CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 10401/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso proposto dal difensore di fiducia abilitato di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, n. 3766 del 2025 emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 3/7/2025, con cui si lamenta illogicità e/o mancanza di motivazione e violazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., quanto al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivatamente negato l'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto, della sua gravità (coltello a serramanico con una lama in acciaio di 6 cm) e della "intrinseca offensività della condotta contestata" (pag. 4), conclusione ostativa a ritenere il fatto di particolare tenuità; Ritenuto che, peraltro, il motivo relativo al diniego del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, è inammissibile anche a causa della sua genericità, consistendo nella sola asserzione della mancanza di motivazione sul punto, disgiunta dalla illustrazione degli aspetti di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta idonei a consentire il riconoscimento di detta causa di non punibilità, con la conseguente inidoneità della censura a costituire idoneo mezzo di critica argomentata della decisione impugnata, non essendo stata correlata la denuncia di mancanza di motivazione alla allegazione di aspetti del fatto idonei a consentire il riconoscimento di detta causa di esclusione della punibilità trascurati o erroneamente valutati dalla Corte territoriale, talché sarebbe rimasta, di conseguenza, persino irrilevante la mancanza di motivazione su tale punto (ad es. Sez. 3 n. 25458 del 11/06/2025, Marando e altro, non mass., in motiv. § 4); motivazione, in ogni caso, come sopra rilevato, presente (v. pag. 4 sent.); Letti ed applicati gli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613, comma 1, cod. proc. pen., nonché 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaThlavore della Cassa delle ammende. f Così deciso in a il 12 marzo/026 [OSCURATO:PERSONA] re e es e I