CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14904-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], insieme all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3021/2020 della Corte di appello di Bologna , depositata il 23/11/2020; Sez. VI–RG 14904/2021 camera di consiglio11.11.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con sentenza depositata il 23 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Ferrara. La nominata Corte ha osservato che l’appello era stato proposto nei confronti di un soggetto inesistente: infatti,la società [OSCURATO:SOCIETA]., procuratrice di Cassa di Risparmio di Ferrara,risultava, all’epoca, cancellata dal registro delle imprese. 2. ―Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione, con un motivo, Berardi. Resiste in giudizio, con controricorso,[OSCURATO:SOCIETA]., procuratrice di Purple SPV, cessionaria del credito azionato in giudizio (credito derivante da uno scoperto di conto corrente, per ilquale [OSCURATO:SOCIETA], nella richiamata qualità, aveva proposto domanda di ingiunzione). [OSCURATO:PERSONA] 1. ―Viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c..Si deduce che la circostanza relativa alla cancellazione di [OSCURATO:SOCIETA] dal registro delle imprese non era stata oggetto di dichiarazione in udienza, e nemmeno di notificazione; si rileva che, in conseguenza, l’appello era stato ritualmente notificato alla parte in questione nel domicilio eletto, valea dire presso il difensore della medesima. 2. ―Il motivo è fondato, così il ricorso. 2.1. ― E’ anzitutto da disattendere l’eccezione di inammissibilità svolta dalla controricorrente: contrariamente a quanto da questa ritenuto, Sez. VI–RG 14904/2021 camera di consiglio11.11.2022 il mezzo di censura risulta articolato in modo del tutto rituale. 2.2. ― Ciò detto, in base alla giurisprudenza di questa Corte, la cancellazione di una società dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliundedell’avvenuta cancellazione da parte del notificante(Cass. 9 ottobre 2017, n. 23563; in tal senso anche Cass.23 novembre 2018, n. 30341; il principio si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza e in pendenza del termine per impugnare, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte; con riferimento alla pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione: Cass. 27 luglio 2015, n. 15724; Cass. 5 gennaio 2022, n. 190). Ne discende che la Corte di appello non avrebbe potuto conferire rilievo alla mera cancellazione della società dal registro delle imprese, indipendentemente dalle attività specificamente considerate dall’art. 300, comma 1, c.p.c. (dichiarazione in udienza e notifica alla controparte). 2.3. ― Il mezzo di censura è sviluppato prendendo in considerazione questioni non esaminate dalla Corte distrettuale (procedibilità dell’appello nonostante l’apertura, in pendenza del giudizio Sez. VI–RG 14904/2021 camera di consiglio11.11.2022 di gravame, della procedura di liquidazione coatta amministrativa in danno della Cassa di Risparmio di Ferrara; fondatezza delle difese di merito fatte valere da Berardi). Le deduzioni svolte a tale proposito non possono tuttavia trovare ingresso in questa sede. Infatti, nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non sono esaminabili le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale:con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (Cass. 16 giugno 2022, n. 19442; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558). 3. ― La sentenza è in conclusione cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, la quale statuirà pure con riguardo allespese del giudizio d