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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 43167/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di TARANTOrdatcravvigPMT eir---3-.àí-----.-tiA' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Considerato che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Taranto n.2888/2019 in data 21 novembre 2019 deve essere dichiarato inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato alla impugnazione il giorno 26 aprile 2022.

Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di TARANTOrdatcravvigPMT eir---3-.àí-----.-tiA' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Taranto n.2888/2019 in data 21 novembre 2019 deve essere dichiarato inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato alla impugnazione il giorno 26 aprile 2022. Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 43167/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris