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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 aprile 1970

Cassazione n. 22414/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22/12/2025 del Tribunale di Aosta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Aosta, adito ex art. 322 cod. proc. pen., annullava il sequestro preventivo disposto con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città del 10/10/2025 in relazione al solo capo 27), confermando nel resto il provvedimento impugnato.

2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, articolando cinque motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1.

Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen e vizio di motivazione per avere Iil Tribunale obliterato la specifica eccezione di nullità del decreto di sequestro preventivo formulata dalla difesa in ragione della mancanza di autonoma valutazione sia in ordine al quadro indiziario sia in ordine alle esigenze di cautela reale, omettendo, di conseguenza di dichiarare la nullità del provvedimento genetico e confermando la misura reale con propria motivazione, inidonea a sanare il vizio denunciato.

2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora per avere reso il Tribunale, sul punto, una motivazione generica, stereotipata e tautologica in ordine al concreto rischio di dispersione del patrimonio da parte dell'indagato, limitandosi a sottolineare una presunta disinvoltura dell'indagato nella commissione del reato contestato, del tutto inidonea peraltro ad emendare le carenze motivazionali del provvedimento genetico. 2.3.

Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di sussistenza del fumus del reato di corruzione, con specifico riferimento alla configurabilità del pactum sceleris.

Le intercettazioni ambientali richiamate nel provvedimento impugnato a fondamento del presunto accordo corruttivo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di dubbia interpretazione, non consentono una lettura univoca dei dialoghi intercorsi, mentre la qualificazione delle somme di denaro consegnate quale prezzo della corruzione è frutto di mera congettura, essendo tali somme piuttosto riconducibili alla mancia che, per prassi del tutto lecita, viene consegnata dal giocatore al personale di sala.

2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla nozione di profitto del reato di corruzione, con conseguente carenza del presupposto della futura confiscabilità delle somme sottoposte a sequestro, configurandosi comunque, in subordine, violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.

Il Tribunale ha erroneamente qualificato come profitto del reato di corruzione le somme pari al valore delle fiches convertite in denaro contante dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] che, lungi dall'integrare il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito, costituiscono esclusivamente il risultato nella conversione di beni, ovvero delle fiches della casa da gioco corrispondenti al controvalore di vincite legittime, in forma di denaro contante per un valore equivalente.

Poiché la nozione di profitto rimanda ad un effettivo incremento patrimoniale quale conseguenza immediata del reato, è evidente che nel caso di specie l'intervenuto sequestro a carico del ricorrente della somma di euro 331.000, corrispondente all'intero ammontare delle somme scambiate, ed in ultima analisi alle vincite lecitamente conseguite, è del tutto illegittimo, oltre che del tutto sproporzionato, come si ricava anche dal raffronto con il sequestro eseguito nei 2 tconfronti del corruttore, limitato all'esigua somma di 2.100,00 euro, corrispondente, secondo l'accusa, al prezzo della corruzione.

2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti violazione di legge in ordine alla sussistenza della qualifica di "incaricato di pubblico servizio" in capo ad [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha erroneamente fondato il giudizio positivo circa la sussistenza di tale qualifica in ragione della natura parzialmente pubblica del denaro gestito e dell'obbligo di rispettare la normativa antiriciclaggio in capo a [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia svolgeva una attività meramente esecutiva quale quella di cassiere, incaricato del solo cambio di denaro contante in fiches e viceversa.

Tale attività non implica alcuna valutazione discrezionale, né potere di controllo sulla regolarità del gioco né funzioni certificative, restando, sotto tale profilo, del tutto neutro l'obbligo di rispettare la normativa antiriciclaggio, comune a molteplici figure di professionisti e inidoneo, di per sé, a comportare l'automatica attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Né vale, in senso contrario, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio alla figura del cartaio di una casa da gioco, le cui mansioni sono affatto differenti ed implicano un coefficiente di autonomia certificativa - sia pure con valenza interna - con riguardo alla attestazione di integrità e conformità alle regole degli strumenti di gioco che è, invece, estraneo al ruolo di cassiere, assimilabile piuttosto alla figura dell'addetto alla biglietteria ferroviaria, esclusa dal novero degli incaricati di pubblico servizio.

3. Il ricorso è tardivo e va dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata, depositata il 28/01/2024, risulta notificata nella stessa data del 28/01/2024 sia all'indagato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia ai difensori di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorso risulta depositato il 17/02/2026, ovvero dopo la scadenza del termine di quindici giorni stabilito, a pena di decadenza, dagli artt. 325 e 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324 cod. proc. pen. 4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22/12/2025 del Tribunale di Aosta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Aosta, adito ex art. 322 cod. proc. pen., annullava il sequestro preventivo disposto con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città del 10/10/2025 in relazione al solo capo 27), confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, articolando cinque motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen e vizio di motivazione per avere Iil Tribunale obliterato la specifica eccezione di nullità del decreto di sequestro preventivo formulata dalla difesa in ragione della mancanza di autonoma valutazione sia in ordine al quadro indiziario sia in ordine alle esigenze di cautela reale, omettendo, di conseguenza di dichiarare la nullità del provvedimento genetico e confermando la misura reale con propria motivazione, inidonea a sanare il vizio denunciato. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora per avere reso il Tribunale, sul punto, una motivazione generica, stereotipata e tautologica in ordine al concreto rischio di dispersione del patrimonio da parte dell'indagato, limitandosi a sottolineare una presunta disinvoltura dell'indagato nella commissione del reato contestato, del tutto inidonea peraltro ad emendare le carenze motivazionali del provvedimento genetico. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di sussistenza del fumus del reato di corruzione, con specifico riferimento alla configurabilità del pactum sceleris. Le intercettazioni ambientali richiamate nel provvedimento impugnato a fondamento del presunto accordo corruttivo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di dubbia interpretazione, non consentono una lettura univoca dei dialoghi intercorsi, mentre la qualificazione delle somme di denaro consegnate quale prezzo della corruzione è frutto di mera congettura, essendo tali somme piuttosto riconducibili alla mancia che, per prassi del tutto lecita, viene consegnata dal giocatore al personale di sala. 2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla nozione di profitto del reato di corruzione, con conseguente carenza del presupposto della futura confiscabilità delle somme sottoposte a sequestro, configurandosi comunque, in subordine, violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare. Il Tribunale ha erroneamente qualificato come profitto del reato di corruzione le somme pari al valore delle fiches convertite in denaro contante dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] che, lungi dall'integrare il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito, costituiscono esclusivamente il risultato nella conversione di beni, ovvero delle fiches della casa da gioco corrispondenti al controvalore di vincite legittime, in forma di denaro contante per un valore equivalente. Poiché la nozione di profitto rimanda ad un effettivo incremento patrimoniale quale conseguenza immediata del reato, è evidente che nel caso di specie l'intervenuto sequestro a carico del ricorrente della somma di euro 331.000, corrispondente all'intero ammontare delle somme scambiate, ed in ultima analisi alle vincite lecitamente conseguite, è del tutto illegittimo, oltre che del tutto sproporzionato, come si ricava anche dal raffronto con il sequestro eseguito nei 2 tconfronti del corruttore, limitato all'esigua somma di 2.100,00 euro, corrispondente, secondo l'accusa, al prezzo della corruzione. 2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti violazione di legge in ordine alla sussistenza della qualifica di "incaricato di pubblico servizio" in capo ad [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha erroneamente fondato il giudizio positivo circa la sussistenza di tale qualifica in ragione della natura parzialmente pubblica del denaro gestito e dell'obbligo di rispettare la normativa antiriciclaggio in capo a [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia svolgeva una attività meramente esecutiva quale quella di cassiere, incaricato del solo cambio di denaro contante in fiches e viceversa. Tale attività non implica alcuna valutazione discrezionale, né potere di controllo sulla regolarità del gioco né funzioni certificative, restando, sotto tale profilo, del tutto neutro l'obbligo di rispettare la normativa antiriciclaggio, comune a molteplici figure di professionisti e inidoneo, di per sé, a comportare l'automatica attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio. Né vale, in senso contrario, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio alla figura del cartaio di una casa da gioco, le cui mansioni sono affatto differenti ed implicano un coefficiente di autonomia certificativa - sia pure con valenza interna - con riguardo alla attestazione di integrità e conformità alle regole degli strumenti di gioco che è, invece, estraneo al ruolo di cassiere, assimilabile piuttosto alla figura dell'addetto alla biglietteria ferroviaria, esclusa dal novero degli incaricati di pubblico servizio. 3. Il ricorso è tardivo e va dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata, depositata il 28/01/2024, risulta notificata nella stessa data del 28/01/2024 sia all'indagato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia ai difensori di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorso risulta depositato il 17/02/2026, ovvero dopo la scadenza del termine di quindici giorni stabilito, a pena di decadenza, dagli artt. 325 e 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324 cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. 3 P.Q.M
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