di apparenza analoga, tutti imbottigliati come bevande alcoliche, e in base alla (parziale) similitudine fonetica tra la DOP notoria e il marchio di cui si chiedeva l’annullamento ( 55 ). 99. Riassumendo, ritengo che le due impugnazioni proposte dall’EUIPO e dall’IVDP debbano essere accolte e che, pertanto, occorra annullare la sentenza impugnata. 100. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. Tale ipotesi ricorre, a mio avviso, nel presente procedimento. VII. Conclusione 101. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo che la Corte voglia: 1) annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] dos Vinhos do Douro e do Porto, IP/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ( T‑659/14 , non pubblicata, EU:T:2015:863 ); 2) annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 luglio 2014 (procedimento R 946/2013‑4), relativa a una domanda di dichiarazione di nullità del marchio «[OSCURATO:PERSONA]», numero 5421474; 3) condannare ciascuna delle parti alle proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo. ( 2 ) La DOP comprende i termini Oporto, Porto, Port, Portvin, [OSCURATO:PERSONA], Portwein, Portwijn, vin de Porto e vinho do Porto. ( 3 ) Sentenza del 18 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] dos Vinhos do Douro e do Porto/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( T‑659/14 , EU:T:2015:863 , in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 4 ) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come modificato il 28 settembre 1979 ( Recueil des Traités des [OSCURATO:PERSONA] , vol. 1154, n. I 18200, pag. 89). ( 5 ) Regolamento del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 ( GU 2008, L 148, pag. 1 ). Detto regolamento è entrato in vigore, per quanto riguarda le disposizioni di attuazione, il 1 o agosto 2009. ( 6 ) C‑478/07 , EU:C:2009:521 . ( 7 ) Regolamento del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari ( GU 2006, L 93, pag. 12 ). ( 8 ) Sentenza del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97 , EU:C:1999:115 ). ( 9 ) Sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar ( C‑478/07 , EU:C:2009:521 ). ( 10 ) Sentenza dell’8 maggio 2014 ( C‑35/13 , EU:C:2014:306 ). ( 11 ) In cui vengono criticati, singolarmente, i punti 38 e 41 della sentenza impugnata. ( 12 ) In particolare, l’IVDP contesta i punti da 68 a 73 della sentenza impugnata. ( 13 ) L’IVDP cita le sentenze del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97 , EU:C:1999:115 , punto 25 ); del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania ( C‑132/05 , EU:C:2008:117 , punto 44 ), e del 14 luglio 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac ( C‑4/10 e C‑27/10 , EU:C:2011:484 , punto 56 ). ( 14 ) A tale proposito, l’IVDP fa riferimento ai punti da 74 a 77 della sentenza impugnata. ( 15 ) C‑75/15 , EU:C:2016:35 , punto 31 . ( 16 ) C‑75/15 , EU:C:2016:35 . ( 17 ) Nella sentenza impugnata e nelle osservazioni scritte delle parti è stato fatto riferimento al regolamento n. 491/2009 come se fosse la norma applicabile. In realtà, si tratta della versione del regolamento n. 1234/2007 modificata dal predetto regolamento. Inizialmente, il regolamento n. 1234/2007 conteneva solo le disposizioni relative al settore vitivinicolo che non formavano oggetto di modifica. Le disposizioni in via di modificazione avrebbero dovuto essere inserite dopo la loro approvazione e ciò si è verificato con il regolamento n. 479/2008, che istituisce l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Il regolamento n. 491/2009 incorpora totalmente il settore vitivinicolo nel regolamento n. 1234/2007, inserendo in tale regolamento le decisioni politiche adottate con il regolamento n. 479/2008. ( 18 ) In udienza, in risposta a quesiti posti dalla Corte, il legale dell’IVDP ha spiegato che la maggiore tutela concessa dal diritto nazionale consiste nel divieto che un marchio sfrutti indebitamente la notorietà della DOP Porto/Port. ( 19 ) Punto 60 del ricorso dinanzi al Tribunale, depositato il 15 settembre 2014. ( 20 ) Punto 62 dell’impugnazione incidentale. ( 21 ) Punto 90 della sua opposizione all’impugnazione dell’EUIPO. ( 22 ) Occorre aggiungere che i motivi che hanno indotto il legislatore dell’Unione ad istituire l’organizzazione del mercato vitivinicolo sono indicati nei considerando del regolamento n. 479/2008, predecessore del regolamento n. 491/2009, che diventano in tal modo uno strumento interpretativo della portata del regolamento. ( 23 ) Sentenza dell’8 settembre 2009 ( C‑478/07 , EU:C:2009:521 ). ( 24 ) Le circostanze di quel procedimento erano talmente simili a quelle del caso in esame che, otto anni dopo, continua a valere quanto osservato dall’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni relative alla causa Budějovický Budvar ( C‑478/07 , EU:C:2009:52 , paragrafo 89 ): «Si chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sull’esclusività della disciplina comunitaria in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine, uno dei temi più discussi in questa materia, a cui la giurisprudenza non ha ancora risposto in modo esauriente». ( 25 ) Sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar ( C‑478/07 , EU:C:2009:521 , punto 114 ). ( 26 ) Sentenza impugnata, punto 41. ( 27 ) Ibidem, punti da 44 a 49. ( 28 ) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ( GU 2008, L 39, pag. 16 ). ( 29 ) Si vorrebbe estendere questa stessa tendenza uniformatrice anche ad altri settori. Ad esempio, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione, del 6 ottobre 2015, sul possibile ampliamento della protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione europea a prodotti non agricoli [2015/2053(INI)]. Detta risoluzione sottolinea che «le attuali legislazioni nazionali che tutelano i prodotti non agricoli danno luogo a livelli diversi di protezione negli Stati membri, il che non è conforme alle finalità del mercato interno, e provocano difficoltà in merito all’effettiva tutela in Europa e negli Stati membri in cui non vige una legislazione nazionale in materia, evidenziando pertanto l’esigenza di un sistema unico di tutela delle indicazioni geografiche in tutta l’UE » (il corsivo è mio). V. la risoluzione citata, in cui si invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa in tal senso, in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0331 + 0+DOC+XML+V0//IT. ( 30 ) Sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar ( C‑478/07 , EU:C:2009:521 , punti 116 e 117 ). Lo stesso obiettivo di garantire la tutela uniforme nell’Unione delle indicazioni geografiche conformi al regolamento [all’epoca il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari ( GU 1992, L 208, pag. 1 )], subordinatamente alla loro registrazione ai sensi del medesimo regolamento, emerge dalla sentenza del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol ( C‑129/97 e C‑130/97 , EU:C:1998:274 , punto 25 ). V., nello stesso senso, sentenza del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97 , EU:C:1999:115 , punto 18 ). ( 31 ) Il considerando 29 di detto regolamento indica il percorso per conseguire la tutela mediante la registrazione comunitaria, specificando che spetta alla Commissione verificare se le domande soddisfino le condizioni stabilite dal regolamento, garantendo un’impostazione uniforme fra gli Stati membri. ( 32 ) Nelle sentenze dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar ( C‑478/07 , EU:C:2009:521 , punti da 118 a 120 ), e del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol ( C‑129/97 e C‑130/97 , EU:C:1998:274 , punto 28 ), tale elemento è stato considerato un indizio della perdita da parte degli Stati membri dei loro regimi di tutela. ( 33 ) V. http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm ( 34 ) Ai sensi di tale disposizione, se le informazioni pertinenti non venivano presentate entro i termini, la Commissione poteva cancellare le DOP dall’elenco E-Bacchus. Inoltre, fino al 31 dicembre 2014 essa poteva disporre la cancellazione della protezione delle DOP che non rispondessero alle condizioni di cui all’articolo 118 ter del regolamento n. 1234/2007. ( 35 ) Sentenza dell’8 settembre 2009 ( C‑478/07 , EU:C:2009:521 ). ( 36 ) Ibidem. ( 37 ) Il riconoscimento di livelli nazionali di qualità superiore, al di là di quello fissato nei regolamenti, trova altresì espressione, per le bevande spiritose, nell’articolo 6 del regolamento n. 110/2008. ( 38 ) Infatti, al punto 38 della sentenza impugnata si legge quanto segue: «Conformemente allo spirito e al sistema del quadro normativo unico della politica agricola comune (considerando 1 del regolamento n. 491/2009; v. anche, in tal senso e per analogia con il regolamento n. 510/2006, sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar, C‑478/07 , (…), EU:C:2009:521 , punti 107 e segg.), per quanto attiene all’ambito di applicazione del regolamento n. 491/2009, le condizioni precise e la portata di tale protezione sono invece stabilite esclusivamente dall’articolo 118 quaterdecies , paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento». ( 39 ) V. per tutte, le recenti sentenze del 2 marzo 2017, Panrico/EUIPO ( C‑655/15 P , non pubblicata, EU:C:2017:155 , punto 68 ), in cui viene citata l’ordinanza del 16 maggio 2013, Arav/H.Eich e UAMI ( C‑379/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:317 , punti 42 , 81 e 82 ); del 19 marzo 2015, MEGA [OSCURATO:PERSONA]/UAMI ( C‑182/14 P , EU:C:2015:187 , punti da 48 a 51 ), e ordinanza del 7 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO ( C‑475/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:264 , punti 35 e 36 ). ( 40 ) C‑75/15 ( EU:C:2016:35 ). ( 41 ) Così hanno sostenuto in udienza, con altre parole, sia l’EUIPO che la Bruichladdich. L’EUIPO, in particolare, ha affermato che «Porto e Port sono termini generici», ma ha successivamente attenuato la sua precedente affermazione indicando che essi «presentano una certa connotazione di genericità». ( 42 ) Punto 72 della sentenza impugnata. ( 43 ) Secondo l’IVDP (punto 83 della sua domanda di dichiarazione di nullità), l’EUIPO aveva riconosciuto la notorietà della DOP Porto/Port in decisioni precedenti, citate nella domanda. Non sembra che questo punto sia stato effettivamente discusso, data la notorietà e il riconoscimento a livello internazionale dei vini della DOP. ( 44 ) La preoccupazione sottesa al divieto di utilizzare indebitamente le DOP per vini invocandone l’ipotetico carattere generico ha origini lontane. Già l’articolo 4 dell’Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, del 14 aprile 1891, enunciava che «spetta ai giudici di ogni paese individuare le denominazioni sottratte, a motivo della loro genericità, alle disposizioni del presente accordo; tuttavia, nella riserva specificata dal presente articolo non rientrano le denominazioni regionali di origine dei prodotti vinicoli » (il corsivo è mio). ( 45 ) Punto 71 della sentenza impugnata. ( 46 ) Punti da 74 a 77 della sentenza impugnata. ( 47 ) Sentenze del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97 , EU:C:1999:115 , punto 25 ); del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania ( C‑132/05 , EU:C:2008:117 , punto 44 ); del 14 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] du Cognac ( C‑4/10 e C‑27/10 , EU:C:2011:484 , punto 56 ), e del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( C‑75/15 , EU:C:2016:35 , punto 21 ). ( 48 ) Tale giurisprudenza è stata talora criticata per il fatto di richiedere l’«incorporazione di una parte della denominazione protetta», in quanto potrebbe accadere che, pur in mancanza di tale incorporazione, un marchio possieda elementi tali da evocare di per sé la DOP nella percezione del pubblico. ( 49 ) Sentenze del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97 , EU:C:1999:115 , punto 26 ); del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania ( C‑132/05 , EU:C:2008:117 , punto 45 ), e del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( C‑-75/15 , EU:C:2016:35 , punto 45 ). ( 50 ) Punto 74 della sentenza impugnata. ( 51 ) Ibidem, punto 75. ( 52 ) Sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( C‑75/15 , EU:C:2016:35 , punto 52 ). ( 53 ) L’EUIPO aveva riconosciuto tale rischio in altri precedenti analoghi, che l’IVDP ha richiamato dinanzi al Tribunale (punto 71 del suo ricorso). In particolare, nella decisione del 14 maggio 2014, l’EUIPO ha accolto l’opposizione dell’IVDP alla registrazione del marchio dell’Unione n. 11229317, «[OSCURATO:PERSONA]», per il whisky, dopo avere osservato che vi era rischio di confusione fra tale marchio e la DOP Porto/Port, data la loro similitudine visiva, fonetica e concettuale, trattandosi di bevande alcoliche commercializzate attraverso i medesimi canali di distribuzione. Per pronunciarsi in tal senso, l’EUIPO ha respinto, tra l’altro, l’argomento del titolare del marchio che evidenziava il debole carattere distintivo della DOP. L’EUIPO ha inoltre riconosciuto che alcuni consumatori potrebbero «pensare che il marchio [[OSCURATO:PERSONA]] sia una sottodenominazione per l’esportazione della DOP [Port]». ( 54 ) Sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( C‑75/15 , EU:C:2016:35 , punto 45 ). ( 55 ) Criterio utilizzato dalle sentenze del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97 , EU:C:1999:115 , punto 27 ); del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania ( C‑132/05 , EU:C:2008:117 , punto 27 ); del 14 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] du Cognac ( C‑4/10 e C‑27/10 , EU:C:2011:484 , punto 57 ), e del 21 gennaio 2016, Viiniverla ( C‑75/15 , EU:C:2016:35 , punto 33 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1234/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris