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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 20382/2026

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luso per ilrigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento emesso in data 30 settembre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila ha respinto il reclamo introdotto dal PM territoriale avverso il decreto con cui ilMagistrato di Sorveglianza – in data 9 settembre 2025 - aveva accolto la domanda dipermesso di necessità per il detenuto [OSCURATO:PERSONA].In motivazione si evidenzia, in sintesi, che:- dagli atti risulta il peggioramento delle condizioni di salute della madredelXXXXXXXXXXe la correlata impossibilità della donna di recarsi presso la strutturadetentiva ;- da ciò deriva la sostanziale eccezionalità della situazione di fatto inerente la vitafamiliare, e la possibilità di usufruire del permesso di necessità, con le opportuneprescrizioni, sì da bilanciare la pericolosità.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale territoriale.Il ricorso deduce erronea applicazione di legge.

Secondo il PG impugnante la cronicitàdelle patologìe da cui è affetta la madre del XXXXXXXX è in contrasto con il carattereessenziale di eccezionalità del permesso.

Il segnalato aggravamento non ha determinatoimminente pericolo di vita e il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto di elevata pericolosità sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.La linea evolutiva seguita dalla giurisprudenza di questa Corte è stata di recenteribadita in termini del tutto condivisibili da Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, C., Rv. 289633 –01, secondo cui ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, commasecondo, ord. pen., l'"evento familiare di particolare gravità" può consistere anche nellaprogressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del congiunto deldetenuto, purché, per l'incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità ditenere i contatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionale rilievo nella sua vicendaumana.Nel caso in esame è stato evidenziato sia l’aggravamento della condizione patologicache la impossibilità per la persona malata di viaggiare, entrambi aspetti che concorrono adeterminare le condizioni di legge per la concedibilità del permesso.La rilevanza della relazione affettiva è in re ipsa, trattandosi della madre del detenuto.Va pertanto disposto, come da dispositivo, il rigetto del ricorso.

P.Q.MRigetta il ricorso del P.G.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
luso per ilrigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento emesso in data 30 settembre 2025 il Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila ha respinto il reclamo introdotto dal PM territoriale avverso il decreto con cui ilMagistrato di Sorveglianza – in data 9 settembre 2025 - aveva accolto la domanda dipermesso di necessità per il detenuto [OSCURATO:PERSONA].In motivazione si evidenzia, in sintesi, che:- dagli atti risulta il peggioramento delle condizioni di salute della madredelXXXXXXXXXXe la correlata impossibilità della donna di recarsi presso la strutturadetentiva ;- da ciò deriva la sostanziale eccezionalità della situazione di fatto inerente la vitafamiliare, e la possibilità di usufruire del permesso di necessità, con le opportuneprescrizioni, sì da bilanciare la pericolosità.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale territoriale.Il ricorso deduce erronea applicazione di legge. Secondo il PG impugnante la cronicitàdelle patologìe da cui è affetta la madre del XXXXXXXX è in contrasto con il carattereessenziale di eccezionalità del permesso. Il segnalato aggravamento non ha determinatoimminente pericolo di vita e il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto di elevata pericolosità sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.La linea evolutiva seguita dalla giurisprudenza di questa Corte è stata di recenteribadita in termini del tutto condivisibili da Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, C., Rv. 289633 –01, secondo cui ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, commasecondo, ord. pen., l'"evento familiare di particolare gravità" può consistere anche nellaprogressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del congiunto deldetenuto, purché, per l'incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità ditenere i contatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionale rilievo nella sua vicendaumana.Nel caso in esame è stato evidenziato sia l’aggravamento della condizione patologicache la impossibilità per la persona malata di viaggiare, entrambi aspetti che concorrono adeterminare le condizioni di legge per la concedibilità del permesso.La rilevanza della relazione affettiva è in re ipsa, trattandosi della madre del detenuto.Va pertanto disposto, come da dispositivo, il rigetto del ricorso. P.Q.MRigetta il ricorso del P.G.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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