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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 34818/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 201 26 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ; –intimato – Oggetto:litisconsorzio necessario avverso la sentenza n. 75 26 / 2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 6 . 9 .20 21 , non notificata ; nonché sulricorso iscritto al n. 201 29 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. ; –intimata – avverso la sentenza n. 75 28 / 2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 6 . 9 .20 21 , non notificata ; nonché sulricorso iscritto al n. 20135 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ; –intimato – avverso la sentenza n. 7557 / 202 1 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 6 . 9 .20 2 1 , non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevatoche: Contre sentenz e della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia venivano rigettat i altrettanti appell i proposto da ll’Agenzia delle Entrateavverso l e sentenz e della [OSCURATO:PERSONA] di Catania n n . 2008, 2001, 2010/12/2015 con l e qual i era stato accoltoil ricorso , rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], della società ALBATROSdi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] qualesocio della società , contro gli avvis i di accertamento numero nn.RJ802A300984/2007 e RJ802A301083/2007 notificat i per IVA e IRAPil primo e per IRPEF e addizionali da redditi di partecipazione relativiall’anno di imposta 2001 .

Nelle sentenz e impugnat e si legge che le riprese traevano origine dalla contestazione da parte dell’Agenzia, fondata sulla scrittura privatadel 14.02.2000 registrata il 3/3/2000 al n. 3365 dell'Ufficio RegistroAtti Civili di Catania .

C on tale atto la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato un contratto di locazione ad uso di abitazione, ai sensi dell'art. 11 legge n.359 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’immobile di cui era proprietaria con la società Silverplater di [OSCURATO:PERSONA] C S. a . s .

In considerazione del fatto che entrambe le società svolgevano la medesima attività (ristorante, pizzeria, trattorie, osterie e birrerie con cucina) , l'Amministrazione finanziaria riteneva che l'immobile oggetto del contrattodi locazione fosse per sua principale ed intrinseca natura strumentale all'attività svolta .

P ertanto , concludeva che il provento derivantedalla sua locazione costituisse per la società [OSCURATO:SOCIETA]. reddito d'impresa che doveva essere dichiarato fiscalmente .

Dall’accertamento derivavano tre distinti avvisi,uno per la rettificazione del reddito della società di persone, notificato,oltre che alla società, anche ai due soci [OSCURATO:PERSONA] eAdele D’Arrigo, e uno per ciascun o dei due soci a titolo di ripresa permaggior reddito da partecipazione, impugnati con cinque distinti ricorsi.

Il giudice di prime cure accoglieva i ricors i introduttivi , per insussistenzadel maggior reddito in capo a lla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , con contestuale annullamento de gli avvisidi accertamento.

Ilgiudice d’appello, pur riconoscendo nella fattispecie i presupposti per il litisconsorzio necessario tra società e soci, non disponeva la riunione e decideva separatamente su gli appell i , confermando l e decisionidi primo grado.

Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidatoa cinque motiv i in ciascun ricors o , mentre i contribuent i sono rimastiintimati.

Consideratoche: Pregiudizialmente dev’essere disposta la riunione ex art.274 cod. proc. civ. dei processi più recenti iscritti agli RGNN. 20129/2022 e 20135/2022 a quello più risalente iscritto all’RGN. 20126/2022 in presenzadi litisconsorzio necessario tra ricorsi relativi a riprese per II.DD.e IVA dipendenti dal medesimo accertamento nei confronti di unasocietà di persone e dei soci e, per la medesima ragione, i ricorsi riunitidevono essere rinviat i a nuovo ruolo per trattazione congiunta conil ricorso iscritto all’RGN 23159/20 2 2 pendente tra l’Agenzia e la sociaAdele D’Arrigo ; P.Q.M.

LaCorte: riuniscei processi iscritti agli RGNN. 20129/2022 e 20135/2022 alprocesso iscritto all’RGN. 20126/2022 ; rinviaa nuovo ru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 201 26 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ; –intimato – Oggetto:litisconsorzio necessario avverso la sentenza n. 75 26 / 2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 6 . 9 .20 21 , non notificata ; nonché sulricorso iscritto al n. 201 29 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. ; –intimata – avverso la sentenza n. 75 28 / 2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 6 . 9 .20 21 , non notificata ; nonché sulricorso iscritto al n. 20135 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ; –intimato – avverso la sentenza n. 7557 / 202 1 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 6 . 9 .20 2 1 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevatoche: Contre sentenz e della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia venivano rigettat i altrettanti appell i proposto da ll’Agenzia delle Entrateavverso l e sentenz e della [OSCURATO:PERSONA] di Catania n n . 2008, 2001, 2010/12/2015 con l e qual i era stato accoltoil ricorso , rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], della società ALBATROSdi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] qualesocio della società , contro gli avvis i di accertamento numero nn.RJ802A300984/2007 e RJ802A301083/2007 notificat i per IVA e IRAPil primo e per IRPEF e addizionali da redditi di partecipazione relativiall’anno di imposta 2001 . Nelle sentenz e impugnat e si legge che le riprese traevano origine dalla contestazione da parte dell’Agenzia, fondata sulla scrittura privatadel 14.02.2000 registrata il 3/3/2000 al n. 3365 dell'Ufficio RegistroAtti Civili di Catania . C on tale atto la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato un contratto di locazione ad uso di abitazione, ai sensi dell'art. 11 legge n.359 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’immobile di cui era proprietaria con la società Silverplater di [OSCURATO:PERSONA] C S. a . s . In considerazione del fatto che entrambe le società svolgevano la medesima attività (ristorante, pizzeria, trattorie, osterie e birrerie con cucina) , l'Amministrazione finanziaria riteneva che l'immobile oggetto del contrattodi locazione fosse per sua principale ed intrinseca natura strumentale all'attività svolta . P ertanto , concludeva che il provento derivantedalla sua locazione costituisse per la società [OSCURATO:SOCIETA]. reddito d'impresa che doveva essere dichiarato fiscalmente . Dall’accertamento derivavano tre distinti avvisi,uno per la rettificazione del reddito della società di persone, notificato,oltre che alla società, anche ai due soci [OSCURATO:PERSONA] eAdele D’Arrigo, e uno per ciascun o dei due soci a titolo di ripresa permaggior reddito da partecipazione, impugnati con cinque distinti ricorsi. Il giudice di prime cure accoglieva i ricors i introduttivi , per insussistenzadel maggior reddito in capo a lla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , con contestuale annullamento de gli avvisidi accertamento. Ilgiudice d’appello, pur riconoscendo nella fattispecie i presupposti per il litisconsorzio necessario tra società e soci, non disponeva la riunione e decideva separatamente su gli appell i , confermando l e decisionidi primo grado. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidatoa cinque motiv i in ciascun ricors o , mentre i contribuent i sono rimastiintimati. Consideratoche: Pregiudizialmente dev’essere disposta la riunione ex art.274 cod. proc. civ. dei processi più recenti iscritti agli RGNN. 20129/2022 e 20135/2022 a quello più risalente iscritto all’RGN. 20126/2022 in presenzadi litisconsorzio necessario tra ricorsi relativi a riprese per II.DD.e IVA dipendenti dal medesimo accertamento nei confronti di unasocietà di persone e dei soci e, per la medesima ragione, i ricorsi riunitidevono essere rinviat i a nuovo ruolo per trattazione congiunta conil ricorso iscritto all’RGN 23159/20 2 2 pendente tra l’Agenzia e la sociaAdele D’Arrigo ; P.Q.M. LaCorte: riuniscei processi iscritti agli RGNN. 20129/2022 e 20135/2022 alprocesso iscritto all’RGN. 20126/2022 ; rinviaa nuovo ru
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