Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 12475/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20606/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni 110 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 84 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con memoria - avverso la sentenza n. 7984/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 8 gennaio 2003 i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - proprietari di un immobile sito in Latina, località [OSCURATO:PERSONA] (ex podere 216), per averlo acquistato con atto notarile 18/01/1983 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ottenevano atto di co ncessione in sanatoria n. 83/c relativo all'immobile sito in zona H rurale strada Lunga ex pod.

216. Dal 1990, [OSCURATO:PERSONA], fratello di Fiorella e cognato di [OSCURATO:PERSONA], usufruiva gratuitamente di una parte dell’immobile, e precisamente dei vani collocati al primo piano. 2.Nel 2004 i coniugi Severin-Fani convenivano [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Latina, esponendo che il convenuto era comodatario dell'immobile e chiedendo che, risolto il contratto di comodato, il convenuto fosse condannato al rilascio dell'appartamento sito al primo piano dell’immobile di loro proprietà.

Si costituiva il Ricchi, contestando l'esistenza di qualsivoglia contratto di comodato, sostenendo di aver acquistato il fondo, sul quale aveva realizzato a proprie cure e spese l'appartamento che aveva sempre abitato con il proprio nucleo familiare, contribuendo anche con l'aiuto del padre alla costruzione dell'immobile di proprietà dei ricorrenti.

Pertanto, in via riconvenzionale, chiedeva fosse dichiarata l'intervenuta usucapione del bene e, in via gradata, la condanna dei ricorrenti al rimborso di qualsivoglia spesa sostenuta per la realizzazione dell'immobile.

La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti; l’interrogatorio formale delle parti; l’audizione dei testi ammessi ed una consulenza tecnica d’ufficio diretta a quantificare l'entità ed il valore delle opere realizzate dallo stesso Ricchi.

Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1532/2015: -respingeva la domanda di risoluzione del contratto di comodato e la domanda di condanna al rilascio dell'immobile per cui è causa, proposte dai coniugi Severin-Ricchi; -respingeva le domande riconvenzionali, avanzate in via principale ed in via subordinata dal Ricchi; -in parziale accoglimento della domanda svolta in via ulteriormente gradata da quest’ultimo ne accertava il diritto al pagamento, da parte degli attori, di un indennizzo corrispondente al valore dei materiali e al prezzo della mano d'opera impiegati nella costruzione del piano primo dell'immobile oggetto di causa, nei termini di cui in motivazione; ma, dato atto dell'indeterminabilità dell’ammontare di detto indennizzo, dichiarava l'inammissibilità della domanda, formulata dal convenuto, di condanna degli attori al pagamento dell’indennizzo; -compensava le spese di lite e poneva definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c. t. u. in ragione di un mezzo ciascuna; rigettava la domanda ex art. 96 c.p. c. avanzata da pane attrice. 3.Avverso tale decisione i coniugi Severin-Ricchi proponevano gravame innanzi alla Corte di Appello di Roma, articolando vari motivi: -con il primo lamentavano il mancato accoglimento della domanda di cessazione del comodato e di rilascio dell’immobile, mentre -con i motivi dalla lettera b) alla lettera f) chiedevano la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del convenuto al pagamento dell’indennizzo corrispondente al valore dei materiali e al prezzo della mano d’opera impiegati nella costruzione del primo piano dell’immobile per cui era causa.

Si costituiva tempestivamente [OSCURATO:PERSONA], il quale: -in via principale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specifici motivi e comunque la sua infondatezza, in quanto: a) non vi era mai stata consegna del bene da una parte all’altra e non vi era mai stato accordo tra le parti per un godimento del bene a tempo determinato, ragion per cui non poteva ritenersi intervenuto alcun contratto di comodato; b) su tali specifici punti parte attorea non aveva fornito alcuna prova durante il giudizio di primo grado; -in via riconvenzionale, insisteva nella domanda di usucapione (non accolta in primo grado); - in via ulteriormente gradata chiedeva che gli appellanti fossero condannati al pagamento, in suo favore, dell’indennizzo come determinato dal ctu, oltre interessi e rivalutazione, contestualmente al rilascio dell’appartamento entro congruo assegnando termine.

La Corte territoriale, con sentenza n. 7984/2018: - in accoglimento dell’appell o principale proposto dai coniugi Serverin-Fani, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, accertata la cessazione del comodato, condannava il Ricchi a rilasciare senza dilazione agli appellanti, libero e vuoto da persone e cose, l'immobile per cui era causa e rigettava la domanda del Ricchi per il riconoscimento dell’indennizzo; -dichiarava improcedibile l’appello incidentale proposto da quest’ultimo; -dichiarava interamente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.4.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati hanno resistito con controricorso, corredato da memoria, nel quale, alle pp. 5-16, hanno riportato alcuni brani dell’atto di appello, per evidenziare che la Corte territoriale aveva correttamente dichiarato l’ammissibilità della loro impugnazione.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.

Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi

1.1. Con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 342-434 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, nonostante l’eccezione difensiva: ha ritenuto ammissibile l’appello senza farsi carico di indicare e di valutare specificatamente i motivi; ha ritenuto la sussistenza di un contratto di comodato, senza indicarne i presupposti di fatto e di diritto; ha riformato integralmente la sentenza emessa ad esito del giudizio di primo grado dal Tribunale di Latina, senza indicarne le ragioni.

Si duole che, nel caso di specie, viene in rilievo una chiara ipotesi di irriducibile contrasto tra le diverse parti della “motivazione” della decisione impugnata, che in tal modo si rivela soltanto formalmente tale, ma in realtà apparente e come tale inidonea a integrare il requisito minimo della decisione previsto dall’art. 132 c.p.c.

1.2. Con il secondo motivo , parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 436 terzo comma c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto improcedibile la domanda di usucapione e della domanda intesa ad ottenere “la condanna al pagamento dell’indennizzo, in luogo dell’accoglimento della stessa domanda condizionato al rilascio dell’appartamento entro un congruo termine da assegnarsi”.

Quanto alla domanda relativa all’indennizzo, rileva che: a) egli, nel giudizio di primo grado, aveva richiesto di condannare gli attori alla restituzione di ogni e qualsivoglia spesa ed altro sostenuta per la realizzazione dei beni di cui trattasi, ivi compreso mano d’opera, materiali impiegati, impianti, servizi realizzati e quanto altro attinente alla costruzione e formazione dei beni stessi, con nomina di ctu anche al fine di determinare il valore di detti beni all’epoca della loro realizzazione e ad oggi, con indicazione del valore di mercato degli stessi sempre ad oggi; b) il giudice di primo grado aveva riconosciuto il suo diritto “all’indennità commisurata al valore dei materiali e della mano d’opera resa necessaria per la costruzione dell’appartamento al primo piano oggetto di causa sorto con la ritenzione dell’opera implicitamente operata dagli attori, non opponendosi alla incorporazione ai sensi dell’art. 936 c.c.”; c) egli, essendo stata accolta la sua domanda, non poteva e non doveva fare appello incidentale, ma si era limitato a richiedere esclusivamente e sostanzialmente di non subordinare il pagamento al rilascio dell’immobile.

Quanto invece alla domanda di usucapione, rileva che la Corte è erroneamente pervenuta ad una dichiarazione di inammissibilità per mancata notifica della comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale di usucapione, in quanto: a) nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancata notificazione dell’appello incidentale può portare alla decadenza solo se “l’appellante principale non sia comparso all’udienza di discussione”, circostanza questa che nel caso di specie non si era verificata, essendo stato sempre presente in udienza l’appellante; b) secondo la normativa ordinaria, applicabile in quanto compatibile, la notifica dell’appello incidentale è prevista soltanto per le parti non costituite (e non anche per l’appellante principale, sempre che l’appellato non si sia costituito oltre il termine di giorni dieci previsto dall’art. 436 c.p.c.).

1.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1803 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e per omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, attingendo alla sua “fervida fantasia interpretativa” (e non, come avrebbe dovuto, al ricorso introduttivo o ai motivi di gravame) ha affermato in via presuntiva la sussistenza dei presupposti del contratto di comodato ed ha ritenuto ammissibile l’appello della controparte nonostante la sua estrema genericità.

Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la stessa controparte aveva riconosciuto l’avvenuta realizzazione dell’immobile a sue cure e spese (note 9 gennaio 2015, p. 3): ribadisce di essere sempre rimasto nella disponibilità dell’immobile sia nel corso della sua realizzazione che una volta terminato quale abitazione; osserva che, per affermare la esistenza di un comodato, avrebbe dovuto essere provata la precedente disponibilità (detenzione o possesso a qualunque titolo) dell’immobile in capo ai coniugi Severin-Ricchi e la successiva consegna a lui, mentre tale prova non era stata data e neppure era stata richiesta; osserva che il requisito della gratuità è destinato a venire meno quando il vantaggio conseguito dal comodatario “si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione”, come per l’appunto era avvenuto nella specie; richiama a sostegno del suo assunto i principi affermati da questa Corte nella ordinanza n. 1039 del 2019; sottolinea che nell’atto di appello erano stati indicati i principi giurisprudenziali che governano il comodato (principi che erano stati applicati dal giudice di primo grado), ma non vi è un solo motivo avverso la sentenza di primo grado che indichi le doglianze ai principi di diritto ed alle valutazioni di fatto in detta sentenza rispettivamente richiamati e svolte; insiste nel sostenere che la corte territoriale, se avesse adeguatamente letto ed esaminato le deposizioni testimoniali e la documentazione prodotta, avrebbe confermato la sentenza di primo grado (che aveva escluso la sussistenza del contratto di comodato, per difetto dell’accordo delle parti e per difetto della consegna del bene, che era stato sempre nel suo pieno ed esclusivo possesso). 1.4 Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile nella parte in cui la corte territoriale non ha fondato il proprio convincimento sull’esame e sulla valutazione di tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio, dando conto in motivazione di aver valutato tutti gli elementi decisivi ed enunciando le ragioni della preferenza accordata all’uno piuttosto che all’altro.

Osserva che il principio del libero convincimento esime il giudice di merito dall’ossequio alle regole di prova legale (nel senso che egli è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento le prove e di considerare soltanto alcune di esse tralasciandone altre), ma non lo esime dal rispetto dei criteri di razionalità, ragionevolezza, coerenza e correttezza logica: in altri termini, la valutazione della prova deve essere sì libera, ma ciò non significa che possa essere soggettiva ed arbitraria.

Si duole che la corte territoriale, nel caso di specie, da un lato, non ha enunciato i motivi per i quali ha ritenuto alcune prove credibili e inattendibili le altre; e, dall’altro, ha giustificato il proprio convincimento facendo riferimento ad alcuni elementi di prova presuntiva senza far cenno alle deposizioni dei testi (che avevano tutti confermato di aver visto lui ed il padre lavorare nella realizzazione del fabbricato) e senza far cenno alla documentazione prodotta (ricevute di acquisto e di pagamento dei materiali, sottoscritte da lui; nonché il condono, sempre pagato e sottoscritto da lui).

In definitiva, secondo il ricorrente, la corte territoriale ha errato nel ritenere sussistente un contratto di comodato, trattandosi di un fabbricato che era stato costruito a sue cure e a sue spese e che era stato sempre da lui detenuto, posseduto ed abitato.

E, quand’anche si volesse ritenere sussistente il comodato, ha errato nell’escludere il suo diritto all’indennità commisurata al valore dei materiali e della mano d’opera resa necessaria per la costruzione dell’appartamento sito al primo piano. 1.5 Con il quinto ed ultimo motivo , infine, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1810 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che “non essendo convenuto un termine ed essendovi stata richiesta di restituzione, va dichiarata la cessazione del comodato e condannato l’appellato al rilascio, in accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti in primo grado”.Rileva che la corte territoriale, affermando quanto sopra, non ha applicato i principi di diritto affermati da questa Corte nella ordinanza n. 9796 del 2019.

Osserva che nel caso di specie i coniugi Severin-Ricchi non soltanto non avevano neppure formulato alcuna specifica e formale richiesta di pronuncia di rilascio per detenzione senza titolo, ma non avevano neanche adombrato la “necessità di utilizzazione dell’immobile”.

2. I motivi primo, terzo, quarto e quinto – che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente –sono fondati nei termini di seguito indicati.

2.1. Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale –dopo aver osservato (p. 3) che si era formato il giudicato sul rigetto delle domande proposte dal Ricchi in via riconvenzionale (quella di accertamento di proprietà e quella di usucapione) e dopo aver ritenuto ammissibile l’appello principale, così rigettando l’eccezione del Ricchi –ha ritenuto fondato il primo motivo di appello (pp. 4 - 5), in quanto la prova della consegna può desumersi anche in via presuntiva e nella specie poteva ragionevolmente presumersi che l’ingresso dell’appellato nell’immobile fosse avvenuto con il consenso del proprietario e a titolo di mera ospitalità ovvero di comodato gratuito , ed ha ritenuto fondati gli altri motivi (pp. 5-7), in quanto, ad esito di una rivalutazione del materiale istruttorio, ha ritenuto che il Ricchi non aveva provato il diritto di credito azionato ex art. 936 c.c.

Orbene, tanto statuendo, la corte territoriale ha integralmente riformato la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui quest’ultimo aveva ritenuto che nella fattispecie in esame non era configurabile tra le parti un contratto di comodato.2.2.

Sennonché, la sussistenza di tale contratto, dai giudici di appello, è stata affermata non ad esito di una articolata quanto dovuta disamina del materiale istruttorio, testimoniale e documentale, complessivamente acquisito, e neppure sulla base della specifica indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della decisione, ma sulla base di illazioni meramente assertive, che, nel non dare ragione della totale difformità rispetto al dictum contenuto nella sentenza di primo grado, non consentono di ritenere assolto l’obbligo motivazionale.

Occorre aggiungere che gli elementi presuntivi addotti dalla corte territoriale non si ritrovano né nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado né in quello introduttivo del giudizio di appello.

In particolare, nella domanda introduttiva non si ritrova accenno ad una ragionevole presunzione di consegna, di consenso e di ospitalità e neppure si ritrova alcuna contestazione della decisiva circostanza della costruzione del fabbricato a cura e spese dell’odierno ricorrente.

Orbene, al giudice di merito è senza dubbio rimessa la valutazione del materiale istruttorio, ma detta valutazione non può avvenire “a sorpresa” sulla base di elementi sui quali le parti non hanno avuto la possibilità di svolgere le rispettive difese.

Ed ancora, occorre considerare che la corte territoriale, quand’anche avesse correttamente ritenuto provata per presunzione la consegna dell’immobile, applicando i principi di diritto affermati da consolidata giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dal ricorrente, avrebbe dovuto indicare gli elementi di fatto (i.e.i fatti indiziari certi) in base ai quali ha ritenuto provata la precedente disponibilità o possesso o detenzione dell’immobile stesso in capo ai coniugi Severin-Ricchi, che detta consegna avrebbero in ipotesi effettuato.

Così come la corte territoriale, quand’anche avesse correttamente ritenuto sussistente un contratto di comodato, avrebbe dovuto indicare gli elementi in base ai quali ha ritenuto non provato il diritto dell’odierno ricorrente a vedersi riconoscere l’indennità richiesta per il costo dei materiali e della mano d’opera necessaria per la costruzione dell’appartamento per cui è causa, del quale ha pagato anche il condono.

Sennonché detti elementi non si ritrovano indicati in motivazione.

Infine, se è vero che il legislatore, per effetto di quanto previsto dall’art. 1810 c.c. , ha inteso ricomprendere nello schema del comodato tipico anche la fattispecie caratterizzata dalla mancata determinazione di una durata, è altrettanto vero che questa Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica ad essa affidata, ha già avuto modo di osservare in più occasioni che l’apposizione di un termine, espresso o tacito, in vista del quale l’obbligo di restituzione possa trovare modo di essere adempiuto, costituisce un requisito imprescindibile del modello negoziale messo a punto dal codice civile: invero, un godimento che si prolunga nel tempo senza l’indicazione di un termine finale (sia pure correlato ad un evento, che certo nell’an, sia incerto nel quando) si pone in contrasto, da un lato, con i principi generali in tema di contratti di durata senza prefissione di un termine di scadenza, per i quali è normalmente previsto il recesso ad nutum; e, dall’altro, con il carattere di gratuità del negozio, che mal si concilia con un sacrificio illimitato del comodante, finendo così da un punto di vista sistematico con il ricondurre il comodato tra gli atti atipici di liberalità.

Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte ha altresì ritenuto astrattamente configurabili, accanto al modello legale, anche figure atipiche di comodato che, in considerazione della meritevolezza degli interessi perseguiti, sono da considerarsi legittima esplicazione dell’autonomia negoziale dei privati (art. 1322 c.c.), ma, nel caso di comodato che abbia ad oggetto un bene immobile, è consolidata nel richiedere che, quanto meno, le parti abbiano previsto la restituzione dell’immobile nel caso in cui il comodante ne abbia necessità.

Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale non ha fatto buon governo dei suddetti principi di diritto, in quanto ha disposto l’immediato rilascio dell’immobile, senza tuttavia farsi carico di indicare che i coniugi Severin-Ricchi avevano dedotto e provato la loro necessità di utilizzazione dell’immobile (indicazione, peraltro, in alcun modo emersa dagli atti di causa).

3. Per le ragioni che precedono, i motivi in esame vanno accolti per quanto di ragione e, assorbito il motivo secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Cortedi Appello di Roma, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, per nuovo esame alla luce di quanto sopra esposto.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte: - accoglie i motivi primo, terzo, quarto e quinto per quanto di ragione, assorbito il motivo s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20606/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni 110 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 84 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con memoria - avverso la sentenza n. 7984/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 8 gennaio 2003 i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - proprietari di un immobile sito in Latina, località [OSCURATO:PERSONA] (ex podere 216), per averlo acquistato con atto notarile 18/01/1983 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ottenevano atto di co ncessione in sanatoria n. 83/c relativo all'immobile sito in zona H rurale strada Lunga ex pod. 216. Dal 1990, [OSCURATO:PERSONA], fratello di Fiorella e cognato di [OSCURATO:PERSONA], usufruiva gratuitamente di una parte dell’immobile, e precisamente dei vani collocati al primo piano. 2.Nel 2004 i coniugi Severin-Fani convenivano [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Latina, esponendo che il convenuto era comodatario dell'immobile e chiedendo che, risolto il contratto di comodato, il convenuto fosse condannato al rilascio dell'appartamento sito al primo piano dell’immobile di loro proprietà. Si costituiva il Ricchi, contestando l'esistenza di qualsivoglia contratto di comodato, sostenendo di aver acquistato il fondo, sul quale aveva realizzato a proprie cure e spese l'appartamento che aveva sempre abitato con il proprio nucleo familiare, contribuendo anche con l'aiuto del padre alla costruzione dell'immobile di proprietà dei ricorrenti. Pertanto, in via riconvenzionale, chiedeva fosse dichiarata l'intervenuta usucapione del bene e, in via gradata, la condanna dei ricorrenti al rimborso di qualsivoglia spesa sostenuta per la realizzazione dell'immobile. La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti; l’interrogatorio formale delle parti; l’audizione dei testi ammessi ed una consulenza tecnica d’ufficio diretta a quantificare l'entità ed il valore delle opere realizzate dallo stesso Ricchi. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1532/2015: -respingeva la domanda di risoluzione del contratto di comodato e la domanda di condanna al rilascio dell'immobile per cui è causa, proposte dai coniugi Severin-Ricchi; -respingeva le domande riconvenzionali, avanzate in via principale ed in via subordinata dal Ricchi; -in parziale accoglimento della domanda svolta in via ulteriormente gradata da quest’ultimo ne accertava il diritto al pagamento, da parte degli attori, di un indennizzo corrispondente al valore dei materiali e al prezzo della mano d'opera impiegati nella costruzione del piano primo dell'immobile oggetto di causa, nei termini di cui in motivazione; ma, dato atto dell'indeterminabilità dell’ammontare di detto indennizzo, dichiarava l'inammissibilità della domanda, formulata dal convenuto, di condanna degli attori al pagamento dell’indennizzo; -compensava le spese di lite e poneva definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c. t. u. in ragione di un mezzo ciascuna; rigettava la domanda ex art. 96 c.p. c. avanzata da pane attrice. 3.Avverso tale decisione i coniugi Severin-Ricchi proponevano gravame innanzi alla Corte di Appello di Roma, articolando vari motivi: -con il primo lamentavano il mancato accoglimento della domanda di cessazione del comodato e di rilascio dell’immobile, mentre -con i motivi dalla lettera b) alla lettera f) chiedevano la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del convenuto al pagamento dell’indennizzo corrispondente al valore dei materiali e al prezzo della mano d’opera impiegati nella costruzione del primo piano dell’immobile per cui era causa. Si costituiva tempestivamente [OSCURATO:PERSONA], il quale: -in via principale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specifici motivi e comunque la sua infondatezza, in quanto: a) non vi era mai stata consegna del bene da una parte all’altra e non vi era mai stato accordo tra le parti per un godimento del bene a tempo determinato, ragion per cui non poteva ritenersi intervenuto alcun contratto di comodato; b) su tali specifici punti parte attorea non aveva fornito alcuna prova durante il giudizio di primo grado; -in via riconvenzionale, insisteva nella domanda di usucapione (non accolta in primo grado); - in via ulteriormente gradata chiedeva che gli appellanti fossero condannati al pagamento, in suo favore, dell’indennizzo come determinato dal ctu, oltre interessi e rivalutazione, contestualmente al rilascio dell’appartamento entro congruo assegnando termine. La Corte territoriale, con sentenza n. 7984/2018: - in accoglimento dell’appell o principale proposto dai coniugi Serverin-Fani, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, accertata la cessazione del comodato, condannava il Ricchi a rilasciare senza dilazione agli appellanti, libero e vuoto da persone e cose, l'immobile per cui era causa e rigettava la domanda del Ricchi per il riconoscimento dell’indennizzo; -dichiarava improcedibile l’appello incidentale proposto da quest’ultimo; -dichiarava interamente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.4.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati hanno resistito con controricorso, corredato da memoria, nel quale, alle pp. 5-16, hanno riportato alcuni brani dell’atto di appello, per evidenziare che la Corte territoriale aveva correttamente dichiarato l’ammissibilità della loro impugnazione. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi 1.1. Con il primo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 342-434 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, nonostante l’eccezione difensiva: ha ritenuto ammissibile l’appello senza farsi carico di indicare e di valutare specificatamente i motivi; ha ritenuto la sussistenza di un contratto di comodato, senza indicarne i presupposti di fatto e di diritto; ha riformato integralmente la sentenza emessa ad esito del giudizio di primo grado dal Tribunale di Latina, senza indicarne le ragioni. Si duole che, nel caso di specie, viene in rilievo una chiara ipotesi di irriducibile contrasto tra le diverse parti della “motivazione” della decisione impugnata, che in tal modo si rivela soltanto formalmente tale, ma in realtà apparente e come tale inidonea a integrare il requisito minimo della decisione previsto dall’art. 132 c.p.c. 1.2. Con il secondo motivo , parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 436 terzo comma c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto improcedibile la domanda di usucapione e della domanda intesa ad ottenere “la condanna al pagamento dell’indennizzo, in luogo dell’accoglimento della stessa domanda condizionato al rilascio dell’appartamento entro un congruo termine da assegnarsi”. Quanto alla domanda relativa all’indennizzo, rileva che: a) egli, nel giudizio di primo grado, aveva richiesto di condannare gli attori alla restituzione di ogni e qualsivoglia spesa ed altro sostenuta per la realizzazione dei beni di cui trattasi, ivi compreso mano d’opera, materiali impiegati, impianti, servizi realizzati e quanto altro attinente alla costruzione e formazione dei beni stessi, con nomina di ctu anche al fine di determinare il valore di detti beni all’epoca della loro realizzazione e ad oggi, con indicazione del valore di mercato degli stessi sempre ad oggi; b) il giudice di primo grado aveva riconosciuto il suo diritto “all’indennità commisurata al valore dei materiali e della mano d’opera resa necessaria per la costruzione dell’appartamento al primo piano oggetto di causa sorto con la ritenzione dell’opera implicitamente operata dagli attori, non opponendosi alla incorporazione ai sensi dell’art. 936 c.c.”; c) egli, essendo stata accolta la sua domanda, non poteva e non doveva fare appello incidentale, ma si era limitato a richiedere esclusivamente e sostanzialmente di non subordinare il pagamento al rilascio dell’immobile. Quanto invece alla domanda di usucapione, rileva che la Corte è erroneamente pervenuta ad una dichiarazione di inammissibilità per mancata notifica della comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale di usucapione, in quanto: a) nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancata notificazione dell’appello incidentale può portare alla decadenza solo se “l’appellante principale non sia comparso all’udienza di discussione”, circostanza questa che nel caso di specie non si era verificata, essendo stato sempre presente in udienza l’appellante; b) secondo la normativa ordinaria, applicabile in quanto compatibile, la notifica dell’appello incidentale è prevista soltanto per le parti non costituite (e non anche per l’appellante principale, sempre che l’appellato non si sia costituito oltre il termine di giorni dieci previsto dall’art. 436 c.p.c.). 1.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1803 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e per omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, attingendo alla sua “fervida fantasia interpretativa” (e non, come avrebbe dovuto, al ricorso introduttivo o ai motivi di gravame) ha affermato in via presuntiva la sussistenza dei presupposti del contratto di comodato ed ha ritenuto ammissibile l’appello della controparte nonostante la sua estrema genericità. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la stessa controparte aveva riconosciuto l’avvenuta realizzazione dell’immobile a sue cure e spese (note 9 gennaio 2015, p. 3): ribadisce di essere sempre rimasto nella disponibilità dell’immobile sia nel corso della sua realizzazione che una volta terminato quale abitazione; osserva che, per affermare la esistenza di un comodato, avrebbe dovuto essere provata la precedente disponibilità (detenzione o possesso a qualunque titolo) dell’immobile in capo ai coniugi Severin-Ricchi e la successiva consegna a lui, mentre tale prova non era stata data e neppure era stata richiesta; osserva che il requisito della gratuità è destinato a venire meno quando il vantaggio conseguito dal comodatario “si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione”, come per l’appunto era avvenuto nella specie; richiama a sostegno del suo assunto i principi affermati da questa Corte nella ordinanza n. 1039 del 2019; sottolinea che nell’atto di appello erano stati indicati i principi giurisprudenziali che governano il comodato (principi che erano stati applicati dal giudice di primo grado), ma non vi è un solo motivo avverso la sentenza di primo grado che indichi le doglianze ai principi di diritto ed alle valutazioni di fatto in detta sentenza rispettivamente richiamati e svolte; insiste nel sostenere che la corte territoriale, se avesse adeguatamente letto ed esaminato le deposizioni testimoniali e la documentazione prodotta, avrebbe confermato la sentenza di primo grado (che aveva escluso la sussistenza del contratto di comodato, per difetto dell’accordo delle parti e per difetto della consegna del bene, che era stato sempre nel suo pieno ed esclusivo possesso). 1.4 Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile nella parte in cui la corte territoriale non ha fondato il proprio convincimento sull’esame e sulla valutazione di tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio, dando conto in motivazione di aver valutato tutti gli elementi decisivi ed enunciando le ragioni della preferenza accordata all’uno piuttosto che all’altro. Osserva che il principio del libero convincimento esime il giudice di merito dall’ossequio alle regole di prova legale (nel senso che egli è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento le prove e di considerare soltanto alcune di esse tralasciandone altre), ma non lo esime dal rispetto dei criteri di razionalità, ragionevolezza, coerenza e correttezza logica: in altri termini, la valutazione della prova deve essere sì libera, ma ciò non significa che possa essere soggettiva ed arbitraria. Si duole che la corte territoriale, nel caso di specie, da un lato, non ha enunciato i motivi per i quali ha ritenuto alcune prove credibili e inattendibili le altre; e, dall’altro, ha giustificato il proprio convincimento facendo riferimento ad alcuni elementi di prova presuntiva senza far cenno alle deposizioni dei testi (che avevano tutti confermato di aver visto lui ed il padre lavorare nella realizzazione del fabbricato) e senza far cenno alla documentazione prodotta (ricevute di acquisto e di pagamento dei materiali, sottoscritte da lui; nonché il condono, sempre pagato e sottoscritto da lui). In definitiva, secondo il ricorrente, la corte territoriale ha errato nel ritenere sussistente un contratto di comodato, trattandosi di un fabbricato che era stato costruito a sue cure e a sue spese e che era stato sempre da lui detenuto, posseduto ed abitato. E, quand’anche si volesse ritenere sussistente il comodato, ha errato nell’escludere il suo diritto all’indennità commisurata al valore dei materiali e della mano d’opera resa necessaria per la costruzione dell’appartamento sito al primo piano. 1.5 Con il quinto ed ultimo motivo , infine, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1810 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che “non essendo convenuto un termine ed essendovi stata richiesta di restituzione, va dichiarata la cessazione del comodato e condannato l’appellato al rilascio, in accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti in primo grado”.Rileva che la corte territoriale, affermando quanto sopra, non ha applicato i principi di diritto affermati da questa Corte nella ordinanza n. 9796 del 2019. Osserva che nel caso di specie i coniugi Severin-Ricchi non soltanto non avevano neppure formulato alcuna specifica e formale richiesta di pronuncia di rilascio per detenzione senza titolo, ma non avevano neanche adombrato la “necessità di utilizzazione dell’immobile”. 2. I motivi primo, terzo, quarto e quinto – che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente –sono fondati nei termini di seguito indicati. 2.1. Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale –dopo aver osservato (p. 3) che si era formato il giudicato sul rigetto delle domande proposte dal Ricchi in via riconvenzionale (quella di accertamento di proprietà e quella di usucapione) e dopo aver ritenuto ammissibile l’appello principale, così rigettando l’eccezione del Ricchi –ha ritenuto fondato il primo motivo di appello (pp. 4 - 5), in quanto la prova della consegna può desumersi anche in via presuntiva e nella specie poteva ragionevolmente presumersi che l’ingresso dell’appellato nell’immobile fosse avvenuto con il consenso del proprietario e a titolo di mera ospitalità ovvero di comodato gratuito , ed ha ritenuto fondati gli altri motivi (pp. 5-7), in quanto, ad esito di una rivalutazione del materiale istruttorio, ha ritenuto che il Ricchi non aveva provato il diritto di credito azionato ex art. 936 c.c. Orbene, tanto statuendo, la corte territoriale ha integralmente riformato la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui quest’ultimo aveva ritenuto che nella fattispecie in esame non era configurabile tra le parti un contratto di comodato.2.2. Sennonché, la sussistenza di tale contratto, dai giudici di appello, è stata affermata non ad esito di una articolata quanto dovuta disamina del materiale istruttorio, testimoniale e documentale, complessivamente acquisito, e neppure sulla base della specifica indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della decisione, ma sulla base di illazioni meramente assertive, che, nel non dare ragione della totale difformità rispetto al dictum contenuto nella sentenza di primo grado, non consentono di ritenere assolto l’obbligo motivazionale. Occorre aggiungere che gli elementi presuntivi addotti dalla corte territoriale non si ritrovano né nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado né in quello introduttivo del giudizio di appello. In particolare, nella domanda introduttiva non si ritrova accenno ad una ragionevole presunzione di consegna, di consenso e di ospitalità e neppure si ritrova alcuna contestazione della decisiva circostanza della costruzione del fabbricato a cura e spese dell’odierno ricorrente. Orbene, al giudice di merito è senza dubbio rimessa la valutazione del materiale istruttorio, ma detta valutazione non può avvenire “a sorpresa” sulla base di elementi sui quali le parti non hanno avuto la possibilità di svolgere le rispettive difese. Ed ancora, occorre considerare che la corte territoriale, quand’anche avesse correttamente ritenuto provata per presunzione la consegna dell’immobile, applicando i principi di diritto affermati da consolidata giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dal ricorrente, avrebbe dovuto indicare gli elementi di fatto (i.e.i fatti indiziari certi) in base ai quali ha ritenuto provata la precedente disponibilità o possesso o detenzione dell’immobile stesso in capo ai coniugi Severin-Ricchi, che detta consegna avrebbero in ipotesi effettuato. Così come la corte territoriale, quand’anche avesse correttamente ritenuto sussistente un contratto di comodato, avrebbe dovuto indicare gli elementi in base ai quali ha ritenuto non provato il diritto dell’odierno ricorrente a vedersi riconoscere l’indennità richiesta per il costo dei materiali e della mano d’opera necessaria per la costruzione dell’appartamento per cui è causa, del quale ha pagato anche il condono. Sennonché detti elementi non si ritrovano indicati in motivazione. Infine, se è vero che il legislatore, per effetto di quanto previsto dall’art. 1810 c.c. , ha inteso ricomprendere nello schema del comodato tipico anche la fattispecie caratterizzata dalla mancata determinazione di una durata, è altrettanto vero che questa Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica ad essa affidata, ha già avuto modo di osservare in più occasioni che l’apposizione di un termine, espresso o tacito, in vista del quale l’obbligo di restituzione possa trovare modo di essere adempiuto, costituisce un requisito imprescindibile del modello negoziale messo a punto dal codice civile: invero, un godimento che si prolunga nel tempo senza l’indicazione di un termine finale (sia pure correlato ad un evento, che certo nell’an, sia incerto nel quando) si pone in contrasto, da un lato, con i principi generali in tema di contratti di durata senza prefissione di un termine di scadenza, per i quali è normalmente previsto il recesso ad nutum; e, dall’altro, con il carattere di gratuità del negozio, che mal si concilia con un sacrificio illimitato del comodante, finendo così da un punto di vista sistematico con il ricondurre il comodato tra gli atti atipici di liberalità. Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte ha altresì ritenuto astrattamente configurabili, accanto al modello legale, anche figure atipiche di comodato che, in considerazione della meritevolezza degli interessi perseguiti, sono da considerarsi legittima esplicazione dell’autonomia negoziale dei privati (art. 1322 c.c.), ma, nel caso di comodato che abbia ad oggetto un bene immobile, è consolidata nel richiedere che, quanto meno, le parti abbiano previsto la restituzione dell’immobile nel caso in cui il comodante ne abbia necessità. Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale non ha fatto buon governo dei suddetti principi di diritto, in quanto ha disposto l’immediato rilascio dell’immobile, senza tuttavia farsi carico di indicare che i coniugi Severin-Ricchi avevano dedotto e provato la loro necessità di utilizzazione dell’immobile (indicazione, peraltro, in alcun modo emersa dagli atti di causa). 3. Per le ragioni che precedono, i motivi in esame vanno accolti per quanto di ragione e, assorbito il motivo secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Cortedi Appello di Roma, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, per nuovo esame alla luce di quanto sopra esposto. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte: - accoglie i motivi primo, terzo, quarto e quinto per quanto di ragione, assorbito il motivo s
Sentenza Cassazione n. 12475/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris