CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 dicembre 2023
Cassazione n. 33689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Misure di Prevenzione, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale (sentenza n. 8766 del 2023), ha annullato il decreto applicativo della misura della sorveglianza speciale per la durata di anni uno e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011. Il proposto era stato ritenuto portatore di pericolosità sociale generica, perché, per la condotta ed il tenore di vita, si era considerato che vivesse di fatto, abitualmente ed anche in parte, con i proventi di attività delittuose. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Potenza, deducendo un unico motivo di censura con cui denuncia l'omessa analisi delle molte e specifiche produzioni dell'ufficio di Procura, depositate nel giudizio di rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dalla Corte d'Appello (pagg. 3-5 del ricorso), e soprattutto l'assenza di motivazione o comunque la motivazione apparente su tali nuovi elementi portati all'attenzione del giudice del rinvio; il provvedimento impugnato sarebbe apodittico e privo di alcun riferimento al contenuto delle produzioni stesse. In particolare, il ricorrente evidenzia come non sia comprensibile la ragione per cui l'intensa serie di gravi condotte criminose racchiuse in un arco temporale apprezzabile (2019-2020) non sia stata ritenuta sintomatica della loro abitualità ai fini della pericolosità sociale, tenuto conto anche della palese natura lucrogenetica delle stesse, che rappresenta l'evidente capacità del proposto di trarre da esse fonte sistematica dei propri bisogni ed esigenze di vita. 3. L'Avvocato Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato in accoglimento del ricorso, segnalando con ampie ragioni argomentative la carenza e l'apparenza della motivazione del decreto d'appello, nonché gli orientamenti della Corte di legittimità che impongono l'annullamento nel caso di specie. 3.1. La difesa del proposto ha depositato memoria ed allegati, con i quali chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2 ma 1.1. La Corte di cassazione ha annullato l'originario decreto, ritenendo fondati tutti i motivi di ricorso e, in particolare, il primo di essi, attraverso il quale la difesa aveva dubitato della dimostrazione della necessaria generazione di profitti dai delitti commessi abitualmente dal proposto. La sentenza di annullamento con rinvio ha evidenziato che, dall'esame dei procedimenti a carico del proposto, "per i quali non sono state applicate misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio, relativi a reati non tutti poi riscontrati esattamente come da deduzioni difensive riportate, non emergono elementi dimostrativi della necessaria generazione di profitti da delitti commessi abitualmente che dovrebbe essere alla base della misura applicata". 2. Il vincolo di rinvio, alla luce di quanto sintetizzato nel precedente paragrafo, comprende il giudizio sulla pericolosità del proposto, in ordine al quale è possibile utilizzare ulteriori elementi cognitivi, poichè in tema di misure di prevenzione, nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale da parte della Corte di cassazione, è preclusa la deduzione delle sole questioni diverse da quelle cui si riferisce la pronunzia rescindente e che non presentino con essa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica (Sez. 6, n. 40438 del 19/9/2023, Cena, Rv. 285352; vedi anche, in tema, Sez. 2, n. 2405 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rrv. 280518). Viceversa, nel procedimento di prevenzione, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, non è precluso al giudice di appello l'esame d'ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere l'attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento (ex multis: Sez. 5, n. 48095 del 18/10/2019, Tocchio, Rv. 278038; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175; Sez. 1, n. 19995 del 30/01/2013, Masotina, Rv. 256159) e non è impedita la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura precedentemente rigettata, nel caso in cui siano sopravvenuti elementi nuovi, che addirittura possono consistere anche in modifiche normative (v. Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585). In generale, nel giudizio d'appello in materia di misure di prevenzione possono essere utilizzati nuovi elementi probatori, preesistenti o sopravvenuti, introdotti anche dal pubblico ministero, purché nell'ambito del "devolutum" e nel rispetto del principio del contraddittorio (Sez. 5, n. 5749 del 23/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282780), come avvenuto nel caso di specie. Come ha osservato acutamente l'Avvocato Generale, nelle misure di prevenzione, ogni preclusione processuale, compresa quella del giudicato, va a fronteggiare lo specimen decisorio che opera "rebus sic stantibus", sicché, di volta in volta, non è impedita la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi (anche al giudicato), ma ()(1(11\-. non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (cfr. Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Rv. 245176, sia pure in diversa fattispecie). 3. Valutata positivamente, quindi, la possibilità di esaminare le ricadute di nuovi elementi di fatto incidenti sul giudizio di pericolosità, va condotta l'analisi della motivazione del provvedimento impugnato, per verificarne la tenuta rispetto alle osservazioni del ricorrente. Ebbene, effettivamente la struttura argomentativa del provvedimento impugnato si rivela soltanto apparente, poiché si limita ad elencare le nuove notizie acquisite dall'ufficio di Procura e dalla difesa, senza confrontarsi con il loro contenuto, mentre rimane in controluce e risulta sostanzialmente oscura quale ragione che abbia condotto i giudici alla non conferma della misura di prevenzione ordinata dal Tribunale. La motivazione apparente rientra, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte regolatrice, nell'ipotesi di vizio di violazione di legge, accanto all'assenza totale della motivazione (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246). Nel merito, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che possono costituire presupposto della misura della sorveglianza speciale i soli delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 21513 del 09/04/201, Coluccia, Rv. 275737). Nel caso di specie, la Corte di merito - dopo aver esaminato l'originario materiale indiziario perimetrato dalla sentenza rescindente ed aver escluso argomentativamente (con conclusione del tutto ragionata) che esso non deponesse univocamente per una pericolosità sociale del proposto sotto il profilo del sistematico approvvigionamento illecito - si limita ad esporre il 'nuovo' materiale prodotto dalle parti (pagg. 8-9), optando per assertive affermazioni riguardo all'insufficiente dimostrazione che questi viva dei proventi delle attività illecite. Se la mera constatazione del decreto di prevenzione relativa al fatto che il proposto ha commesso reati nell'arco di due anni (dal 2019 al 2020) intendeva affermare che quelle uniche condotte - peraltro relative ai delitti di coltivazione di sostanze stupefacenti e di estorsione, dal carattere tipicamente lucrogenetico - costituivano un troppo breve lasso temporale di vita dedita al delitto, tale argomento della Corte d'Appello è rimasto tra le pieghe delle poche parole utilizzate, di talchè si impone una valutazione del materiale ulteriore depositato nel giudizio di rinvio dal Procuratore Generale e dalla difesa, per superare il grave deficit motivazionale. E ciò, beninteso, senza che sia possibile prospettare, da parte del Collegio, gli esiti della valutazione mancante degli elementi di fatto, che avrebbe dovuto essere il fulcro della O Ui verifica del giudice d'appello della prevenzione e che dovrà essere l'oggetto del giudizio di rinvio, in concreto e con esame specifico. 3.1. Si precisa, infine, che, in tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte d'Appello, per la natura del provvedimento censurato, gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla stessa sezione che lo ha adottato, sia pur in diversa composizione collegiale, Per l'incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione (Sez. 5, n. 19426 del 20/4/2021, Mastrolia, Rv. 281253). P. Q. M. Annulla il provvedim