CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18425/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lini Francesca S.s.(02487880367), in persona del suo legale rappresentante p.t.,entrambe rappresentate e difese dal prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f.:80224030587; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 168/2023, depositata il 1 febbraio 2023, dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data11 febbraio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10622/2023Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 18425/2026Data pubblicazione 08/06/20261. – Con sentenza n. 168/2023, depositata il 1 febbraio 2023, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] –pronunciando quale giudice del rinvio disposto da Cass., 29 dicembre2021, n. 41842 – ha rigettato il ricorso per riassunzione proposto dalleparti, odierne ricorrenti, così confermando «la sentenza impugnata»che, nel giudizio di primo grado, aveva disatteso l’impugnazione di unavviso di liquidazione dell’imposta di registro recante larideterminazione della base imponibile di un conferimento societarioavente ad oggetto un complesso immobiliare costituito da terreniedificabili.1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, così comeriproposti nella pronuncia rescindente, le passività deducibili, ai finidella determinazione del valore imponibile del conferimentoimmobiliare, dovevano risultare inerenti all'oggetto del conferimento,dovendosi escludere la sussistenza di un siffatto requisito in relazione«all'iscrizione di un'ipoteca sull'immobile conferito correlata alconseguimento di un finanziamento personale del conferente e, in ognicaso, laddove le passività e gli oneri che si vorrebbe dedurre dal valoredegli immobili conferiti, benché gravanti su questi, non possano dirsiassunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimentodel proprio oggetto sociale»;- nella fattispecie, non era stata offerta alcuna provadell’allegazione secondo la quale «il mutuo accollato … Fu stipulato …il 27.12.2007 dall’[OSCURATO:PERSONA] in previsione delle spese dasostenere per la valorizzazione del terreno poi conferito, a fortevocazione edificatoria (studio di fattibilità, indagini geologiche, operedi lottizzazione, prestazioni tecniche)”.», in quanto non era statoNumero registro generale 10622/2023Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 18425/2026Data pubblicazione 08/06/2026depositato «alcun documento tra quelli … citati ovvero dimostrato chesia stata posta in essere qualsivoglia iniziativa immobiliare»;- le ulteriori questioni riproposte dalle parti ricorrenti dovevanoritenersi precluse in quanto «coperte dal giudicato interno conseguentealla pronuncia della cassazione che non ne fa alcuna menzione.».2. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] FrancescaS.s., ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di un solomotivo.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lericorrenti denunciano violazione dell’art. 2909 cod. civ., e degli artt.112 e 324 cod. proc. civ., deducendo che illegittimamente il giudice delgravame aveva rilevato, in relazione alla pronuncia rescindente dellaCorte, la formazione di un giudicato interno su questioni che(diversamente) dovevano ritenersi come rimaste assorbite.Difatti, tanto col ricorso introduttivo quanto col proposto appellol’atto impositivo aveva formato oggetto di impugnazione – non solo ariguardo della sua infondatezza nel merito, ma anche - per lacontraddittorietà della motivazione che esponeva, in buona sostanza,una triplice ragione a fondamento della ripresa a tassazione, oltrechéper la violazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis,quanto alla prospettata attività elusiva.2. – Il motivo è destituito di fondamento.3. – La pronuncia rescindente della Corte, occorre premettere, èstata resa sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate che, come indetta pronuncia riassunto, risultava formulato nei seguenti termini:«violazione, e falsa applicazione di legge con riferimento al d.p.r. n.131 del 1986, artt. 20 e 50, ed agli artt. 1362 ss. cod. civ.; deduce, insintesi, la ricorrente che, nella fattispecie, gli atti negoziali posti inNumero registro generale 10622/2023Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 18425/2026Data pubblicazione 08/06/2026essere, - costituiti dalla contrazione di un mutuo (dell'importo di C2.000.000,00), garantito con iscrizione di ipoteca su di un complessoimmobiliare, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.s., edal successivo conferimento di detto complesso immobiliare nellaneocostituita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a liberazione della quota sociale (del50%) sottoscritta, con conseguente accollo del mutuo da parte dellaconferitaria, - dovevano ritenersi collegati, in chiave elusiva e, dunque,in funzione dell'abbattimento della base imponibile del conferimentoche, difatti, era stata determinato deducendo dal valore del beneconferito (pari ad C 2.050.000,00) l'importo del mutuo oggetto diaccollo da parte della conferitaria».La sentenza (così) impugnata aveva, a sua volta, ritenuto, cosìcome sempre in detta pronuncia della Corte riassunto, che « - venendoin considerazione un conferimento di immobili eseguito in favore dellaSan Clemente S.r.l. a liberazione della quota di partecipazione (del50%) sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.s., -l'imposta di registro relativa a detto conferimento era statalegittimamente calcolata sulla base imponibile costituita dal valore deibeni conferiti al netto del mutuo ipotecario accollato dalla conferitaria(d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50)».E va soggiunto che la sentenza della Commissione TributariaRegionale (allora) impugnata ascriveva all’atto di appello la censurasecondo la quale «l'art. 50 del DPR 131/1986 ai fini dell'imposta diregistro consente la deduzione dal valore del bene, delle passivitàinerenti, alla sola condizione che queste siano accollate alla societàconferitaria onde poter tassare solo il valore effettivo del beneconferito.»; censura, questa, illustrata in una memoria difensiva con laquale «le appellanti hanno ulteriormente dedotto con cassazionirecentissime (n. 2577/2011, n. 9580/2013) dalle quali si evince cheove un bene conferito sia gravato da mutuo accollato dalla conferitariaNumero registro generale 10622/2023Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 18425/2026Data pubblicazione 08/06/2026che versa interessi di preammortamento e delle rate del mutuo, essorappresenta una passività detraibile dal valore del bene conferito ai finidell'imposta di registro.».3.1 – Nel prendere posizione, pertanto, sul motivo di ricorsosottoposto al suo esame, la Corte ebbe, allora, ad anteporre i seguentirilievi: «3. - per quanto le censure di parte ricorrente prospettino(anche) una sequenza negoziale ad effetti giuridici equivalenti ora aduna compravendita (così nel riprodotto avviso di liquidazione), ora aduna cessione di quote societarie (così nel motivo di ricorso), ilfondamento della denunciata violazione di legge si correla ex se alladisciplina dei conferimenti societari di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art.50; - va, del resto, rimarcato che la stessa gravata pronuncia fonda ilsuo decisum dando applicazione (esclusivamente) a quest'ultimadisposizione, e che dallo stesso avviso di liquidazione emerge la(concorrente) prospettazione di un difetto di inerenza della passività (ilmutuo ipotecario) al conferimento societario; - l'autosufficienza delladisciplina posta dalle disposizioni di cui all'art. 50, cit., rende, pertanto,eccedente ogni deduzione che involge il (pur) prospettato collegamentonegoziale che, così, rimane inconcludente ai fini della definizione dellalite contestata;».3.2 – È, allora, innanzitutto evidente che – tenuto conto delcomplessivo contenuto, sopra riassunto, della sentenza (allora)sottoposta all’esame della Corte – le questioni che (ora) vengonoriproposte non potevano ritenersi semplicemente assorbite in quantosi trattava di censure che non rimanevano necessariamente implicatedalla qualificazione della fattispecie impositiva operata in sentenza (intermini di conferimento di immobili) e che, per di più, prospettavanovizi dell’atto impositivo sinanche incompatibili con una siffattaqualificazione.Numero registro generale 10622/2023Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 18425/2026Data pubblicazione 08/06/2026Dette eccezioni, che avevano ad oggetto una diversa qualificazionedel rapporto impositivo (anche in termini di elusione), andavano alloraproposte davanti alla Corte quali motivi di impugnazione della sentenzain quanto (anche) l’erroneo assorbimento si risolveva nel vizio diomessa pronuncia (v., ex plurimis, Cass., 14 maggio 2025, n. 12896;Cass., 22 giugno 2020, n. 12193; Cass., 3 febbraio 2020, n. 2334:Cass., 19 dicembre 2019, n. 33764; Cass., 12 novembre 2018, n.28995; Cass., 27 dicembre 2013, n. 28663).Né, così come ora assumono le ricorrenti, queste potevanoconfidare, «Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso ecassazione con rinvio della sentenza d’appello», nel mero richiamo dei«motivi e … domande proposte nei ricorsi di primo e secondo grado»(ricorso, fol. 26).3.3 – I rilievi sin qui svolti danno, poi, conto delle stesseconsiderazioni che, come anticipato, la Corte ha anteposto al motivo diricorso che era stato proposto dall’Agenzia delle Entrate.Nei termini in cui la Corte ha pronunciato su detto motivo, in difettodi impugnazioni incidentali, correttamente il giudice del gravame harilevato la formazione di un giudicato interno sulla qualificazione dellafattispecie impositiva in quanto, cassata con rinvio la sentenza alloraimpugnata per violazione di norme di diritto, - in quanto «la gravatapronuncia … ha attribuito alla disposizione in esame una portata cheprescinde dal requisito dell'inerenza del mutuo» (ai sensi del d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, art. 50) - il giudice del rinvio doveva uniformarsialla "regola" giuridica (così) enunciata, ed alle sue premesse logico-giuridiche che, per l’appunto, involgevano la cennata fattispecieimpositiva del conferimento societario (v. Cass., 4 ottobre 2022, n.28734; Cass., 3 marzo 2022, n. 7091; Cass., 22 agosto 2018, n.20887; Cass., 7 marzo 2011, n. 5381).Numero registro generale 10622/2023Numero sezionale 1331/2026Numero di raccolta generale 18425/2026Data pubblicazione 08/06/20264. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono in solido la soccombenza di parti ricorrenti nei cuiconfronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.MLa Corte- rigetta il ricorso;- condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese processuali che liquida in € 8.500,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]