CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 23628/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9510/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA P . A . , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente- contro A.G.E.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difendeope legis; -resistente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 934/2017 depositata il19/09/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Guardia di Finanza di Ostuni (BR) effettuava una verifica fiscale nei confronti dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] e successivamente contestava che nel periodo dal 24.08.1990 al 28.09.1990 vi erano stati fittizi conferimenti di pomodoro al Centro AIMA sito in agro di Brindisi, contrada [OSCURATO:PERSONA], per un ammontare di 18.071,27 quintali di prodotto (pomodoro) e conseguenti indebiti introiti di somme di denaro per lire 176.179.529. Detta associazione, oltre a svolgere l'attività di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e servizi connessi, operava anche ritiri di prodotto dal mercato, per essere distrutto, ai sensi del Regolamento CEE n.1035 del 18.05.1972, percependo gli aiuti economici dalla Comunità Europea in favore dei propri soci, quali misure dì intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli. A seguito di detto accertamento della Guardia di Finanza, l'A.I.M.A., ora A.G.E.A., con nota del 13 marzo 1995, comunicava all'[OSCURATO:PERSONA] che dalla somma di £ 420.394.945, riconosciuta quale contributo per le operazioni di ritiro dalla vendita e destinazioni di prodotti ortofrutticoli effettuate dalla stessa A.S.P.O. FRUTTA per il 1994, era da decurtare l'importo di £ 176.179,530, quale contributo erogato e nondovuto per i fittizi conferimenti di pomodoro del 1990; pertanto l'A.I.M.A. effettuava la suddetta compensazione finanziaria in quanto oggetto di garanzia patrimoniale a favore della stessa Azienda. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n.1608\2012, rige ttava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la restituzione di quanto trattenuto da A.I.M.A., ora A.G.E.A., ossia della somma di E 90.942,63 (lire 176.179.530), oltre interessi, e condannava l’attrice alla rifusione delle spese di lite. A sostegno della domanda l’attrice adduceva che era stata acclarata l’insussistenza degli illeciti contestati (fittizi conferimenti di pomodori) in base alle sentenze richiamate e prodotte (sentenza penale n.1031 del 04.10.2004, irrevocabile per [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Tribunale di Brindisi aveva assolto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui contestati "perché il fatto non sussiste"; sentenza n. 814/06, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Brindisi, pronunciando sulle cause civili riunite nn. 634/1998 e 635/1998, annullava l'ordinanza ingiunzione n. 273/98, relativamente alla sanzione amministrativa, emessa dal Ministero per le [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] Frutta - [OSCURATO:PERSONA]; sentenza n.262 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento dell'IRPEG e dell'ILOR sul presupposto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse emesso fatture relative ad operazioni inesistenti per l'anno 1990). Il Tribunale riteneva che le sentenze citate non potessero avere efficacia nel giudizio e che incombesse all’attrice fornire la prova dell’effettività dei conferimenti, mentre detta dimostrazione non era stata fornita. 2. Con sentenza n.934/2017, pubblicata il 19-9-2017, la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare la Corte di merito ha affermato che:a) la sentenza penale del Tribunale di Brindisi n. 1031/2004, di assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato, in riferimento al l’ipotesi criminosadi cui all'art. 4 punto 5 — L. 516/1982 come modificato, per aver emesso fatture relative a operazioni inesistenti di vendita di pomodori,nonché di assoluzione per prescrizione , con riferimento al reato di truffa per aver emesso false fatture, non aveva ad oggetto l'accertamento del quantitativo di pomodori conferito dai soci dell'[OSCURATO:PERSONA] all'A.I.M.A., oggetto, invece, del giudizio civile, e peraltro il reato di truffa era stato dichiarato prescritto, senza alcun accertamento in ordine alla sussistenza o meno del fatto; pertanto la sentenza penale non poteva avere alcuna efficacia di giudicato nel processo civile, in quanto la sentenza di assoluzione irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento è idonea a produrre gli effetti di giudicato indicati dall'art. 652 cod. p roc . p en . solo quando contenga, in termini categorici e aldilà delle formule utilizzate, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato; b) la sentenza della Commissione tributaria riguardava l'ammontare delle quantità di prodotto conferita dai soci dell'[OSCURATO:PERSONA] come da verbali redatti dalla guardia di finanza e si limitava a rilevarne l'incongruenza per l'emissione degli accertamenti delle imposte lrpeg e Ilor, ma anche in questo caso non conteneva alcun accertamento in ordine alla effettiva quantità di prodotto conferito dai soci dell'[OSCURATO:PERSONA] all'A.I.M.A.e soprattutto in ordine alla provenienza dei prodotti dai terreni dei soci stessi; c) la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 814/2006, che aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'indebita percezione di aiuti comunitari da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] per la trasformazione di prodotti ortofrutticoli, ugualmente non conteneva alcun accertamento in ordine alla effettiva quantità di prodotto conferito dai soci dell'[OSCURATO:PERSONA] e soprattutto in ordine alla provenienza dei prodotti dai terreni dei soci stessi; inoltre la sanzione amministrativa venne annullata "in mancanza di sufficienti elementi di prova", stante l'impossibilità di poter utilizzare i verbali della Guardia di Finanza, per le incongruenze riscontrate; d) era onere della parte attrice, appellante, provare documentalmente il conferimento del prodotto alla base dell'erogazione di seguito compensatadall’A. I . M . A . e la prova suddetta non era stata fornit a, avendo [OSCURATO:PERSONA] solo allegato i titoli in base ai quali non vi era stata condanna penale, nésanzione amministrativa e fiscale. 3. Avverso questa sentenzaAspo Frutta (di seguito per brevità [OSCURATO:PERSONA]) propone ricorso, affidato a sei motivi, nei confronti di A.G.E.A., che si è costituita tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Parte ricorrente denuncia: i)con il primo motivo la «Nullità della Sentenza inadeguatamente motivata», per non avere i giudici del merito espresso il proprio convincimento con un percorso argomentativo idoneo ad esplicitarne le ragioni, in assenza di puntuale confronto con il decisum di primo grado e con i motivi d’appello;ii) con il secondo motivo l’« Om esso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti —contraddittorietà manifesta — in relazione all'art. 360, comma I n. 5 », per non avere la Corte d’appello attribuito efficacia di giudicato alla sentenza penale n.1031/2004 ex art. 654 c.p.p., mentre il processo penale verteva proprio sugli accertamenti fatti dalla Guardia di Finanza in merito al conferimento di pomodoro al centro di raccolta A.I.M.A. per l'anno 1990 da parte dei soci dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (allora legale rappresentante pro tempore dell'[OSCURATO:PERSONA] Frutta) e i componenti la Commissione di controllo presso il centro di raccolta dell'A.I.M.A. di Buffi-Acquaro erano stati assolti –con la formula “perché il fatto non sussiste ” – e i componenti delle suddette commissioni erano imputati del reato di cui agli artt.110, 81, 479 cod. pen., per aver falsamente attestato il conferimento di quantitativi di pomodoro mai entrati nel centro di raccolta; iii)con il terzo motivo si denuncia l’« o messo esame c irca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti — contraddittorietà manifesta — in relazione all'art. 360, comma I n. 5», per non avere la Corte d’appello attribuito efficacia digiudicato alla sentenza della commissione tributaria provinciale di Brindisi n. 262/1996, attinente proprio ai conferimenti per 18.070,27 quintali di pomodori presso il centro AIMA di Buffi-Acquaro nel 1990 — dichiarazione dei redditi 1991 - , dai quali sarebbe scaturito il contributo comunitario per lire 176.179.000, somma nel 1994 trattenuta dall'AIMA perché ritenuta indebitamente percepita; detti fatti avevano conseguentemente comportato l'accertamento per IRPEG ed ILOR nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Ostuni, e la Commissione tributaria aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso detto accertamento, affermando di avere “esaminato tutti i documenti avuti a disposizione” e di “ritenere giusto quanto asserito dalla ricorrente. Infatti confrontando i vari nominativi ed i vari conferimenti, nonché le relative dichiarazioni e liquidazioni non si riscontrano anomalie di alcun genere e si dichiara d'accordo con la parte"; iv)con il quarto motivo si lamenta l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti — contraddittorietà manifesta — in relazione all'art. 360, comma I n. 5», per non avere la Corte d’appello attribuito efficacia di giudicato alla sentenza del Tribunale di Brindisi n . 814/2006, in quanto detto Giudice, per poter annullare la sanzione avrebbe dovuto necessariamente accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei contributi comunitari in contestazione, come era dato evincere dalle motivazioni dedotte nella stessa sentenza 814/06, che sono,in stralcio, così trascritte nel ricorso : « Nel caso di specie i mezzi di prova forniti dall'amministrazione opponente sono costituiti dai verbali di accertamento della Guardia di Finanza e da prove testimoniali. Come em erge dal processo verbale di constatazione in data 03.11.1993 redatto dalla Guardia di Finanza del [OSCURATO:PERSONA] di Ostuni, gli accertatori hanno preso in esame le scritture contabili dell'[OSCURATO:PERSONA] Frutta relative al 1990 e hanno poi effettuato delle attività di riscontro esterno, mediante l'audizione di soci dell'[OSCURATO:PERSONA] e di autotrasportatori che avrebbero trasportato il prodotto conferito all'AIMA. All'esito delle operazioni di verifica eseguite per il periodo compreso tra il 24.8.1990 ed il 28.9.1990, la Guardia di Finanza ha dedotto che l'[OSCURATO:PERSONA] Frutta avrebbe fittiziamente indicato un conferimento di quintali 18.070,27 di pomodori, per i quali avrebbe percepito indebitamente dall'AIMA la somma di, lire 176.179.529. Nello stesso processo verbale, tuttavia, si precisa che "dei 18.070.27 quintali di pomodori fittiziamente attribuiti ai soci, solo 2.369,50 non si ritengono mai entrati presso il centro AIMA, mentre i rimanenti quintali sono stati conferiti da soggetti che non ne avevano titolo in quanto non erano soci dell'[OSCURATO:PERSONA] o di altre associazioni o cooperative". In sostanza, le conclusioni riportate nel processo verbale di constatazione costituiscono il risultato non di mere risultanze documentali verificate da pubblici ufficiali (e dotate quindi di particola re forza probatoria), ma del collegamento che gli organi hanno reputato esistente tra la documentazione contabile dell'[OSCURATO:PERSONA] e quelle dichiarazioni rese dai soggetti (soci ed autotrasportatori) all'uopo ascoltati che con le risultanze documentali sembrano contrastare. A fronte delle contestazioni svolte dagli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla fondatezza dell'accertamento e sull'esistenza delle violazioni poste a base dell'ordinanza-ingiunzione, non si può fare a meno di osservare che nel presente giudizio i predetti soci ed autotrasportatori non sono stati addotti come testimoni dall'Amministrazione opposta e che invece gli unici testimoni sono rappresentati dagli agenti della Guardia di Finanza che hanno effettuato la verifica in questione e che hanno sostanzialmente confermato il contenuto dei loro verbali di accertamento. Non può quindi ritenersi che sia stata dimostrata la veridicità delle dichiarazioni rese da terzi nell'ambito delle indagini e, conseguentemente, l'inoppugnabilità delle deduzioni fondate dagli organi accertatori su tali dichiarazioni”»; v) con il quinto motivo, rubricato come quarto, «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co I, n. 3 cpc in relazione agli artt. 2 —3 — 6 — 7 della legge 896/1986 (rectius 898/1 986 ) in materia di aiuti comunitari», per non avere la Corte d’appello correttamente interpretato dette norme, dalle quali, secondo la ricorrente, è dato evincere che, se manca la sentenza penale, difetta il titolo necessario allo scopo di trattenere le somme a titolo cautelare; in caso di assoluzione, come nella specie, avvenuto "perché il fatto non sussiste", ad avviso della ricorrente l'Amministrazione è tenuta a revocare il provvedimento amministrativo emesso in autotutela ed a titolo cautelare e a restituire le somme all'avente diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del trattenimento all'effettivo soddisfo; richiama la sentenza di questa Corte del 12.04.2012, n.5811, sostenendo l’efficacia riflessa del giudicato nel presente giudizio; vi) con il sesto motivo, rubricato come quinto, «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, coI, n. 3 cpc, in relazione agli artt. 115 cpc - 2697 cc - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti —contraddittorietà manifesta — in relazione all'art. 360, comma I n. 5» per avere i giudici di m erito applicato erroneamente le regole sull’onere probatorio, in particolare poiché è pacifico che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva percepito l'intero importo relativo all'aiuto comunitario relativo all’anno 1990 per la distruzione del pomodoro presso il centro di raccolta AIMA in [OSCURATO:PERSONA] - Acquaro di Mesagne- e che solo successivamente, a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza, detto importo era stato trattenuto mediante compensazione con la somma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto a percepire nell'anno 1994 (aiuto 1993); deduce di aver dimostrato il trattenimento da parte dell'AGEA della somma di € 90.942,63, ricevuti per l'aiuto economico relativo alla distruzione del prodotto per l'anno 1990, e spettava all'A.I.M.A., ora A.G.E.A., provare i fatti posti a fondamento della trattenuta della somma suddetta, ovvero provare che non erano stati conferiti 18.071,27 quintali di pomodoro. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass. S.U. 8053/2014 e successive conformi). 2.2. Nella specie, il vizio motivazionale, inteso nei termini precisati, è insussistente, poiché la Corte di merito ha dato conto dei vari profili di doglianza formulati dall’appellante e odierna ricorrente, li ha esaminati e, con un percorso argomentativo lineare e pienamente comprensibile, ha espresso il proprio convincimento sulle questioni controverse, con idonea motivazione, che certamente raggiunge il “minimo costituzionale”. 3. I motivi secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 3.1. Il vizio denunciato con i suddetti mezzi è quello di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’ art. 360 , comma primo n.5, cod. proc. civ., ma la denuncia del suddetto vizio è preclusa perché ricorre, nella specie, l’ipotesi della cd. doppia conforme. Lesentenze passate in giudicato vengono invocate dalla ricorrente , anche ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., unicamente al fine di dimostrare l'effettiva insussistenza dei fatti in contestazione (fittizi conferimenti di pomodoro da parte dei soci). In tali casi, avuto, per l’appunto,riguardo alla prospettazione di cui al ricorso, il giudicato non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, mentre la sua rilevanza viene dedotta soltanto in relazione all'affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito (cfr. Cass. 23483/2010; Cass. 22376 /2017 ) . Nel caso in esame, infatti, le censure concernono l’esame dei fatti che si assumono accertati con le sentenze passate in giudicato, ma su detto accertamento fattuale c’è la cd. doppia conforme e, si ribadisce, il vizio denunciato è quello di cui all’art. 360, comma primon.5, cod. proc. civ.. Secondo l’indirizzo di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, nell’ipotesi di “ doppia conforme”, prevista dall’art. 348- ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che essesono tra loro diverse (tra le altre, Cass. 26774/2016). Posto che nella specie si applica il testo del citato articolo come novellato, poiché il giudizio di appello è stato introdotto nel 2013, la ricorrente non indica affatto la diversità del le ragioni di fatto nei termini appena precisati, anzi deduce espressamente che sono le stesse, ripetendo, nell’illustrazione ditutti i tre motivi (II, III e IV) , che la Corte di merito ha pedissequamente confermato quanto scritto dal Tribunale (cfr. pag.11, pag.14 e pag.16 del ricorso). 3.2. Ricorrono, peraltro e per quanto occorra, ulteriori profili di inammissibilitàdelle censure di cui trattasi. In primo luogo,l’esame dei fatti risultanti dalle sentenze richiamate nonè stato affatto omesso, in quanto la Corte d’appello, con idonea motivazione, ha spiegato le ragioni della ritenuta non rilevanza di quei fatti ai fini del decidere, sicché le censure si risolvono impropriamente in una sollecitazione di riesame di valutazioni meritali, non consentita in sede di legittimità. In particolare, quanto alla sentenza penale, la Corte d’appello è pervenuta alla conclusione che non fosse stato accertato il quantitativo di pomodori conferito dai soci e che, pertanto , la sentenza penale non contene sse un effettivo e positivo accertamento, in termini categorici, circa l’insussistenza del fatto (pag. 6 sentenza impugnata), nonché ha svolto analoghe considerazioni anche in relazione ai fatti accertati con le altre sentenze passate in giudicato richiamate in ricorso. Secondariamente, neppure la ricorrente esprime una critica compiuta e pertinente sull’interpretazione dei giudicati, che non è affatto dedotta sotto tale aspetto, essendo le doglianze focalizzate sull’esame dei fatti. Per finire, occorre richiamare l’orientamento di questa Corte, secondo cui il giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti non ha efficacia vincolante nel giudizio pendente relativo all'opposizione al provvedimento sanzionatorio, perché tra i due giudizi non sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza, che si ha soltanto quando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato o dipendente (da ultimo Cass.2322/2023). 4. Il quinto motivo èinfondato. 4.1 La ricorrente denuncia la violazione delle norme dettate dalla l. n.898/1986, che richiama il procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981 per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, ma il riferimento a dette norme è inconferente, nella specie. E’ ben vero che l'Amministrazione può provvedere congiuntamente al recupero delle somme versate e all'irrogazione delle sanzioni, adottando il procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981, richiamato dalla l. n. 898 del 1986, ma può anche agire separatamente per la ripetizione di quanto pagato, utilizzando gli strumenti contemplati dal diritto comune, ossia con l’azione di ripetizione d’indebito ex art.2033 cod. c iv . (così Cass. 24040/2019 in tema di recupero degli aiuti comunitari). Anche nel caso di specie l’Amministrazione ha agito separatamente, cioè ha irrogato la sanzione amministrativa, che, in effetti , è stata annullata con il giudicato citato in ricorso, ma ha recuperato le somme versate mediante compensazione, con provvedimento amministrativo emesso in autotutela. Le norme richiamate, quindi, nel caso di specie non sono pertinenti (in disparte il rilievo che non esiste l’art.6 della l.n.898/1986, ma il comma 6 dell’art. 3 della stessa legge, che è del tenore riportato in ricorso). Va ribadito, peraltro, l’orientamento già richiamato (§ 3.2.), secondo cui tra il giudizio in cui si controverte sulla debenza di aiuti comunitari o sulla restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e quello relativo all'opposizione al provvedimento sanzionatorio non sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza, che si ha soltanto quando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato o dipendente. E’ stato, in particolare, chiarito chela sentenza che definisce il giudizio relativo all'indebita percezione degli aiuti non necessariamente contiene l'accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato; la sanzione amministrativa, d'altro canto, non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione (Cass. 2322/2023 citata ; cfr. Cass. 10459/2019, secondo cui è irrilevante, per escludere la punibilità dell'avvenuta presentazione di documenti non veritieri, l'eventuale accertamento dell'astratta ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento del beneficio; Cass. S.U.6523/2008). 5. Parimenti infondato è il sesto motivo. Occorre ribadireche, come già si è rilevato, l’A.G.E.A. ha recuperato le somme versate all’[OSCURATO:PERSONA] a titolo di aiuti comunitari per l’anno 1990 mediante compensazione, con provvedimento amministrativo emesso in autotutela. Pertanto,nella specie, non si verte in ipotesi di azione di indebito ai sensi dell’art.2033 cod. civ., maè [OSCURATO:PERSONA] ad avere agito per far valere il suo diritto alla percezione dei suddetti aiuti. Così qualificata l’azione in relazione al diritto fatto valere dall’appellante e odierna ricorrente, è corretta e immune da censure la conseguenziale affermazione della Corte d’appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era onerata della prova del conferimento del prodotto e della sua quantità da parte dei soci, mentre, secondo quanto accertato dai giudici di merito, la relativa dimostrazione di dett e circostanze, che sono il presupposto fattuale necessario per ottenere i benefici, non è stata fornita, essendosi limitata l’appellante a richiamare i provvedimenti giudiziari sopra indicati (pag. 8 sentenza impugnata). 6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva da parte di A.G.E.A.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 c