CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 09400/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5267-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - intimata - avverso la sentenza n. 637/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO in fatto che: con sentenza del 7 giugno — 1 agosto 2017, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 24.9.2014, fondata sulla cartella di pagamento numero 010 2009 0010920339 notificata il 17.11.2010, per il recupero di contributi [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione, la Corte territoriale rilevava, come già ritenuto dal Tribunale, la tardività della censura attinente alla irregolarità della notifica della cartella esattoriale per difetto di prova del contenuto della busta recapitata in quanto, dal verbale della prima udienza di discussione del 14 aprile 2015, risultava che in tale occasione l'opponente avesse provveduto unicamente al deposito di precedenti giurisprudenziali mentre soltanto nella successiva udienza (del 13 novembre 2015) egli, richiamando tale giurisprudenza, aveva osservato che i documenti prodotti da EQUITALIA non dimostravano la rituale notifica della cartella; in ogni caso, la Corte territoriale ha giudicato rituale la notifica diretta da parte di EQUITALLA della cartella esattoriale a mezzo posta e la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione era raggiunta con la produzione dell'avviso di ricevimento, compiuta da EQUITALIA nel primo grado, non essendo necessaria la produzione anche della copia della cartella di pagamento; era dunque idoneamente stata provata la notifica della cartella in data 17 novembre 2010 e tale notifica, non seguita da tempestiva opposizione nei 40 giorni successivi, aveva determinato Pirretrattabilità del credito e l'impossibilità di far valere Ric. 2018 n. 05267 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- l'eventuale prescrizione maturata in epoca anteriore, mentre la decadenza dall'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi da proporre nei 20 giorni dalla medesima notifica; il termine non poteva essere fatto decorrere, come sostenuto dall'appellante, dalla successiva notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, in quanto l'intimazione faceva riferimento ad una specifica cartella già notificata al Corti, che dunque già conosceva l'ente creditore e la autorità giudiziaria cui proporre ricorso; avverso la sentenza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinque motivi, cui ha opposto difese l'[OSCURATO:PERSONA], anche quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso; Agenzia delle Entrate Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] spa) è rimasta intimata; la parte ricorrente, in vista dell'adunanza fissata per il 19 giugno 2019, ha chiesto rinvio onde aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136; con ordinanza interlocutoria n. 23606 del 2019, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo; successivamente, la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale- ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. CONSIDERATO in diritto che: con DL 30 aprile 2019 nr 34 convertito in L. 28 giugno 2019, n.58 sono stati riaperti fino al 31 luglio 2019 i termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017; la parte ricorrente, pur avendo manifestato la volontà di avvalersi di tale definizione, non ha depositato alcun documento idoneo a consentire di verificare la avvenuta presentazione della relativa domanda di adesione, né pare potersi trarre da tale condotta una inequivoca volontà di rinunciare al ricorso, per cui la causa va decisa nel merito; con il primo motivo, si deduce la falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., lamentando l'erroneità del capo della sentenza che conferma la tardività della censura attinente all'irritualità della notifica della cartella esattoriale, atto prodromico alla notifica dell'intimazione di pagamento; Ric. 2018 n. 05267 sez. MI - ud. 25-01-2022 -3- con il secondo motivo, si denuncia la falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/73, lamentando l'erroneità del capo della decisione che afferma che l'allegazione da parte dell'Agente della riscossione della notifica della cartella di pagamento in data 17.11.2010, tramite copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente detta cartella (produzione mai contestata), equivalga a rituale notifica; il ricorrente precisa che in primo grado aveva contestato che quello specifico avviso di ritorno prodotto in primo grado potesse provare la ritualità della notifica, poiché detto avviso conteneva l'indicazione del rifiuto di ricezione da parte della ex moglie dell'esponente (che però lo stesso ricorrente afferma non essersi mai separata od aver mai divorziato dal marito); ulteriore notifica era stata richiesta il 17.11.2010 ed anche questa veniva rifiutata da altro soggetto in data 20.11.2010, come si evinceva dall'avviso di ritorno allegato dal concessionario. Da alcuno di tali atti si poteva trarre la prova che fosse stata notificata la cartella oggetto dell'intimazione dell'esecuzione intrapresa giacché a tali fini sarebbe stato necessario produrre la copia della cartella munita della relazione di notifica; con il terzo motivo, si denuncia la falsa applicazione dell'art. 24, quinto comma, del d. lgs. n. 46/99, in relazione all'art. 3, commi 9 e 10, 1. n. 335/95, lamentando che la sentenza impugnata abbia erroneamente fatto scaturire il mancato decorso della prescrizione dall'affermata correttezza e ritualità della notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione in data 17.11.2010 e dalla conseguente tardività dell'opposizione proposta il 29 ottobre 2014; con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la falsa applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, 1. n, 335/95, lamentando che la Corte abbia erroneamente fatto scaturire il mancato decorrere della prescrizione dall'affermata corretta e rituale notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (avvenuta il 17.11.2010 e successivamente dalla notifica dell'impugnato atto di intimazione avvenuta il 24.9.2014; con il quinto motivo si denuncia la falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere tardiva l'opposizione all'intimazione di pagamento per vizi formali, sostenendosi che l'opposizione è stata proposta il 28.10.2014 ed il termine di 20 giorni non potrebbe che decorrere dalla notifica dell'atto di pignoramento, primo atto dal quale era stato possibile comprendere a quale cartella si riferisse l'azione esecutiva intrapresa; Ric. 2018 n. 05267 sez. ML - ud. 25-01-2022 -4- il secondo, terzo, il quarto ed il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto incentrati sulla inidoneità del mero deposito dell'avviso di ricevimento, relativo alla notifica della cartella n. 010 2009 0010920339, a dimostrare l'effettiva notifica della stessa e la consequenziale tardività dell'opposizione proposta sia in relazione al merito della pretesa contributiva che in relazione alle modalità della riscossione; la questione, attesa la natura recuperatoria dell'originaria azione prevista dagli artt. 24, quinto comma, e 29 del d.lgs. n. 46 del 1999, assume evidente carattere preliminare, ed i motivi, dal secondo al quinto, che alla stessa si riferiscono o la presuppongono, sono infondati; in primo luogo, va osservato che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata nel punto in cui la stessa, alla pagina 5, dopo aver riportato l'accertamento posto in essere dal Tribunale sulla circostanza che non furono mossi rilievi alla allegazione dell'avvenuta notifica della cartella da parte del concessionario a mezzo posta ordinaria (richiamati i documenti allegati da [OSCURATO:SOCIETA] ai nn. 3 e 4 del proprio fascicolo), ha fatto proprio tale accertamento ed ha giudicato ammissibile la notifica a mezzo posta fatta direttamente da [OSCURATO:SOCIETA]; il ricorrente, in questa sede, sovverte tale evidente accertamento in fatto, senza denunciare vizio di motivazione nei limiti in cui ciò sia ammesso dall'art. 360, primo comma c.p.c., ed afferma in modo inammissibile che la notifica avvenne da parte dell'ufficiale della riscossione [OSCURATO:PERSONA] e non a mezzo posta, da ciò facendone conseguire la necessità di provare l'avvenuta notifica a mezzo l'integrale produzione dell'intero atto notificato; dunque, ribadito che deve muoversi dalla considerazione che la notifica avvenne a mezzo posta ordinaria, questa Corte di cassazione è ferma nel ritenere che, in materia di notificazione diretta dell'esattore, eseguila a mezzo posta ordinaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, e non sulla base della L. n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente; ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 - cfr. Cass. n. 17598 del 2010; Cass. n. 911 del 2012; Cass. n. 14146 del 2014; Cass. n. Ric. 2018 n. 05267 sez. MI - ud. 25-01-2022 -5- 19771 del 2013; Cass. n. 16949 del 2014; tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari; la circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la facoltà riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interessa alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere - v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319 del 2014) - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale; in questa direzione, del resto, depone anche il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo la stessa norma richiamata il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto "non regolato nello stesso articolo" (Cass. ord. n. 3254 del 2016, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 23341 del 2015, Cass. n. 6959 del 2015, Cass. n. 16949 del 2014, Cass. n. 9111 del 2012, Cass. n. 17598 del 2010; secondo Cass. n. 6377/14, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, ex art. 140 c.p.c., pertanto, non è necessario l'invio della raccomandata informativa - Cass. n. 12181/13) inoltre, sulla specialità della notifica ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, rispetto al D.P.R. n. 600 del 1972, art. 60, v. Cass. n. 3254 del 2016, Cass. n. 23341 del 2015 nonché Cass. n. 17445 del 2017, Cass. n. 21815 del 2019; una volta accertata la regolare notificazione della cartella di pagamento, la sentenza impugnata ha, in concreto, superato la questione meramente processuale della Ric. 2018 n. 05267 sez. ML - ud. 25-01-2022 -6- novità della questione relativa alla irregolarità della notifica della cartella esattoriale per difetto di prova sul contenuto della busta fatta recapitare; difetta poi l' interesse ad impugnare rispetto al primo rnotivo di ricorso, posto che la eventuale tempestività della proposizione dell'eccezione di irregolarità della notifica della cartella (in mancanza di prova del contenuto della busta contenente il documento), non costituisce questione dirimente per la soluzione della questione relativa alla correttezza della medesima notifica; invero, questa Corte di legittimità (Cass. n. 33563 del 2018; Cass. n. 12883 del 2020,ha affermato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione; in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente mentre nulla va disposto nei confronti di Agenzia delle Entrate (già [OSCURATO:SOCIETA]), rimasta intimata. P.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'u