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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09762/2026

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affaele, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paoletti unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1473/2023 depositata il06/10/2023.Svolgimento del processoNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con atto di citazione notificato in data 5.6.2014, gli eredi del dott.

FilippoOnorato hanno convenuto in giudizio la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di Nardòal fine di sentir accertare il diritto, iure hereditatis, di essi istanti(rispettivamente figli e moglie del dott. [OSCURATO:PERSONA]), ad essere risarciti di tuttii danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal loro dante causa per i fattiesposti in citazione e da liquidarsi in separato giudizio.Gli attori, a fondamento della domanda, hanno dedotto che il loro congiuntoavrebbe subito un danno patrimoniale e non patrimoniale (sub specie dicompromissione della dignità personale e di danno all'immagine) inconseguenza dell’incolpevole affidamento riposto nell’apparente legittimitàdei provvedimenti amministrativi che lo autorizzavano a trasferire il proprioesercizio farmaceutico in una sede diversa da quella della quale eraoriginariamente titolare e, segnatamente, da quella rurale di [OSCURATO:PERSONA] alBagno e quella urbana di Nardò.In particolar modo, l’affidamento del dott. [OSCURATO:PERSONA], già titolare dellasettima sede farmaceutica rurale di [OSCURATO:PERSONA] al Bagno, sarebbe statoingenerato da due provvedimenti emessi dalle amministrazioni convenute:la delibera regionale n. 1749/1989 di stralcio della sesta sede farmaceuticaurbana di Nardò dall’elenco di quelle già messe a concorso dal MedicoProvinciale di Lecce con provvedimento 01832/1982, e l’autorizzazionesindacale n. 2836/1988 all’apertura di farmacia nella già menzionata sestasede.In conseguenza di tali atti il dott. [OSCURATO:PERSONA] dapprima trasferiva la propriafarmacia dalla settima sede (rurale) alla sesta sede (urbana), con laconseguenza che per la sede di provenienza, rimasta vacante, veniva apertala procedura per l’assegnazione provvisoria, che si concludeva conl’affidamento della gestione ad altro privato, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che ne avrebbeottenuto poi la titolarità definitiva con delibera regionale n. 2298/1992.Tuttavia, i provvedimenti amministrativi favorevoli al dott. [OSCURATO:PERSONA] medio tempore impugnati dal controinteressato dott.

DeNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Benedittis, vincitore del concorso pubblico indetto nel 1982 perl’assegnazione di diversi esercizi farmaceutici, tra cui la sesta sede urbana,e annullati con pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] n. 1145/1994, confermata dallasentenza del Consiglio di Stato n. 1101/1996.Le pubbliche amministrazioni interessate revocavano i precedentiprovvedimenti di stralcio e autorizzativo, mediante delibera regionale n.9274/1997 e decreto sindacale n. 31548/1998.Ne conseguiva che la sesta sede farmaceutica veniva, quindi, conferita alvincitore del concorso, dott. [OSCURATO:PERSONA] e, al contempo, al dott. [OSCURATO:PERSONA] imposta la cessazione dell’esercizio dell’attività farmaceutica condecreto sindacale n. 26/1998, senza che quest’ultimo fosse reintegrato inuna posizione giuridica soggettiva, assimilabile a quella perduta.Ne nasceva un contenzioso in sede amministrativa, all’esito del quale venivaaffermata, con sentenza n. 177/1999 del [OSCURATO:PERSONA], confermata dallasentenza 4988/2002 del Consiglio di Stato, la legittimità delle sceltecompiute dall’amministrazione.

In conseguenza delle vicende suddette, ildott. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva privo di una sede farmaceutica.Il Comune di Nardò, contestava le pretese del farmacista, deducendo laresponsabilità esclusiva della Regione [OSCURATO:SOCIETA], essendo ad essa attribuibilel’illegittimo stralcio della sesta sede dal concorso, nonché il mancatoreintegro del dott. [OSCURATO:PERSONA] nella posizione di titolare di una farmacia.Si costituiva la Regione [OSCURATO:SOCIETA] chiamata in causa dal Comune deducendo lacolpa dell’[OSCURATO:PERSONA] nella produzione del danno, poiché, malgrado egli avesseavuto contezza della possibilità di perdere il diritto sulla sesta sedefarmaceutica, aveva comunque omesso di impugnare in via cautelativa gliIl Tribunale di Bari, con sentenza del 20 gennaio 2022, rigettava le domandee compensava le spese.La Corte d'appello di Bari con sentenza del 6 ottobre 2023 confermava ilrigetto della domanda proposta dagli [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della RegioneNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Puglia e del Comune di Nardò escludendo la configurabilità di un incolpevoleaffidamento riposto nell'apparente legittimità dei provvedimentiamministrativi che lo avevano autorizzato a trasferire il proprio eserciziofarmaceutico dalla sede rurale a quella urbana.Avverso tale decisione Gabriele, Raffaele, Michele ed [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandosi a otto motivi.

Resistono conseparati controricorsi la Regione [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Nardò.

Le partidepositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneAppare utile illustrare brevemente i principali eventi che si sono susseguitinella vicenda in oggetto.Con delibera n. 01832 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Lecce erabandito pubblico concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche inprovincia di Lecce, tra cui la sede n. 6 urbana del Comune di Nardò.

A talesede aspirava il dott. [OSCURATO:PERSONA] che, oltre ad aver presentato domandadi partecipazione al detto concorso, in qualità di titolare della sede rurale n.7 di [OSCURATO:PERSONA] al Bagno, chiedeva al Presidente della Regione [OSCURATO:SOCIETA], indata 27.11.1982, il trasferimento nella sesta sede farmaceutica, ai sensidegli artt. 23 segg.

R.D. 30.11.1938 n.1706.

Su tale istanza si pronunciavanegativamente il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ritenendo abrogata la normativa richiamata dall’[OSCURATO:PERSONA] ad opera della L.n. 475/1968.Avverso tale diniego l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso al Tar di Lecce che consentenza n. 562/1987 annullava il provvedimento del Presidente della G.R.del 16.9.1983.Tale provvedimento era impugnato dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Consigliodi Stato, che dichiarava inammissibile l’appello con sentenza n. 921 del30.11.1988.Numero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con nota del 3.12.1987 l’[OSCURATO:PERSONA] ripresentava al Sindaco di Nardò istanzadi trasferimento alla sede n. 6 e il primo cittadino con atto n. 2836 del18.2.1988, concedeva l’autorizzazione richiesta.Con successiva deliberazione n. 1749 del 18.4.1989, la [OSCURATO:PERSONA],sulla base della sentenza n. 562/87 del Tar e della sentenza n. 921/1988,stralciava dal concorso per il conferimento delle farmacie vacanti inprovincia di Lecce, la sede n. 6 urbana di Nardò.Il dott. [OSCURATO:PERSONA], vincitore del citato concorso, proponeva due ricorsi alTar [OSCURATO:SOCIETA] per l’annullamento della deliberazione della G.R. n. 1749 del18.4.1989 di stralcio della sede farmaceutica di Nardò dal concorso banditonel 1982 e del Decreto del Sindaco di Nardò n. 2386 del 18.2.1988 diautorizzazione al trasferimento del dott. [OSCURATO:PERSONA] dalla 7^ alla 6^ sede.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1145 depositata il 28.10.1994, accoglieva i duericorsi depositati dal [OSCURATO:PERSONA].

Il Comune di Nardò, la Regione [OSCURATO:SOCIETA] el’[OSCURATO:PERSONA] ricorrevano in appello al Consiglio di Stato, il quale con pronuncian. 1101/1996 rigettava i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA], quindi, ritenendo la sede n. 6 di Nardò di nuovaistituzione, con delibera n. 9274 del 12.12.1997 revocava la precedentedelibera n. 1749 e il Comune di Nardò, con delibera n. 4 del 15.9.1998assegnava la sede n. 6 al [OSCURATO:PERSONA], previa diffida all’[OSCURATO:PERSONA] di chiuderela farmacia.Anche tali provvedimenti erano impugnati davanti al Tar e al Consiglio diStato che rigettava i ricorsi proposti dall’[OSCURATO:PERSONA].

Nelle more, condeliberazione del 22.4.1988 del Comitato di Gestione dell’USL, la sederurale n. 7 veniva affidata alla gestione provvisoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], al qualeera definitivamente assegnata nel 1992.Pertanto, alla data del rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune diNardò del 18 febbraio 1988 relativa alla sesta sede urbana, era ancorapendente l’appello proposto dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] e dallo stesso Comune diNardò avverso la pronuncia del Tar n. 562/1987 di annullamento del diniegoNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026al trasferimento emesso dal Presidente della Regione, conclusosi solo indata 30.11.1988.Inoltre, sino alla emanazione della delibera di stralcio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], la sede di Nardò era rimasta tra quelle messe a concorso nel1982.Nel mese di ottobre 1989, il vincitore del concorso indetto nel 1982, dott.[OSCURATO:PERSONA], impugnava la delibera di stralcio e quella comunale ditrasferimento in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] della sede n. 6; pertanto, l’Onoratoapprendeva, sin dall’ottobre 1989, che la legittimità dei provvedimenti a luifavorevoli era stati sottoposti al vaglio del giudice amministrativo.Tutto ciò premesso per chiarificare i passaggi della intricata vicenda cheviene a definizione in questa sede, con il primo motivo si deduce ai sensidell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 14 L. Regione [OSCURATO:SOCIETA] n.36/1984, che ha attribuito al Sindaco le funzioni amministrative ditrasferimento delle farmacie, la violazione e falsa applicazione degli artt.1173 – 1175 – 1176 – 1337 C.C., nonché dell’art. 1 co. 2 bis della L. n.241/90, introdotto dall’art. 12 co. 1 lett. a) della L. n. 120/2020, e deiprincipi generali che ne derivano sulla “responsabilità da contatto socialequalificato”.

Violazione dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU.Secondo i ricorrenti la vicenda deve essere inquadrata nella fattispecie dellac.d.

“responsabilità da contatto sociale qualificato”, che rinviene la suaoriginaria fonte normativa negli artt. 1173 – 1175 – 1176 – 1337 C.C.,nonché nella giurisprudenza di legittimità (Cass.

S.U. nn. 8236/2020;615/2021; 13595/2022; 1391/2022; 14324/2021; 28979/2020;1567/2023), e del Consiglio di Stato (A.P. sent. n. 5/2018, nonché nn. 19,20 e 21 del 2021), oltre che ai sensi del secondo comma bis dell’art. 1 dellaL. n. 241/90, aggiunto dall’art. 12 co. 1 lett. a della L. n. 120/2020, che haintrodotto tra i principi generali dell’attività amministrativa la normasecondo cui: “I rapporti tra il cittadino e la P.A. sono improntati ai principidella collaborazione e della buona fede”.Numero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026La Corte d’appello, dopo aver riportato e trascritto parte delle motivazionidelle sopra citate sentenze S.U. n. 8236/20 e A.P. n. 19/20, con particolareriguardo all’affidamento incolpevole, ovvero al “ragionevole convincimento”del destinatario, nella legittimità del provvedimento favorevolesuccessivamente annullato, avrebbe omesso di applicare i principi anzidetti.In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto non configurabilel’affidamento incolpevole perché, dopo la sentenza del TAR n. 562/1987 cheaveva dichiarato la competenza della [OSCURATO:PERSONA] nella materia deitrasferimento di farmacie, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva presentato la nuova domanda ditrasferimento (del 03.12.1987) al Sindaco di Nardò, pur sapendo che questinon aveva competenza, ed anzi “sperando che tale organo non si accorgao non si voglia accorgere della propria incompetenza: speranza che,all’evidenza, è al di fuori di ogni possibile concetto di affidamento, colpevoleo incolpevole che sia”.La Corte avrebbe errato nel non valutare che nel 1984 era mutato l’assettonormativo della materia consentendo di propendere per la tesi dellacompetenza del Sindaco per cui sarebbe illogica la decisione della Corted’appello che ha addebitato al dr. [OSCURATO:PERSONA] un difetto di ordinariadiligenza nell’individuare l’amministrazione competente ad esaminarel’istanza da lui proposta.

Infatti, al tempo, sia la Regione [OSCURATO:SOCIETA] che ilComune di Nardò concordavano nel ritenere che questa fosse proprio ilSindaco di Nardò, cui l’istanza era stata presentata in perfetta buona fedein data 3.12.1987.Il motivo è inammissibile perché si traduce in una richiesta di rivalutazionedi considerazioni fattuali espresse dalla Corte territoriale.I ricorrenti lamentano la violazione delle norme indicate nel primo motivo,contestando la ricostruzione di talune circostanze attinenti sia allosvolgimento dei fatti occorsi al dott. [OSCURATO:PERSONA], sia alle pronunce deiTAR e del Consiglio di Stato che si sono occupate, nel corso degli anni, dellavicenda de qua.Numero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Quindi, nella prospettazione di parte ricorrente, l’omesso adeguamento aiprincipi giurisprudenziali in tema di responsabilità da contatto sociale daparte del giudice d’appello, non configura un vizio di violazione o falsaapplicazione di norme di diritto richiamate in rubrica, trattandosi in realtàdi aspetti valutativi dell'iter motivazionale della sentenza.Anche la violazione dell’art. 14 della L.R. pugliese n. 36/1984 non èritualmente dedotta giacché i ricorrenti censurano la violazione da partedella Corte territoriale laddove (pagg. 16-17 della sentenza) si attribuisce aresponsabilità del dott. [OSCURATO:PERSONA] l’errore nella presentazionedell’istanza di trasferimento ad organo incompetente (ovvero il Sindaco).L’art. 14 della L.R. n. 36/1984 attribuisce al Sindaco la competenza a“…(omissis)…f) trasferimento delle farmacie nell’ambito della sede”.

Taledisposizione è stata presa in esame dalla Corte ed è stata oggetto dinumerose decisioni del giudice amministrativo evidenziando proprio quellaincertezza che, nella valutazione di merito operata dalla Corte territoriale,ha consentito di escludere il profilo dell’affidamento incolpevole.Anche sotto tale aspetto i ricorrenti, con l'apparente deduzione del vizio diviolazione e falsa applicazione di norme di diritto, chiedono, in realtà, unanon consentita rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

Irilievi riguardano una presunta erronea ricostruzione dei fatti di causa,l’esame superficiale e incompleto della documentazione prodotta e l’erroneavalutazione delle pronunce giurisprudenziali richiamate nella sentenza.Con il secondo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazionee falsa applicazione degli artt. 1173 – 1175 – 1337 C.C. nonché dell’art. 1co. 2 bis della L. n. 241/90, introdotto dall’art. 12 co. 1 lett. a) della L. n.120/2020, nonché dell’art. 99 Decr.

Lgs. n. 104/2010, in relazione al profilodella rilevanza del fattore temporale quale elemento costitutivo della tuteladell’affidamento nelle fattispecie di responsabilità da contatto socialequalificato come elaborato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione edel Consiglio di Stato.Numero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026La Corte avrebbe errato nel ritenere necessario il decorso di un congruolasso di tempo atto a far "ritenere, secondo ragionevolezza, che lasituazione di vantaggio, scaturente dall’autorizzazione, si fosse stabilizzatalegittimamente".

Tale requisito temporale sarebbe escluso, sia dallagiurisprudenza di questa Corte che da quella del Consiglio di Stato.Il motivo è infondato.La Corte d’appello non ha affermato che il requisito temporale costituisceun ulteriore e necessario presupposto per la risarcibilità del danno dalegittimo affidamento, ma ha ricostruito in fatto la vicenda amministrativae giurisdizionale per giungere ad affermare che non era configurabile unlegittimo affidamento tutelabile.Pertanto, anche in questo caso la censura si traduce in una critica allaricostruzione delle circostanze di fatto che la sentenza impugnata haeffettuato per addivenire all’esclusione della sussistenza del fattoretemporale (nei termini sopra precisati), quale elemento della tuteladell’affidamento.

La censura, conseguentemente, è inammissibile, oltre cheinfondata.La Corte di Appello di Bari, facendo proprio l’assunto del Tribunale hacorrettamente individuato il dies a quo nella data del 18.04.1989 (data diadozione della delibera regionale di stralcio della sede n. 6 dal concorso).La motivazione che ha portato la Corte a individuare tale momento, e nonla data del 18.02.1988 (data di autorizzazione sindacale al trasferimento)considera il fatto che tra il 18.02.1988 ed il 18.04.1989 la sede n. 6 risultavaancora a concorso e pertanto alcun affidamento ragionevole potevasussistere.Sino a quel momento il Dott. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto confidare in unastabilità del provvedimento sindacale che lo aveva autorizzato altrasferimento.La Corte rileva che all’atto della concessione del trasferimento da parte delComune di Nardò era ancora pendente l’appello al Consiglio di StatoNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026proposto dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza TAR [OSCURATO:SOCIETA] n. 562/1987,poi conclusosi il 30.11.1988.Nonostante ciò, [OSCURATO:PERSONA], pur a conoscenza del concorso bandito per la seden. 6, chiedeva, prima alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] e poi al Comune di Nardò,l’assegnazione della sede n. 6 in presenza della sentenza del TAR Lecce n.562/1987, che si era limitata ad annullare il diniego al trasferimento delPresidente della [OSCURATO:PERSONA], e che non aveva disposto in merito al“diritto” al trasferimento (come chiarito anche dal Consiglio di Stato nelladecisione n. 1101/96).Con il terzo motivo si invoca l’art. 360 n. 5 cpc per omessa valutazione difatti decisivi della controversia: “a) alla data del 18.2.1988, in cui il dr.[OSCURATO:PERSONA] ottenne il provvedimento di trasferimento, non era pendentenessun giudizio amministrativo; b) l’[OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcunostrumento giuridico per chiedere “misure cautelari” per conservare ladisponibilità della sede di provenienza di S. Maria al Bagno”.In particolare, la sentenza viene censurata nella parte in cui respinge ilquarto motivo di appello argomentando che alla data del 18.2.1988 erapendente l’appello contro la sentenza del TAR n. 562/1987, e che l’Onoratoavrebbe dovuto impugnare il provvedimento di affidamento in gestioneprovvisoria della sede rurale n. 7 al dr. [OSCURATO:PERSONA].Secondo i ricorrenti ricorrerebbe l’ipotesi di omissione / inesistenza dellamotivazione in quanto: a) il giudizio d’appello pendente alla data del18.2.1988 riguardava il provvedimento della Regione del 16.9.83 che avevanegato il trasferimento, non quello del Sindaco di Nardò del 18.2.88, cheinvece l’aveva autorizzato; b) dopo che era avvenuto il trasferimentodell’[OSCURATO:PERSONA] alla sede urbana n. 6, l’impugnativa da parte dell’Onoratodell’autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia di S. Maria alBagno al dr. [OSCURATO:PERSONA], che è un servizio pubblico essenziale, non avrebbeavuto senso.Numero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con il quarto motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc la violazionedell’art. 132 n.4 cpc, del 118 disp att.

Cpc e dell’art. 111 Cost.I due motivi, da trattare congiuntamente perché riferiti alle medesimequestioni, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.Il vizio dedotto con il terzo motivo si riferisce all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia.

Questo vizio può integrarsisolamente in presenza dell’omessa valutazione di una questione di fatto,non potendo essere oggetto di censura l’omesso esame di una questionegiuridica.Nel caso di specie da un lato si tratta di valutazioni giuridiche (e non fattistorici) relative alla configurabilità di un affidamento incolpevole, dall’altroquegli elementi, che secondo i ricorrenti non sarebbero stati presi in esame,in realtà sono stati valutati.La Corte ha dedotto che “a smentire gli appellanti vi è che alla data del18.2.1988 pendeva appello avverso la sentenza del TAR [OSCURATO:SOCIETA] n. 562/1988,definito dal Consiglio di Stato solo il 30.11.1988; in ogni caso, comeevidenziato in precedenza, il dies a quo della decorrenza del legittimoaffidamento va individuato nella diversa data del 18.4.1989.

Quanto inveceal secondo profilo, l’[OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto impugnare ilprovvedimento con cui nel 1988 la gestione provvisoria della sede rurale n.7 veniva assegnata al dott. [OSCURATO:PERSONA], mentre allorché nel 1992 allo stesso venivaassegnata in via definitiva, l’affidamento dell’[OSCURATO:PERSONA] non era piùincolpevole, essendo pendenti i ricorsi proposti dal dott. [OSCURATO:PERSONA]”.Il nucleo della motivazione è assolutamente ragionevole laddove la Corterileva che il dott. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva ad un organo non competente (Sindacodel Comune di Nardò) una autorizzazione al trasferimento che ben sapevaessere di spettanza della [OSCURATO:PERSONA] (alla stregua della sentenza delNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026TAR [OSCURATO:SOCIETA] nr. 562/87 che faceva propria la sua stessa tesi sullacompetenza), autorizzazione che veniva poi annullata proprio perincompetenza.

Pertanto, non può ravvisarsi -secondo la Corte- unaffidamento in senso proprio, e tanto meno un affidamento incolpevole.Ed infatti, chi rivolge una domanda a un organo che sa essere privo dicompetenza, appartenente a un'amministrazione diversa (comunale,rispetto a quella regionale), non può fare affidamento sulla stabilità delprovvedimento emesso dall'organo che sa essere incompetente.Ciò consente di superare le censure del quarto motivo con cui si prospettala nullità della sentenza per motivazione inesistente, con censura, peraltro,assolutamente generica.A tale riguardo va aggiunto che, come affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte, il vizio di motivazione sindacabile in Cassazione è circoscrittoal "minimo costituzionale", che si considera violato solo in caso dimotivazione "totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondisu un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile”.Nulla di tutto ciò è ravvisabile nella sentenza impugnata.

Il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d'Appello è, al contrario, intellegibile eragionevole, sebbene non condiviso dai ricorrenti.Con il quinto motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc la nullità dellasentenza per aver omesso la valutazione di specifici fatti decisivi:” a) Nonavere considerato che la sede rurale di S. Maria al Bagno, della quale il dr.[OSCURATO:PERSONA] era in precedenza titolare, avrebbe dovuto continuare ad esseregestita in via provvisoria fino all’esito del giudizio, e non assegnata in viadefinitiva; b) Non avere considerato che l’intero giudizio sarebbe statoevitato sol che l’amministrazione avesse consentito al dr. [OSCURATO:PERSONA],primo classificato nel concorso, di prendere possesso dell’unica sederimasta a concorso di Melendugno – Marina di S. Foca; c) Non avereconsiderato che il problema principale che si poneva nell’intera vicenda, -Numero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026che era quello di stabilire se la sede urbana n. 6 di Nardò era “vacante” (edunque assegnabile anche per trasferimento) o “di nuova istituzione” (edunque assegnabile solo mediante concorso) – è stato affrontato e risoltosolo con la del. di G.R. n. 9274 del 12.12.1997 sulla base di atti da semprenella disponibilità della Regione; d) Non aver riconosciuto o corrisposto aldr. [OSCURATO:PERSONA] nessuna reintegrazione e/o indennizzo, nonostante il problemadell’esigenza di considerare situazioni soggettive medio temporeconsolidatesi fosse stato attentamente sollevato sia dall’esperto prof.

AldoLoiodice, sia dalla sentenza TAR Lecce n. 177/99, passata in giudicato, conevidente violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU.Con il sesto motivo si invoca l’art. 360 n. 4 c.p.c. contestando la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.

C.p.c.e dell’art. 111 Cost. per inesistenza della motivazione sul punto.I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili perché descrivonopresunti profili di responsabilità dell’amministrazione che, anche se ritenutisussistenti, non consentirebbero di accogliere le domanda dei ricorrenti.Non sussiste interesse a coltivare le censure oggetto del quinto e sestomotivo in considerazione dell’esclusione di un affidamento incolpevole etutelabile.

Da ciò discende la inammissibilità delle censure.In ogni caso tali profili sono stati presi in esame e valutati conargomentazioni ragionevoli dalla Corte territoriale, la quale ha dedottoquanto alla circostanza sub a) “l’[OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto impugnare ilprovvedimento con cui nel 1988 la gestione provvisoria della sede rurale n.7 veniva assegnata al dott. [OSCURATO:PERSONA], mentre allorché nel 1992 allo stesso venivaassegnata in via definitiva, l’affidamento dell’[OSCURATO:PERSONA] non era piùincolpevole, essendo pendenti i ricorsi proposti dal dott. [OSCURATO:PERSONA]”.Esaminando il sesto motivo la Corte territoriale ha rilevato che “si censurala sentenza per aver omesso di considerare le mancate rispostedell’[OSCURATO:PERSONA] alle presunte legittime istanze del dott.[OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, nel non aver correttamente definito “vacante” oNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026“di nuova istituzione” la sede farmaceutica urbana n.6 di Nardò e per nonaver gestito in via provvisoria, fino all’esito del giudizio, la sedefarmaceutica rurale n.7 di S. Maria al Bagno; infine, per non averconsiderato la mancata corresponsione di reintegrazione e/o indennizzo infavore del dott. [OSCURATO:PERSONA]”.

La Corte ha ritenuto infondato il motivo una voltaesclusa la sussistenza di un affidamento incolpevole tutelabile in capoall’[OSCURATO:PERSONA].Quanto alla circostanza sub b) si legge nella sentenza: “Il dott.

De BenedittisOronzo, è risultato vincitore dell'ormai concluso concorso per ilconferimento delle sedi farmaceutiche”.Quanto alla circostanza sub c) si legge nella sentenza impugnata: “Lacensura è priva di pregio.

Il primo Giudice ha ritenuto correttamente che ildies a quo dal quale far decorrere il consolidamento nel tempodell’affidamento è quello dell’adozione della delibera di stralcio del18.4.1989, per quanto già detto con riferimento ai precedenti motivi”.Quanto poi alla lamentata violazione della tutela assicurata dall’art. 1 Prot.CEDU, ed alla mancata corresponsione di indennizzo in favore dell’[OSCURATO:PERSONA],in quanto privato dell’esercizio farmaceutico, la Corte ha ritenuto nuova taledomanda per petitum e causa petendi e perciò inammissibile.Infine, vanno ribadite le considerazioni già espresse per il quarto motivoriferito al vizio di motivazione inesistente o apparente.Con il settimo motivo dedotto ai sensi dell’art. 360 n. 4 CPC di lamenta lanullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 1 Prot. 1CEDU.

Alla luce di quanto esposto nei precedenti motivi, sarebbe errata ladeclaratoria di inammissibilità del settimo motivo di appello.Secondo i ricorrenti, indipendentemente dalla eventuale legittimitàdell'attività della P.A., successivamente alla declaratoria di illegittimità deiprovvedimenti amministrativi ampliativi attributivi di vantaggi economiciper il dante causa degli odierni ricorrenti, quegli atti amministrativi, avendoNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026causato un notevole pregiudizio alla parte privata, sarebbero comunqueforieri di indennizzo.Rilevano i ricorrenti che con settimo motivo (di appello), avevano dedottoche “nonostante le ampie raccomandazioni espresse dall’espertoamministrativista e dal TAR Lecce sull’esigenza di tutelare la situazionesoggettiva consolidatasi nel tempo, la vicenda si è di fatto concretizzata,per il dr. [OSCURATO:PERSONA] e i suoi eredi, in una vera e propria privazionesenza indennizzo della proprietà dell’azienda farmaceutica di cui gli stessierano in precedenza titolari.

Sussiste dunque una aperta violazione dell’art.1 Prot. 1 CEDU.” Orbene tale motivo è stato ritenuto inammissibile, ai sensidell’art. 342 c.p.c., “in quanto non contiene alcuna censura a parti dellasentenza.”Ed aggiungono, in ricorso, “ma come sopra visto più volte nelle 47 paginedell'atto di appello è stata invocata la violazione dell'art.1 del PrimoProtocollo addizionale alla CEDU, a tutela del diritto di proprietà, in quantoil dr. [OSCURATO:PERSONA] è stato di fatto defraudato del proprio esercizio farmaceutico”.Il motivo è inammissibile perché del tutto generico e rinvia ad altreconsiderazioni presenti nell’atto di appello e non trascritte nel motivo e checostituirebbero il supporto argomentativo della censura.Con l’ottavo motivo si invoca l’art. 360 n. 3 c.p.c. contestando la violazionedell’art. 2043 c.c.Secondo i ricorrenti la decisione impugnata sarebbe affetta da una letturasarebbero i medesimi già posti in evidenza sotto il profilo dellaresponsabilità da contatto sociale dell'amministrazione, nella denegataipotesi in cui la stessa non fosse stata ritenuta sussistente (come peraltroavvenuto).Ed in particolare, rilevano i ricorrenti, il fatto illecito è costituitodall'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte dell'amministrazione,ossia dai sopracitati provvedimenti del Comune di Nardò e della RegioneNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Puglia che avevano consentito il trasferimento del dr. [OSCURATO:PERSONA] nella sestasede farmaceutica urbana di Nardò.Il danno ingiusto consisterebbe nella perdita dell'esercizio farmaceutico inquestione da parte del dr. [OSCURATO:PERSONA], privato del medesimo senza alcunindennizzo o risarcimento, con riserva di quantificazione in un separato esuccessivo giudizio.Il nesso di causalità – giuridica e materiale - tra il fatto e il danno sarebberinvenibile nella circostanza che a causa degli illegittimi provvedimentiamministrativi su cui il dr. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto affidamento, egli si eratrasferito nella sesta sede farmaceutica urbana di Nardò e quando – adistanza di dieci anni – è stato acclarato che tale assegnazione non eralegittima e che la stessa spettava in realtà al dr. [OSCURATO:PERSONA], egli è rimastoprivato di qualsivoglia farmacia in cui lavorare.Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni dilegge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrastocon gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità)sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanzedi fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì comeemerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturandoil giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito,nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi,di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minoredi questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioniespresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al finedi ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasiche nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fosseroancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.In ogni caso, la motivazione della Corte territoriale è ben argomentata econgruente laddove sulla base di una valutazione in fatto non sindacabile inNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026questa sede ha esaminato la domanda formulata in via subordinata che èstata giudicata carente sotto il profilo probatorio, essendo mancato ilpositivo accertamento di tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria exart. 2043 c.c. e, dunque, non soltanto della lesione di una situazionesoggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, di un danno patrimoniale,dell’esistenza di un nesso di causalità tra fatto illecito e danno subito, maaltresì la colpa o il dolo dell’Amministrazione.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in €4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 20 febbraio 2026Il PresidenteNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Lina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
affaele, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paoletti unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1473/2023 depositata il06/10/2023.Svolgimento del processoNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con atto di citazione notificato in data 5.6.2014, gli eredi del dott. FilippoOnorato hanno convenuto in giudizio la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di Nardòal fine di sentir accertare il diritto, iure hereditatis, di essi istanti(rispettivamente figli e moglie del dott. [OSCURATO:PERSONA]), ad essere risarciti di tuttii danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal loro dante causa per i fattiesposti in citazione e da liquidarsi in separato giudizio.Gli attori, a fondamento della domanda, hanno dedotto che il loro congiuntoavrebbe subito un danno patrimoniale e non patrimoniale (sub specie dicompromissione della dignità personale e di danno all'immagine) inconseguenza dell’incolpevole affidamento riposto nell’apparente legittimitàdei provvedimenti amministrativi che lo autorizzavano a trasferire il proprioesercizio farmaceutico in una sede diversa da quella della quale eraoriginariamente titolare e, segnatamente, da quella rurale di [OSCURATO:PERSONA] alBagno e quella urbana di Nardò.In particolar modo, l’affidamento del dott. [OSCURATO:PERSONA], già titolare dellasettima sede farmaceutica rurale di [OSCURATO:PERSONA] al Bagno, sarebbe statoingenerato da due provvedimenti emessi dalle amministrazioni convenute:la delibera regionale n. 1749/1989 di stralcio della sesta sede farmaceuticaurbana di Nardò dall’elenco di quelle già messe a concorso dal MedicoProvinciale di Lecce con provvedimento 01832/1982, e l’autorizzazionesindacale n. 2836/1988 all’apertura di farmacia nella già menzionata sestasede.In conseguenza di tali atti il dott. [OSCURATO:PERSONA] dapprima trasferiva la propriafarmacia dalla settima sede (rurale) alla sesta sede (urbana), con laconseguenza che per la sede di provenienza, rimasta vacante, veniva apertala procedura per l’assegnazione provvisoria, che si concludeva conl’affidamento della gestione ad altro privato, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che ne avrebbeottenuto poi la titolarità definitiva con delibera regionale n. 2298/1992.Tuttavia, i provvedimenti amministrativi favorevoli al dott. [OSCURATO:PERSONA] medio tempore impugnati dal controinteressato dott. DeNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Benedittis, vincitore del concorso pubblico indetto nel 1982 perl’assegnazione di diversi esercizi farmaceutici, tra cui la sesta sede urbana,e annullati con pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] n. 1145/1994, confermata dallasentenza del Consiglio di Stato n. 1101/1996.Le pubbliche amministrazioni interessate revocavano i precedentiprovvedimenti di stralcio e autorizzativo, mediante delibera regionale n.9274/1997 e decreto sindacale n. 31548/1998.Ne conseguiva che la sesta sede farmaceutica veniva, quindi, conferita alvincitore del concorso, dott. [OSCURATO:PERSONA] e, al contempo, al dott. [OSCURATO:PERSONA] imposta la cessazione dell’esercizio dell’attività farmaceutica condecreto sindacale n. 26/1998, senza che quest’ultimo fosse reintegrato inuna posizione giuridica soggettiva, assimilabile a quella perduta.Ne nasceva un contenzioso in sede amministrativa, all’esito del quale venivaaffermata, con sentenza n. 177/1999 del [OSCURATO:PERSONA], confermata dallasentenza 4988/2002 del Consiglio di Stato, la legittimità delle sceltecompiute dall’amministrazione. In conseguenza delle vicende suddette, ildott. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva privo di una sede farmaceutica.Il Comune di Nardò, contestava le pretese del farmacista, deducendo laresponsabilità esclusiva della Regione [OSCURATO:SOCIETA], essendo ad essa attribuibilel’illegittimo stralcio della sesta sede dal concorso, nonché il mancatoreintegro del dott. [OSCURATO:PERSONA] nella posizione di titolare di una farmacia.Si costituiva la Regione [OSCURATO:SOCIETA] chiamata in causa dal Comune deducendo lacolpa dell’[OSCURATO:PERSONA] nella produzione del danno, poiché, malgrado egli avesseavuto contezza della possibilità di perdere il diritto sulla sesta sedefarmaceutica, aveva comunque omesso di impugnare in via cautelativa gliIl Tribunale di Bari, con sentenza del 20 gennaio 2022, rigettava le domandee compensava le spese.La Corte d'appello di Bari con sentenza del 6 ottobre 2023 confermava ilrigetto della domanda proposta dagli [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della RegioneNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Puglia e del Comune di Nardò escludendo la configurabilità di un incolpevoleaffidamento riposto nell'apparente legittimità dei provvedimentiamministrativi che lo avevano autorizzato a trasferire il proprio eserciziofarmaceutico dalla sede rurale a quella urbana.Avverso tale decisione Gabriele, Raffaele, Michele ed [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandosi a otto motivi. Resistono conseparati controricorsi la Regione [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Nardò. Le partidepositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneAppare utile illustrare brevemente i principali eventi che si sono susseguitinella vicenda in oggetto.Con delibera n. 01832 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Lecce erabandito pubblico concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche inprovincia di Lecce, tra cui la sede n. 6 urbana del Comune di Nardò. A talesede aspirava il dott. [OSCURATO:PERSONA] che, oltre ad aver presentato domandadi partecipazione al detto concorso, in qualità di titolare della sede rurale n.7 di [OSCURATO:PERSONA] al Bagno, chiedeva al Presidente della Regione [OSCURATO:SOCIETA], indata 27.11.1982, il trasferimento nella sesta sede farmaceutica, ai sensidegli artt. 23 segg. R.D. 30.11.1938 n.1706. Su tale istanza si pronunciavanegativamente il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ritenendo abrogata la normativa richiamata dall’[OSCURATO:PERSONA] ad opera della L.n. 475/1968.Avverso tale diniego l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso al Tar di Lecce che consentenza n. 562/1987 annullava il provvedimento del Presidente della G.R.del 16.9.1983.Tale provvedimento era impugnato dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Consigliodi Stato, che dichiarava inammissibile l’appello con sentenza n. 921 del30.11.1988.Numero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con nota del 3.12.1987 l’[OSCURATO:PERSONA] ripresentava al Sindaco di Nardò istanzadi trasferimento alla sede n. 6 e il primo cittadino con atto n. 2836 del18.2.1988, concedeva l’autorizzazione richiesta.Con successiva deliberazione n. 1749 del 18.4.1989, la [OSCURATO:PERSONA],sulla base della sentenza n. 562/87 del Tar e della sentenza n. 921/1988,stralciava dal concorso per il conferimento delle farmacie vacanti inprovincia di Lecce, la sede n. 6 urbana di Nardò.Il dott. [OSCURATO:PERSONA], vincitore del citato concorso, proponeva due ricorsi alTar [OSCURATO:SOCIETA] per l’annullamento della deliberazione della G.R. n. 1749 del18.4.1989 di stralcio della sede farmaceutica di Nardò dal concorso banditonel 1982 e del Decreto del Sindaco di Nardò n. 2386 del 18.2.1988 diautorizzazione al trasferimento del dott. [OSCURATO:PERSONA] dalla 7^ alla 6^ sede.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1145 depositata il 28.10.1994, accoglieva i duericorsi depositati dal [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di Nardò, la Regione [OSCURATO:SOCIETA] el’[OSCURATO:PERSONA] ricorrevano in appello al Consiglio di Stato, il quale con pronuncian. 1101/1996 rigettava i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA], quindi, ritenendo la sede n. 6 di Nardò di nuovaistituzione, con delibera n. 9274 del 12.12.1997 revocava la precedentedelibera n. 1749 e il Comune di Nardò, con delibera n. 4 del 15.9.1998assegnava la sede n. 6 al [OSCURATO:PERSONA], previa diffida all’[OSCURATO:PERSONA] di chiuderela farmacia.Anche tali provvedimenti erano impugnati davanti al Tar e al Consiglio diStato che rigettava i ricorsi proposti dall’[OSCURATO:PERSONA]. Nelle more, condeliberazione del 22.4.1988 del Comitato di Gestione dell’USL, la sederurale n. 7 veniva affidata alla gestione provvisoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], al qualeera definitivamente assegnata nel 1992.Pertanto, alla data del rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune diNardò del 18 febbraio 1988 relativa alla sesta sede urbana, era ancorapendente l’appello proposto dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] e dallo stesso Comune diNardò avverso la pronuncia del Tar n. 562/1987 di annullamento del diniegoNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026al trasferimento emesso dal Presidente della Regione, conclusosi solo indata 30.11.1988.Inoltre, sino alla emanazione della delibera di stralcio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], la sede di Nardò era rimasta tra quelle messe a concorso nel1982.Nel mese di ottobre 1989, il vincitore del concorso indetto nel 1982, dott.[OSCURATO:PERSONA], impugnava la delibera di stralcio e quella comunale ditrasferimento in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] della sede n. 6; pertanto, l’Onoratoapprendeva, sin dall’ottobre 1989, che la legittimità dei provvedimenti a luifavorevoli era stati sottoposti al vaglio del giudice amministrativo.Tutto ciò premesso per chiarificare i passaggi della intricata vicenda cheviene a definizione in questa sede, con il primo motivo si deduce ai sensidell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 14 L. Regione [OSCURATO:SOCIETA] n.36/1984, che ha attribuito al Sindaco le funzioni amministrative ditrasferimento delle farmacie, la violazione e falsa applicazione degli artt.1173 – 1175 – 1176 – 1337 C.C., nonché dell’art. 1 co. 2 bis della L. n.241/90, introdotto dall’art. 12 co. 1 lett. a) della L. n. 120/2020, e deiprincipi generali che ne derivano sulla “responsabilità da contatto socialequalificato”. Violazione dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU.Secondo i ricorrenti la vicenda deve essere inquadrata nella fattispecie dellac.d. “responsabilità da contatto sociale qualificato”, che rinviene la suaoriginaria fonte normativa negli artt. 1173 – 1175 – 1176 – 1337 C.C.,nonché nella giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. nn. 8236/2020;615/2021; 13595/2022; 1391/2022; 14324/2021; 28979/2020;1567/2023), e del Consiglio di Stato (A.P. sent. n. 5/2018, nonché nn. 19,20 e 21 del 2021), oltre che ai sensi del secondo comma bis dell’art. 1 dellaL. n. 241/90, aggiunto dall’art. 12 co. 1 lett. a della L. n. 120/2020, che haintrodotto tra i principi generali dell’attività amministrativa la normasecondo cui: “I rapporti tra il cittadino e la P.A. sono improntati ai principidella collaborazione e della buona fede”.Numero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026La Corte d’appello, dopo aver riportato e trascritto parte delle motivazionidelle sopra citate sentenze S.U. n. 8236/20 e A.P. n. 19/20, con particolareriguardo all’affidamento incolpevole, ovvero al “ragionevole convincimento”del destinatario, nella legittimità del provvedimento favorevolesuccessivamente annullato, avrebbe omesso di applicare i principi anzidetti.In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto non configurabilel’affidamento incolpevole perché, dopo la sentenza del TAR n. 562/1987 cheaveva dichiarato la competenza della [OSCURATO:PERSONA] nella materia deitrasferimento di farmacie, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva presentato la nuova domanda ditrasferimento (del 03.12.1987) al Sindaco di Nardò, pur sapendo che questinon aveva competenza, ed anzi “sperando che tale organo non si accorgao non si voglia accorgere della propria incompetenza: speranza che,all’evidenza, è al di fuori di ogni possibile concetto di affidamento, colpevoleo incolpevole che sia”.La Corte avrebbe errato nel non valutare che nel 1984 era mutato l’assettonormativo della materia consentendo di propendere per la tesi dellacompetenza del Sindaco per cui sarebbe illogica la decisione della Corted’appello che ha addebitato al dr. [OSCURATO:PERSONA] un difetto di ordinariadiligenza nell’individuare l’amministrazione competente ad esaminarel’istanza da lui proposta. Infatti, al tempo, sia la Regione [OSCURATO:SOCIETA] che ilComune di Nardò concordavano nel ritenere che questa fosse proprio ilSindaco di Nardò, cui l’istanza era stata presentata in perfetta buona fedein data 3.12.1987.Il motivo è inammissibile perché si traduce in una richiesta di rivalutazionedi considerazioni fattuali espresse dalla Corte territoriale.I ricorrenti lamentano la violazione delle norme indicate nel primo motivo,contestando la ricostruzione di talune circostanze attinenti sia allosvolgimento dei fatti occorsi al dott. [OSCURATO:PERSONA], sia alle pronunce deiTAR e del Consiglio di Stato che si sono occupate, nel corso degli anni, dellavicenda de qua.Numero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Quindi, nella prospettazione di parte ricorrente, l’omesso adeguamento aiprincipi giurisprudenziali in tema di responsabilità da contatto sociale daparte del giudice d’appello, non configura un vizio di violazione o falsaapplicazione di norme di diritto richiamate in rubrica, trattandosi in realtàdi aspetti valutativi dell'iter motivazionale della sentenza.Anche la violazione dell’art. 14 della L.R. pugliese n. 36/1984 non èritualmente dedotta giacché i ricorrenti censurano la violazione da partedella Corte territoriale laddove (pagg. 16-17 della sentenza) si attribuisce aresponsabilità del dott. [OSCURATO:PERSONA] l’errore nella presentazionedell’istanza di trasferimento ad organo incompetente (ovvero il Sindaco).L’art. 14 della L.R. n. 36/1984 attribuisce al Sindaco la competenza a“…(omissis)…f) trasferimento delle farmacie nell’ambito della sede”. Taledisposizione è stata presa in esame dalla Corte ed è stata oggetto dinumerose decisioni del giudice amministrativo evidenziando proprio quellaincertezza che, nella valutazione di merito operata dalla Corte territoriale,ha consentito di escludere il profilo dell’affidamento incolpevole.Anche sotto tale aspetto i ricorrenti, con l'apparente deduzione del vizio diviolazione e falsa applicazione di norme di diritto, chiedono, in realtà, unanon consentita rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Irilievi riguardano una presunta erronea ricostruzione dei fatti di causa,l’esame superficiale e incompleto della documentazione prodotta e l’erroneavalutazione delle pronunce giurisprudenziali richiamate nella sentenza.Con il secondo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazionee falsa applicazione degli artt. 1173 – 1175 – 1337 C.C. nonché dell’art. 1co. 2 bis della L. n. 241/90, introdotto dall’art. 12 co. 1 lett. a) della L. n.120/2020, nonché dell’art. 99 Decr. Lgs. n. 104/2010, in relazione al profilodella rilevanza del fattore temporale quale elemento costitutivo della tuteladell’affidamento nelle fattispecie di responsabilità da contatto socialequalificato come elaborato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione edel Consiglio di Stato.Numero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026La Corte avrebbe errato nel ritenere necessario il decorso di un congruolasso di tempo atto a far "ritenere, secondo ragionevolezza, che lasituazione di vantaggio, scaturente dall’autorizzazione, si fosse stabilizzatalegittimamente". Tale requisito temporale sarebbe escluso, sia dallagiurisprudenza di questa Corte che da quella del Consiglio di Stato.Il motivo è infondato.La Corte d’appello non ha affermato che il requisito temporale costituisceun ulteriore e necessario presupposto per la risarcibilità del danno dalegittimo affidamento, ma ha ricostruito in fatto la vicenda amministrativae giurisdizionale per giungere ad affermare che non era configurabile unlegittimo affidamento tutelabile.Pertanto, anche in questo caso la censura si traduce in una critica allaricostruzione delle circostanze di fatto che la sentenza impugnata haeffettuato per addivenire all’esclusione della sussistenza del fattoretemporale (nei termini sopra precisati), quale elemento della tuteladell’affidamento. La censura, conseguentemente, è inammissibile, oltre cheinfondata.La Corte di Appello di Bari, facendo proprio l’assunto del Tribunale hacorrettamente individuato il dies a quo nella data del 18.04.1989 (data diadozione della delibera regionale di stralcio della sede n. 6 dal concorso).La motivazione che ha portato la Corte a individuare tale momento, e nonla data del 18.02.1988 (data di autorizzazione sindacale al trasferimento)considera il fatto che tra il 18.02.1988 ed il 18.04.1989 la sede n. 6 risultavaancora a concorso e pertanto alcun affidamento ragionevole potevasussistere.Sino a quel momento il Dott. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto confidare in unastabilità del provvedimento sindacale che lo aveva autorizzato altrasferimento.La Corte rileva che all’atto della concessione del trasferimento da parte delComune di Nardò era ancora pendente l’appello al Consiglio di StatoNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026proposto dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza TAR [OSCURATO:SOCIETA] n. 562/1987,poi conclusosi il 30.11.1988.Nonostante ciò, [OSCURATO:PERSONA], pur a conoscenza del concorso bandito per la seden. 6, chiedeva, prima alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] e poi al Comune di Nardò,l’assegnazione della sede n. 6 in presenza della sentenza del TAR Lecce n.562/1987, che si era limitata ad annullare il diniego al trasferimento delPresidente della [OSCURATO:PERSONA], e che non aveva disposto in merito al“diritto” al trasferimento (come chiarito anche dal Consiglio di Stato nelladecisione n. 1101/96).Con il terzo motivo si invoca l’art. 360 n. 5 cpc per omessa valutazione difatti decisivi della controversia: “a) alla data del 18.2.1988, in cui il dr.[OSCURATO:PERSONA] ottenne il provvedimento di trasferimento, non era pendentenessun giudizio amministrativo; b) l’[OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcunostrumento giuridico per chiedere “misure cautelari” per conservare ladisponibilità della sede di provenienza di S. Maria al Bagno”.In particolare, la sentenza viene censurata nella parte in cui respinge ilquarto motivo di appello argomentando che alla data del 18.2.1988 erapendente l’appello contro la sentenza del TAR n. 562/1987, e che l’Onoratoavrebbe dovuto impugnare il provvedimento di affidamento in gestioneprovvisoria della sede rurale n. 7 al dr. [OSCURATO:PERSONA].Secondo i ricorrenti ricorrerebbe l’ipotesi di omissione / inesistenza dellamotivazione in quanto: a) il giudizio d’appello pendente alla data del18.2.1988 riguardava il provvedimento della Regione del 16.9.83 che avevanegato il trasferimento, non quello del Sindaco di Nardò del 18.2.88, cheinvece l’aveva autorizzato; b) dopo che era avvenuto il trasferimentodell’[OSCURATO:PERSONA] alla sede urbana n. 6, l’impugnativa da parte dell’Onoratodell’autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia di S. Maria alBagno al dr. [OSCURATO:PERSONA], che è un servizio pubblico essenziale, non avrebbeavuto senso.Numero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con il quarto motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc la violazionedell’art. 132 n.4 cpc, del 118 disp att. Cpc e dell’art. 111 Cost.I due motivi, da trattare congiuntamente perché riferiti alle medesimequestioni, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.Il vizio dedotto con il terzo motivo si riferisce all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia. Questo vizio può integrarsisolamente in presenza dell’omessa valutazione di una questione di fatto,non potendo essere oggetto di censura l’omesso esame di una questionegiuridica.Nel caso di specie da un lato si tratta di valutazioni giuridiche (e non fattistorici) relative alla configurabilità di un affidamento incolpevole, dall’altroquegli elementi, che secondo i ricorrenti non sarebbero stati presi in esame,in realtà sono stati valutati.La Corte ha dedotto che “a smentire gli appellanti vi è che alla data del18.2.1988 pendeva appello avverso la sentenza del TAR [OSCURATO:SOCIETA] n. 562/1988,definito dal Consiglio di Stato solo il 30.11.1988; in ogni caso, comeevidenziato in precedenza, il dies a quo della decorrenza del legittimoaffidamento va individuato nella diversa data del 18.4.1989. Quanto inveceal secondo profilo, l’[OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto impugnare ilprovvedimento con cui nel 1988 la gestione provvisoria della sede rurale n.7 veniva assegnata al dott. [OSCURATO:PERSONA], mentre allorché nel 1992 allo stesso venivaassegnata in via definitiva, l’affidamento dell’[OSCURATO:PERSONA] non era piùincolpevole, essendo pendenti i ricorsi proposti dal dott. [OSCURATO:PERSONA]”.Il nucleo della motivazione è assolutamente ragionevole laddove la Corterileva che il dott. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva ad un organo non competente (Sindacodel Comune di Nardò) una autorizzazione al trasferimento che ben sapevaessere di spettanza della [OSCURATO:PERSONA] (alla stregua della sentenza delNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026TAR [OSCURATO:SOCIETA] nr. 562/87 che faceva propria la sua stessa tesi sullacompetenza), autorizzazione che veniva poi annullata proprio perincompetenza. Pertanto, non può ravvisarsi -secondo la Corte- unaffidamento in senso proprio, e tanto meno un affidamento incolpevole.Ed infatti, chi rivolge una domanda a un organo che sa essere privo dicompetenza, appartenente a un'amministrazione diversa (comunale,rispetto a quella regionale), non può fare affidamento sulla stabilità delprovvedimento emesso dall'organo che sa essere incompetente.Ciò consente di superare le censure del quarto motivo con cui si prospettala nullità della sentenza per motivazione inesistente, con censura, peraltro,assolutamente generica.A tale riguardo va aggiunto che, come affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte, il vizio di motivazione sindacabile in Cassazione è circoscrittoal "minimo costituzionale", che si considera violato solo in caso dimotivazione "totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondisu un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile”.Nulla di tutto ciò è ravvisabile nella sentenza impugnata. Il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d'Appello è, al contrario, intellegibile eragionevole, sebbene non condiviso dai ricorrenti.Con il quinto motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc la nullità dellasentenza per aver omesso la valutazione di specifici fatti decisivi:” a) Nonavere considerato che la sede rurale di S. Maria al Bagno, della quale il dr.[OSCURATO:PERSONA] era in precedenza titolare, avrebbe dovuto continuare ad esseregestita in via provvisoria fino all’esito del giudizio, e non assegnata in viadefinitiva; b) Non avere considerato che l’intero giudizio sarebbe statoevitato sol che l’amministrazione avesse consentito al dr. [OSCURATO:PERSONA],primo classificato nel concorso, di prendere possesso dell’unica sederimasta a concorso di Melendugno – Marina di S. Foca; c) Non avereconsiderato che il problema principale che si poneva nell’intera vicenda, -Numero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026che era quello di stabilire se la sede urbana n. 6 di Nardò era “vacante” (edunque assegnabile anche per trasferimento) o “di nuova istituzione” (edunque assegnabile solo mediante concorso) – è stato affrontato e risoltosolo con la del. di G.R. n. 9274 del 12.12.1997 sulla base di atti da semprenella disponibilità della Regione; d) Non aver riconosciuto o corrisposto aldr. [OSCURATO:PERSONA] nessuna reintegrazione e/o indennizzo, nonostante il problemadell’esigenza di considerare situazioni soggettive medio temporeconsolidatesi fosse stato attentamente sollevato sia dall’esperto prof. AldoLoiodice, sia dalla sentenza TAR Lecce n. 177/99, passata in giudicato, conevidente violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU.Con il sesto motivo si invoca l’art. 360 n. 4 c.p.c. contestando la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. C.p.c.e dell’art. 111 Cost. per inesistenza della motivazione sul punto.I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili perché descrivonopresunti profili di responsabilità dell’amministrazione che, anche se ritenutisussistenti, non consentirebbero di accogliere le domanda dei ricorrenti.Non sussiste interesse a coltivare le censure oggetto del quinto e sestomotivo in considerazione dell’esclusione di un affidamento incolpevole etutelabile. Da ciò discende la inammissibilità delle censure.In ogni caso tali profili sono stati presi in esame e valutati conargomentazioni ragionevoli dalla Corte territoriale, la quale ha dedottoquanto alla circostanza sub a) “l’[OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto impugnare ilprovvedimento con cui nel 1988 la gestione provvisoria della sede rurale n.7 veniva assegnata al dott. [OSCURATO:PERSONA], mentre allorché nel 1992 allo stesso venivaassegnata in via definitiva, l’affidamento dell’[OSCURATO:PERSONA] non era piùincolpevole, essendo pendenti i ricorsi proposti dal dott. [OSCURATO:PERSONA]”.Esaminando il sesto motivo la Corte territoriale ha rilevato che “si censurala sentenza per aver omesso di considerare le mancate rispostedell’[OSCURATO:PERSONA] alle presunte legittime istanze del dott.[OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, nel non aver correttamente definito “vacante” oNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026“di nuova istituzione” la sede farmaceutica urbana n.6 di Nardò e per nonaver gestito in via provvisoria, fino all’esito del giudizio, la sedefarmaceutica rurale n.7 di S. Maria al Bagno; infine, per non averconsiderato la mancata corresponsione di reintegrazione e/o indennizzo infavore del dott. [OSCURATO:PERSONA]”. La Corte ha ritenuto infondato il motivo una voltaesclusa la sussistenza di un affidamento incolpevole tutelabile in capoall’[OSCURATO:PERSONA].Quanto alla circostanza sub b) si legge nella sentenza: “Il dott. De BenedittisOronzo, è risultato vincitore dell'ormai concluso concorso per ilconferimento delle sedi farmaceutiche”.Quanto alla circostanza sub c) si legge nella sentenza impugnata: “Lacensura è priva di pregio. Il primo Giudice ha ritenuto correttamente che ildies a quo dal quale far decorrere il consolidamento nel tempodell’affidamento è quello dell’adozione della delibera di stralcio del18.4.1989, per quanto già detto con riferimento ai precedenti motivi”.Quanto poi alla lamentata violazione della tutela assicurata dall’art. 1 Prot.CEDU, ed alla mancata corresponsione di indennizzo in favore dell’[OSCURATO:PERSONA],in quanto privato dell’esercizio farmaceutico, la Corte ha ritenuto nuova taledomanda per petitum e causa petendi e perciò inammissibile.Infine, vanno ribadite le considerazioni già espresse per il quarto motivoriferito al vizio di motivazione inesistente o apparente.Con il settimo motivo dedotto ai sensi dell’art. 360 n. 4 CPC di lamenta lanullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 1 Prot. 1CEDU. Alla luce di quanto esposto nei precedenti motivi, sarebbe errata ladeclaratoria di inammissibilità del settimo motivo di appello.Secondo i ricorrenti, indipendentemente dalla eventuale legittimitàdell'attività della P.A., successivamente alla declaratoria di illegittimità deiprovvedimenti amministrativi ampliativi attributivi di vantaggi economiciper il dante causa degli odierni ricorrenti, quegli atti amministrativi, avendoNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026causato un notevole pregiudizio alla parte privata, sarebbero comunqueforieri di indennizzo.Rilevano i ricorrenti che con settimo motivo (di appello), avevano dedottoche “nonostante le ampie raccomandazioni espresse dall’espertoamministrativista e dal TAR Lecce sull’esigenza di tutelare la situazionesoggettiva consolidatasi nel tempo, la vicenda si è di fatto concretizzata,per il dr. [OSCURATO:PERSONA] e i suoi eredi, in una vera e propria privazionesenza indennizzo della proprietà dell’azienda farmaceutica di cui gli stessierano in precedenza titolari. Sussiste dunque una aperta violazione dell’art.1 Prot. 1 CEDU.” Orbene tale motivo è stato ritenuto inammissibile, ai sensidell’art. 342 c.p.c., “in quanto non contiene alcuna censura a parti dellasentenza.”Ed aggiungono, in ricorso, “ma come sopra visto più volte nelle 47 paginedell'atto di appello è stata invocata la violazione dell'art.1 del PrimoProtocollo addizionale alla CEDU, a tutela del diritto di proprietà, in quantoil dr. [OSCURATO:PERSONA] è stato di fatto defraudato del proprio esercizio farmaceutico”.Il motivo è inammissibile perché del tutto generico e rinvia ad altreconsiderazioni presenti nell’atto di appello e non trascritte nel motivo e checostituirebbero il supporto argomentativo della censura.Con l’ottavo motivo si invoca l’art. 360 n. 3 c.p.c. contestando la violazionedell’art. 2043 c.c.Secondo i ricorrenti la decisione impugnata sarebbe affetta da una letturasarebbero i medesimi già posti in evidenza sotto il profilo dellaresponsabilità da contatto sociale dell'amministrazione, nella denegataipotesi in cui la stessa non fosse stata ritenuta sussistente (come peraltroavvenuto).Ed in particolare, rilevano i ricorrenti, il fatto illecito è costituitodall'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte dell'amministrazione,ossia dai sopracitati provvedimenti del Comune di Nardò e della RegioneNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Puglia che avevano consentito il trasferimento del dr. [OSCURATO:PERSONA] nella sestasede farmaceutica urbana di Nardò.Il danno ingiusto consisterebbe nella perdita dell'esercizio farmaceutico inquestione da parte del dr. [OSCURATO:PERSONA], privato del medesimo senza alcunindennizzo o risarcimento, con riserva di quantificazione in un separato esuccessivo giudizio.Il nesso di causalità – giuridica e materiale - tra il fatto e il danno sarebberinvenibile nella circostanza che a causa degli illegittimi provvedimentiamministrativi su cui il dr. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto affidamento, egli si eratrasferito nella sesta sede farmaceutica urbana di Nardò e quando – adistanza di dieci anni – è stato acclarato che tale assegnazione non eralegittima e che la stessa spettava in realtà al dr. [OSCURATO:PERSONA], egli è rimastoprivato di qualsivoglia farmacia in cui lavorare.Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni dilegge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrastocon gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità)sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanzedi fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì comeemerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturandoil giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito,nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi,di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minoredi questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioniespresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al finedi ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasiche nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fosseroancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.In ogni caso, la motivazione della Corte territoriale è ben argomentata econgruente laddove sulla base di una valutazione in fatto non sindacabile inNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026questa sede ha esaminato la domanda formulata in via subordinata che èstata giudicata carente sotto il profilo probatorio, essendo mancato ilpositivo accertamento di tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria exart. 2043 c.c. e, dunque, non soltanto della lesione di una situazionesoggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, di un danno patrimoniale,dell’esistenza di un nesso di causalità tra fatto illecito e danno subito, maaltresì la colpa o il dolo dell’Amministrazione.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in €4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 20 febbraio 2026Il PresidenteNumero registro generale 3376/2024Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 9762/2026Data pubblicazione 16/04/2026Lina Rubino
Sentenza Cassazione n. 09762/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris