CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE IMPERIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di risolvere il conflitto dichiarando la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel corso dell'udienza preliminare in data 18 maggio 2022, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] - chiamato a rispondere del reato tributario di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs., 10 marzo 2000, n. 74, accertato il 29 ottobre 2015 - ha chiesto al Giudice del Tribunale di Torino Sezione dei Giudici per le indagini preliminari di sollevare conflitto di competenza, sull'assunto della contemporanea pendenza davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia di procedimento nei confronti dello stesso imputato per il medesimo fatto,. [OSCURATO:PERSONA] adito, con l'ordinanza indicata nel preambolo ha disposto, in accoglimento della richiesta difensiva, la trasmissione degli atti relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza. 1.1. Il Tribunale di Imperia, davanti al quale è stata fissata l'udienza preliminare per il giorno 20 aprile 2022, destinatario della la comunicazione disposta dal giudice confliggente a mente dell'art. 31 cod. proc. pen., non ha formulato osservazioni. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 di. n. 137/2020 in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarata la competenza del G.u.p. del Tribunale di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza del conflitto denunciato va, in primo luogo, esaminata la descrizione delle imputazioni elevate a carico di [OSCURATO:PERSONA] nei due procedimenti pendenti davanti a giudici diversi onde valutare se ci si trovi o meno davanti a un fatto "identico", che, come noto, sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799). 1.1. Dal raffronto delle imputazioni contenute nelle richieste di rinvio a giudizio formulate da Procuratore della Repubblica Torino e dal Procuratore della Repubblica di Imperia si evince con chiarezza, nonostante l'apparente diverso luogo di consumazione (Torino e Imperia), l'identità della condotta illecita relativa alla indebita compensazione, atteso che entrambi è contestata la violazione della stessa norma incriminatrice (art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000) e la stessa condotta materiale (omesso versamento„ di imposte dovute per l'anno 2015, mediante utilizzazione in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs., 9 luglio 1997, n. 241 di crediti inesistenti per un importo di 90.939,37). 2. E' pacifico che in caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del ne bis in idem (che opera, viceversa, fra giudici appartenenti alla medesima sede giudiziaria), in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, da risolversi ad iniziativa delle parti o d'ufficio, al fine di prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati (Sez. 5, n. 10037 del 19/1/2017, Catapa o, 2 5((ì Rv. 269422 - 01, che ha condivisibilmente precisato che, diversamente ragionando, si finirebbe per infrangere il complesso sistema procedurale apprestato dal legislatore per la salvaguardia degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, sostituendolo - arbitrariamente - con quello della priorità della procedura; vedi, sul ricorso alla denuncia di conflitto al fine di prevenire contrasto tra giudicati, Sez. 1, n. 26829 del 15/4/2011, Confl. comp. in proc. Consorte e altri, Rv. 250873; più di recente, Sez. 1, n. 31348 del 23/9/2020, Confl. comp. in proc. Mezzoli e altri, Rv. 279801). 3. Il conflitto positivo in questione, effettivamente sussistente per quanto detto va risolto con la concentrazione dei due procedimenti davanti al Tribunale di Torino in funzione di giudice dell'udienza preliminare. Non essendo possibile determinare con certezza il luogo in cui il contestato reato istantaneo si è consumato atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale e non essendo neanche applicabile il criterio previsto dall'art. 8 cod. proc. pen., deve farsi riferimento al criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019, dep. 2020, Magnozzi, Rv. 278597 - 01; Sez. 3, n. 13610 del 14/02/2019, Clementi, Rv. 275901 - 01). Nel caso in verifica il luogo di accertamento dell'illecito fiscale, sulla base degli atti presenti nel fascicolo processuale pendente presso l'ufficio giudiziario che ha sollevato il conflitto ed in assenza di diverse indicazioni da parte del Tribunale di Imperia, va individuato in Torino. 4. Tanto posto, va dichiarata, la competenza del Tribunale di Torino sezione Giudice delle indagini preliminari, al quale, pertanto, vanno trasmessi gli atti per la prosecuzione del giudizio. Seguono le comunicazioni di cui all'articolo 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.i.p. del Tribunale di Torino, cui dispone tr