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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1514/2011

ECLI:EU:T:2011:577
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010TJ0176_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa

[OSCURATO:PERSONA]

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 gennaio 2010 (procedimento R 1514/2008‑2), relativa al procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] for all mankind LLC.

[OSCURATO:PERSONA]

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 gennaio 2010 (procedimento R 1514/2008‑2) è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’UAMI è condannato alle spese sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento dinanzi al Tribunale nonché a quelle che la stessa ha sostenuto ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. 4) [OSCURATO:PERSONA] for all mankind LLC sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010TJ0176_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 gennaio 2010 (procedimento R 1514/2008‑2), relativa al procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] for all mankind LLC. [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 gennaio 2010 (procedimento R 1514/2008‑2) è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’UAMI è condannato alle spese sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento dinanzi al Tribunale nonché a quelle che la stessa ha sostenuto ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. 4) [OSCURATO:PERSONA] for all mankind LLC sopporterà le proprie spese.