CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 10865/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 1609/2020proposto da: ISGRO’ GIUSEPPE; [OSCURATO:PERSONA]; elett.te domic. in Roma, p.zza S. Andrea della Valle 3, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrenti– -contro- [OSCURATO:PERSONA] (A.M.A.M.), in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via del Babuino 51, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende, per procura speciale in atti; COMUNE di MESSINA, in persona del sindaco p.t., elett.te do mic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;-controricorrenti- avverso la sentenza n. 4 28/2019 de lla Corte d’appe ll o di Messina, pubblicata il 5.06.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 10.6.06― seco ndo il cd. rito societario ex dlgs. n. 5/03 ― [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Messina, l’A.M.A.M. ([OSCURATO:PERSONA] A cqua Messina) s.p.a. e il Comune di Messina, chiedendo che: fosse dichiarata illegittima l’assemblea dei soci dell’A.M.A.M. per aver deliberato la decadenza dell’attore dalla carica di consigliere di amministrazione di tale società; di conseguenza, fosse condannata la società convenuta e il Comune convenuto-quale socio dell’Azienda - al risarcimento dei danni derivati per effetto di tale decadenza e, in particolare, i danni cagiona ti dalla mancata percezione dell’indennità di consigliere di amministrazione e il danno all’immagine. Al riguardo, l’attore esponeva che:con delibera del 6.10.03, era stato nominato dal sindaco di Messina componente del consiglio d’amministrazione dell’Azienda convenuta-all’epoca ente strumentale del Comune di Messina - ; in data 7.10.04 quest’ultimo ente si era trasformato in s.p.a., con il Comune unico socio, approvan done lo statuto; il primo consiglio d’amministrazionecorrispondeva a quello in essere alla data della trasformazione (di nomina sindacale), e decorsi tre anni da quest’ultima, i nuovi componenti sarebbero stati designati dall’assemblea sulla base delle nuove norme statutarie; ilcommissario straordinario del Comune aveva confermato quali amministratori della società,per il triennio 2005/2007, il precedente consiglio composto di sette componenti, poi ridottisi a cinque a seguito delle dimissioni di due consiglieri; il sindaco successivamente eletto, quale unico azionista, non aveva nominato i due consiglieri mancanti e, all’assemblea del 13.3.06, preso atto anche delle dimissioni del Presidente e di due altri consiglieri- venuta meno più della metà dei c onsiglieri - dichiarava la decadenza dell’intero consiglio d’amministrazione. Premesso ciò, l’attore lamentava che l’assemblea aveva erroneamente applicato ladecadenza automatica del consiglio d’amministrazione, in quanto il primo consiglio non avrebbe potuto essere dichiarato decaduto, in quanto i componenti erano stati nominati dal sindaco e non dall’assemblea dei soci, e che solo dopo tre anni dalla trasformazione dell’A.M .A.M. si sarebbe potuto applicare al vecchio consiglio le nuove norme statutarie. Si costituivano l’A.M.A.M.e il Comune di Messina. Depositata l’istanza di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 5/03, il giudice designato, rilevando che la notifica a mezzo fax di tale istanza fosse inidonea a garantire la certezza della trasmissione della stessa- esorbitando dallo schema legale d i cui agli artt. 137 ss, c.p.c.-con ordinanza del 19.2.13 dichiarava l’inesistenza della notifica stessa ed estingueva il giudizio. Avverso tale ordinanza veniva proposto reclamo al Tribunale in composizione collegiale che, con sentenza del 31.7.13, lo rigettava. Avverso tale sentenza proponevano appello l’attore e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (consigliere decaduto). Con sentenza del 5.6.19, la Corte territoriale,in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava sanata la notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza, osservando che: non ricorrevano i presupposti dell’art.354 c.p.c., ai finidella rimessione degli atti al giudice di primo gr a d o, poiché la nullità in questione non aveva riguardato la citazione introduttiva, ma un atto emesso nel corso del giudizio, sul quale le parti avevano preso posizione e controdedotto alla domanda; nel merito l’appello era infondato, in quanto nell’ipotesi in cui il consiglio d’amministrazione venga meno per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, erano da ritenere applicabili le nuove norme statutarie, considerando che,nel succedersi tra le vecchie modalità di nomina e le nuove norme statutarie, doveva attribuirsi valore prioritario a quelle deliberate con la trasformazione della società, una volta che il consiglio d’amministrazione fossevenuto meno per motivi diversi dalla naturale scadenza del vecchio consiglio; la clausola statutaria, secondo la quale il fatto che i vecchi consiglieri dovessero durare un triennio, era da interpretare nel senso che la stessa sarebbe applicabile sempre che in tale periodo di prorogatio non si fossero verificate circostanze tali da comportare la decadenza dell’intero consiglio per mancanza della sua magg ioranza; la decadenza del consiglio d’amministrazione e la nomina dei nuovi consiglieri era dunque legittima, non essendo peraltro prevista nello statuto l’inamovibilità dei consiglieri precedentemente designati e di nomina sindacale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione avverso la sentenza del 2019, con tre motivi, illustrati damemoria. L’A.M.A.M. e il Comune di Messina resistono con distinti controricorsi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 354, c.2, 308, c.2, 383, c. 2 e 3, 132 c.p.c., per non aver la Corte d’appello disposto la rimessione degli atti al Tribunale, anche sulla scorta dell’incomprensibilità della motivazione, avendo erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio a norma dell’art. 308 c.p.c. Il secondo motivo, in subordine, denunzia violazione degli artt. 2385 e 2386, c.c., e 132 c.p.c., per aver la Corte d’appello dichiarato illegittimamente la decadenza dell’Isgrò dalla carica di consigliere dell’A.M.A.M., avendo l’assemblea applicato erroneamente l’art. 16, c.7, dello statuto (sulla decadenza del consiglio d’amministrazionenel caso venga meno la metà o più dei consiglieri nominati dall’assemblea) in quanto, trattandosi del primo consiglio della società trasformata, avrebbe dovuto essere applicato il c.4 dell’art. 16 (il consiglio d’amministrazione durava in carica tre anni dalla costituzione della s.p.a.), anche considerando che l’attore era stato nominato componente del consigliodal Sindaco e non dall’assemblea. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., in ordine alla condanna al pagamento delle spese. Il primo motivo è fondato. Secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di rito societario (abrogato dalla l. n. 69 del 2009), quando il giudice relatore abbia dichiarato l’estinzione del processo in forza dell'art. 12 del d.lgs. n. 5 del 2003 e il collegio abbia respinto il reclamo con sentenza, ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., ma quest'ultima sia stata riformata dal giudice di appello, trova applicazione l'art. 354, comma 2, c.p.c. che impone la rimessione della causa al primo giudice (Cass., n. 19076/20). Dal principio che la rimessione del processo al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, né è estensibile a fattispecie simili od analoghe, discende che detta rimessione, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 354 cod. proc. civ., deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di riforma della sentenza con la quale il tribunale, in base all'art. 308, secondo comma, dello stesso codice, abbia respinto il reclamo contro la ordinanza del giudice istruttore che ha dichiarato l'estinzione del processo, senza alcuna possibilità di estenderla ai casi in cui tale estinzione sia stata dichiarata direttamente dal Tribunale con sentenza emessa nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 307, ult. comma, cod. proc. civ. (Cass., n. 11722/11). Nella specie, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la fattispecie concreta fosse da inquadrare nell’ambito del primo comma dell’art. 354, c.p.c (applicabile ratione temporis), escludendo l’ipotesi di rimessione dalla causa al giudice di primo grado poiché non emergeva la nullità della citazione. Era invece da applicare il secondo comma dell’art. 354, che impone al giudice d’appello di rimettere la causa al giudice di primo grado, data la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il reclamo avverso l’ordinanza d’estinzione del processo, poi riformata parzialmente in sede di decisione dell’impugnazione. Gli altri due motivi, afferendo al merito della causa di primo grado, sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del primo motivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, ai sensi dell’art. 354, comma 2, c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis) e rimette la ca