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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16819/2023

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igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25164/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ) , nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa , dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Corso d'Italia, n. 19. -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella [OSCURATO:PERSONA] n. 1 825 / 10 /1 5 , depositata in data 24 settembre 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. La s ocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva presentato in data 10 agosto 2005 la richiesta di riconoscimento d el credito IVA derivante dalle liquidazioni periodiche dell'anno 2001 e della possibilità di riportare detto credito in detrazione negli anni successivi.

In data 21 giugno 2007, l'Ufficio aveva invitato la società contribuente a produrre la documentazione probante l'effettuazione degli acquisti di merci per poter accertare il diritto alla detrazione del credito IVA riportato nella dichiarazione annuale 2002 e maturato nel 2001.

Con ricorso depositato il 26 febbraio 2008 la Società aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza del 10 agosto 2005, finalizzata al riconoscimento del credito IVAsorto nel 2001.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Rimini, con sentenza n. 160/01/11, depositata il 5 settembre 2011, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'istanza del 10 agosto 2005 non era un'istanza di rimborso, ma soltanto la richiesta di riesame diretta alla conferma della portabilità in detrazione del credito IVA risalente al 2001.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dalla società contribuente, ha accolto parzialmente l'appello, ritenendo che l'istanza del 10 agosto 2005 fosse un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario ex art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e che la controversia in esame avesse ad oggetto la detraibilità del credito Iva, pur in assenza di dichiarazione annuale, mentre la controversia relativa all'impugnazione della cartella 045 2007 00022046 11, notificata in data 4 maggio 2007, recante euro 505.717,00 per omesso versamento IVA, euro 56.997,00 a titolo di interessi ed euro 151.715,00 per sanzioni, riguardava la procedura seguita dall'Amministrazione finanziaria conclusasi con l'emissione della cartella senza un preventivo accertamento e la violazione, dunque, dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972; non vi era, pertanto, un'ipotesi di litispendenza, né la violazione del principio del ne bis in idem. 4.I giudici di secondo grado, inoltre, hanno ritenuto esistente il credito Iva, poiché l'omessa presentazione della dichiarazione annuale non faceva decadere il diritto del contribuente a detrarsi l'Iva a credito, se la detrazione veniva esercitata con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ea sorto il credito, come era avvenuto nel caso in esame, poiché la società contribuente aveva presentato nel 2003 la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2002, nel corso della quale era statadetratta l'Iva a credito dell’anno 2001.

5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, tuttavia, ha ritenuto che la dichiarazione relativa all'anno in cui il credito si era generato (2001) non era stata sanata con la dichiarazione integrativa del 2002, perché l'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, richiedeva come condizione per la detraibilità del credito Iva la presentazione della dichiarazione annuale, residuando al contribuente creditore soltanto la possibilità di intraprendere la strada del cosiddetto «rimborso anomalo».

Anche il principio di compensazione tra posizioni creditorie e debitorie, invocato dalla società appellante, richiedeva un'applicazione bilaterale, ovvero l'accordo delle parti, mentre nel caso in esame, mancava il consenso dell'Ufficio. 6.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi.7.

L a società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ) resiste con controricorsoe ricorso incidentale basato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va rigettata , in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità de l ricorso per cassazioneper violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sollevata nel controricorso per la mancata indicazione dei fatti di causa. 1.1Risulta rispettato, infatti, nel caso in esame, alle pagine 2 - 13 del ricorso, il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. c iv ., in ossequio del quale il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati ≪ causa petendi ≫ e ≪ petitum ≫ , nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi( Cass., 3 novembre 2020, n. 24432; Cass. 28 maggio 2018, n. 13312). 2.Il primo motivo del ricorso principale deduce l'omessa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sulla richiesta di riunione alla causa n.

R.G. 1013/2011. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, al fine di evitare un possibile contrasto tra giudicati, avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la cartella di pagamento ed ancora sub iudice , rilevando che il credito Iva vantato dalla società contribuente era in realtà il medesimo su cui verteva il giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento, recuperato in quanto indebitamente riportato in detrazione nella dichiarazione presentata per l'anno 2002. 3.Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..La sentenza della Commissione tributaria regionale doveva essere cassata per la mancanza di un provvedimento impugnabile.

Era pacifico tra le parti che l'istanza inoltrata dalla società contribuente in data 10agosto 2005 non era un'istanza di rimborso, ma una semplice istanza di riesame, o di verifica del credito, volta ad invocare la possibilità di portare in detrazione il credito Iva vantato dalla società contribuente, con la conseguenza che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto rilevare che, mancando una richiesta di rimborso, non poteva essersi formato alcun silenzio-rifiuto, o provvedimento implicito di diniego, e conseguentemente avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso alla luce dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546del 1992. 4.Il primo ed unico motivo del ricorso incidentale deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 8, comma 6 ter, del d.P.R. n. 322 del 1998 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La sentenza impugnata poggiava su una non corretta interpretazione delle norme laddove aveva posto a fondamento della decisione un indirizzo oramai superato dalla Suprema Corte.

Ed invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24412 del 30 novembre 2016 « la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione».Nel caso in esame, la società negli anni 2000 (anno di inizio attività) e 2001, aveva regolarmente tenuto la contabilità, provvedendo a registrare le fatture di acquisto e di vendita e ad effettuare le relative liquidazioni periodiche; per l'anno di imposta 2001, le liquidazioni periodiche Iva avevano evidenziato un'eccedenza detraibile di imposta pari a euro505.717,00, a seguito di acquisti di calzature effettuati in data 31 dicembre 2001; in data 10 agosto 2005, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato all'Agenzia delle Entrate di Cesena specifica richiesta di riconoscimento del credito IVA derivante dalle liquidazioni periodiche dell'anno 2001 e della possibilità del suo riporto in detrazione dall'IVA per gli anni successivi.

5. L’esame delle esposte censure porta all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale. 5.1 Edinvero, questa Corte, con ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23380 , ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 106/01/09 del 19 novembre 2009, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso ( dichiarando assorbiti gli altri), con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione. 5.2Si legge, in particolare, a lle pagine 4 e 5 dell’ordinanza n. 23380 del 2017, che con i motivi terzo e quarto (esaminanti congiuntamente e prioritariamente, risultando connotati di decisività, in applicazione del criterio della ragione più liquida) era stato dedotto l’error in iudicando in cui era incorsa la Commissione tributaria regionale per avere escluso la facoltà della società contribuente di portare in detrazione il credito di imposta maturato nell’anno 2001, in cui aveva omesso di presentare la dichiarazione Iva, nella dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo, sostenendosi che la statuizione impugnata si poneva in insanabile contrasto con la lettera della legge (art. 19, comma 1, ultima parte, del d.P.R. n. 633 del 1972) e con il recente orientamento di cui alle Sezioni Unite 8 settembre 2016, n n . 17757 e 17758), non potendosi negare il diritto di detrazione nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, fosse dimostrato in concreto, ovvero non controverso, che si trattasse diacquisti fatti da un soggetto passivo di imposta assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quella in cui il diritto era sorto. 5.3Alla luce di ciò è fondata la prospettazione erariale secondo cui la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto sospendere il processo avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata dalla società contribuente il 10 agosto 2005, in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo a seguito di controllo formale ex art. 54 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2002 e tuttora sub iudice , stante la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 106/01/2009, disposta da questa Corte con l’ordinanza n. 23380 del 2017, che ha disposto il rinvio della causa al giudice di merito, con il compito, come si legge a pagina 5 dell’ordinanza richiamata, di verificare ≪ la sussistenza sub specie di tutte le condizioni necessarie per potere usufruire della detrazione dell’eccedenza di imposta emergente dalle dichiarazioni periodiche presentate dalla società contribuente, quali l’esistenza e l’inerenza del credito utilizzato in compensazione che la stessa ricorrente sostiene essere stato “oggetto di discussione tra le parti, sia nel giudizio di primo grado chein sede di gravame” (così a pag. 3 delle memorie ex art. 378 cod. proc. civ) e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità ≫ (cfr. pag. 5 dell’ordinanza di questa Corte n. 23380 del 2017).

6. Per le ragioni di cui sopra, va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25164/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ) , nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa , dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Corso d'Italia, n. 19. -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella [OSCURATO:PERSONA] n. 1 825 / 10 /1 5 , depositata in data 24 settembre 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. La s ocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva presentato in data 10 agosto 2005 la richiesta di riconoscimento d el credito IVA derivante dalle liquidazioni periodiche dell'anno 2001 e della possibilità di riportare detto credito in detrazione negli anni successivi. In data 21 giugno 2007, l'Ufficio aveva invitato la società contribuente a produrre la documentazione probante l'effettuazione degli acquisti di merci per poter accertare il diritto alla detrazione del credito IVA riportato nella dichiarazione annuale 2002 e maturato nel 2001. Con ricorso depositato il 26 febbraio 2008 la Società aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza del 10 agosto 2005, finalizzata al riconoscimento del credito IVAsorto nel 2001. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Rimini, con sentenza n. 160/01/11, depositata il 5 settembre 2011, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'istanza del 10 agosto 2005 non era un'istanza di rimborso, ma soltanto la richiesta di riesame diretta alla conferma della portabilità in detrazione del credito IVA risalente al 2001. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dalla società contribuente, ha accolto parzialmente l'appello, ritenendo che l'istanza del 10 agosto 2005 fosse un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario ex art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e che la controversia in esame avesse ad oggetto la detraibilità del credito Iva, pur in assenza di dichiarazione annuale, mentre la controversia relativa all'impugnazione della cartella 045 2007 00022046 11, notificata in data 4 maggio 2007, recante euro 505.717,00 per omesso versamento IVA, euro 56.997,00 a titolo di interessi ed euro 151.715,00 per sanzioni, riguardava la procedura seguita dall'Amministrazione finanziaria conclusasi con l'emissione della cartella senza un preventivo accertamento e la violazione, dunque, dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972; non vi era, pertanto, un'ipotesi di litispendenza, né la violazione del principio del ne bis in idem. 4.I giudici di secondo grado, inoltre, hanno ritenuto esistente il credito Iva, poiché l'omessa presentazione della dichiarazione annuale non faceva decadere il diritto del contribuente a detrarsi l'Iva a credito, se la detrazione veniva esercitata con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ea sorto il credito, come era avvenuto nel caso in esame, poiché la società contribuente aveva presentato nel 2003 la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2002, nel corso della quale era statadetratta l'Iva a credito dell’anno 2001. 5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, tuttavia, ha ritenuto che la dichiarazione relativa all'anno in cui il credito si era generato (2001) non era stata sanata con la dichiarazione integrativa del 2002, perché l'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, richiedeva come condizione per la detraibilità del credito Iva la presentazione della dichiarazione annuale, residuando al contribuente creditore soltanto la possibilità di intraprendere la strada del cosiddetto «rimborso anomalo». Anche il principio di compensazione tra posizioni creditorie e debitorie, invocato dalla società appellante, richiedeva un'applicazione bilaterale, ovvero l'accordo delle parti, mentre nel caso in esame, mancava il consenso dell'Ufficio. 6.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi.7. L a società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ) resiste con controricorsoe ricorso incidentale basato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va rigettata , in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità de l ricorso per cassazioneper violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sollevata nel controricorso per la mancata indicazione dei fatti di causa. 1.1Risulta rispettato, infatti, nel caso in esame, alle pagine 2 - 13 del ricorso, il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. c iv ., in ossequio del quale il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati ≪ causa petendi ≫ e ≪ petitum ≫ , nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi( Cass., 3 novembre 2020, n. 24432; Cass. 28 maggio 2018, n. 13312). 2.Il primo motivo del ricorso principale deduce l'omessa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sulla richiesta di riunione alla causa n. R.G. 1013/2011. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, al fine di evitare un possibile contrasto tra giudicati, avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la cartella di pagamento ed ancora sub iudice , rilevando che il credito Iva vantato dalla società contribuente era in realtà il medesimo su cui verteva il giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento, recuperato in quanto indebitamente riportato in detrazione nella dichiarazione presentata per l'anno 2002. 3.Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..La sentenza della Commissione tributaria regionale doveva essere cassata per la mancanza di un provvedimento impugnabile. Era pacifico tra le parti che l'istanza inoltrata dalla società contribuente in data 10agosto 2005 non era un'istanza di rimborso, ma una semplice istanza di riesame, o di verifica del credito, volta ad invocare la possibilità di portare in detrazione il credito Iva vantato dalla società contribuente, con la conseguenza che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto rilevare che, mancando una richiesta di rimborso, non poteva essersi formato alcun silenzio-rifiuto, o provvedimento implicito di diniego, e conseguentemente avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso alla luce dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546del 1992. 4.Il primo ed unico motivo del ricorso incidentale deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 8, comma 6 ter, del d.P.R. n. 322 del 1998 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata poggiava su una non corretta interpretazione delle norme laddove aveva posto a fondamento della decisione un indirizzo oramai superato dalla Suprema Corte. Ed invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24412 del 30 novembre 2016 « la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione».Nel caso in esame, la società negli anni 2000 (anno di inizio attività) e 2001, aveva regolarmente tenuto la contabilità, provvedendo a registrare le fatture di acquisto e di vendita e ad effettuare le relative liquidazioni periodiche; per l'anno di imposta 2001, le liquidazioni periodiche Iva avevano evidenziato un'eccedenza detraibile di imposta pari a euro505.717,00, a seguito di acquisti di calzature effettuati in data 31 dicembre 2001; in data 10 agosto 2005, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato all'Agenzia delle Entrate di Cesena specifica richiesta di riconoscimento del credito IVA derivante dalle liquidazioni periodiche dell'anno 2001 e della possibilità del suo riporto in detrazione dall'IVA per gli anni successivi. 5. L’esame delle esposte censure porta all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale. 5.1 Edinvero, questa Corte, con ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23380 , ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 106/01/09 del 19 novembre 2009, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso ( dichiarando assorbiti gli altri), con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione. 5.2Si legge, in particolare, a lle pagine 4 e 5 dell’ordinanza n. 23380 del 2017, che con i motivi terzo e quarto (esaminanti congiuntamente e prioritariamente, risultando connotati di decisività, in applicazione del criterio della ragione più liquida) era stato dedotto l’error in iudicando in cui era incorsa la Commissione tributaria regionale per avere escluso la facoltà della società contribuente di portare in detrazione il credito di imposta maturato nell’anno 2001, in cui aveva omesso di presentare la dichiarazione Iva, nella dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo, sostenendosi che la statuizione impugnata si poneva in insanabile contrasto con la lettera della legge (art. 19, comma 1, ultima parte, del d.P.R. n. 633 del 1972) e con il recente orientamento di cui alle Sezioni Unite 8 settembre 2016, n n . 17757 e 17758), non potendosi negare il diritto di detrazione nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, fosse dimostrato in concreto, ovvero non controverso, che si trattasse diacquisti fatti da un soggetto passivo di imposta assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quella in cui il diritto era sorto. 5.3Alla luce di ciò è fondata la prospettazione erariale secondo cui la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto sospendere il processo avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata dalla società contribuente il 10 agosto 2005, in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo a seguito di controllo formale ex art. 54 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2002 e tuttora sub iudice , stante la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 106/01/2009, disposta da questa Corte con l’ordinanza n. 23380 del 2017, che ha disposto il rinvio della causa al giudice di merito, con il compito, come si legge a pagina 5 dell’ordinanza richiamata, di verificare ≪ la sussistenza sub specie di tutte le condizioni necessarie per potere usufruire della detrazione dell’eccedenza di imposta emergente dalle dichiarazioni periodiche presentate dalla società contribuente, quali l’esistenza e l’inerenza del credito utilizzato in compensazione che la stessa ricorrente sostiene essere stato “oggetto di discussione tra le parti, sia nel giudizio di primo grado chein sede di gravame” (così a pag. 3 delle memorie ex art. 378 cod. proc. civ) e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità ≫ (cfr. pag. 5 dell’ordinanza di questa Corte n. 23380 del 2017). 6. Per le ragioni di cui sopra, va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Cor
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