CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2026
Cassazione n. 25853/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA sez. dist. di CALTANISSETTA n. 5937/2024 depositata il30/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24442/2024Numero sezionale 5646/2026Numero di raccolta generale 25853/2026Data pubblicazione 26/09/2026Il Consorzio ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], notificò alla controricorrenteun avviso di pagamento chiedendo il versamento del contributo opereirrigue per gli anni 2019-2020. La consorziata propose ricorso, evocandoin giudizio entrambi i Consorzi, lamentando l’illegittimità dell’avviso el’infondatezza della pretesa.[OSCURATO:PERSONA] di Enna, con sentenza n 645/2022,accolse il ricorso ravvisando un difetto di motivazione nell’avviso.Su appello del Consorzio e mediante la sentenza indicata in epigrafe, laCorte di Giustizia di II grado della Sicilia, sez. dist. di Caltanissetta, hadichiarato inammissibile il gravame.Secondo il giudice d’appello il Consorzio di bonifica 6 Enna emittentel’avviso non poteva ritenersi più esistente al momento di tale emissione inquanto accorpato con altri nel Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014.Ricorre per Cassazione il Consorzio sulla base di quattro motivi integratida successiva memoria.Resiste la contribuente con controricorso, anch’esso integrato dasuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Appare prioritaria la trattazione della seconda questione preliminareproposta dalla controricorrente in relazione all’inammissibilità del ricorso,proposto in appello dal Consorzio ricorrente, in quanto tardivo. Sostieneinfatti la consorziata che la sentenza di primo grado (29/6-5/9/2022) funotificata al Consorzio brevi manu il 18/10/2022 (relata trascritta nelcontroricorso e depositata come all. 14), sicché sarebbe tardivo il ricorsoin appello notificato solamente il 4/3/2023, eccezione già formulata nelNumero registro generale 24442/2024Numero sezionale 5646/2026Numero di raccolta generale 25853/2026Data pubblicazione 26/09/2026giudizio d’appello e non esaminata (vv. pagg. 4 e ss delle controdeduzioniin appello). Rappresenta come la notifica cartacea fosse necessitata dallairreperibilità di un indirizzo PEC del Consorzio di Bonifica 6 Enna su I.P.A.Sostiene che, all'inammissibilità dell’appello, consegue il passaggio ingiudicato della sentenza di primo grado.Con la memoria integrativa la stessa controricorrente ha richiamato unrecentissimo precedente di questa Sezione (Cass. Sez. 5, n. 23284 del15/7/2026), che ha respinto analogo ricorso del medesimo Consorzioproposto per le medesime annualità nei confronti di altro consorziato.2. Rileva questo Collegio come altra pronuncia di questa Sezione abbiaravvisato un contrasto giurisprudenziale, sull’idoneità a determinare ladecorrenza del termine breve per l’impugnazione, tra l’orientamentosoprarichiamato (vv. anche Cass. n. 4222 del 2015, richiamata dalle piùrecenti pronunce 19132/2026, 5155/2025, ribadito in 23287 e23289/2026) con un diverso orientamento (Cass. 27758/2025,24791/2021, 20740/2019 e 26449/2017), disponendo la trattazione inPubblica Udienza (vv. Cass. sez. 5, ordinanza interlocutoria n. 11615 del28/4/2026), della questione, ritenuta di natura nomofilattica, dellarilevanza degli adempimenti ex art. 38 del d.lgs. 546/92 ai fini delladecorrenza del termine breve di impugnazione. Appare pertantoopportuno, benché la questione non sia espressamente sollevata in questoprocedimento, attendere l’esito della decisione in Pubblica Udienza ondeevitare, per quanto possibile, ulteriori contrasti. P.Q.MDispone rinvio a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]