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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27025/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 41943/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono inammissibili atteso che la Corte di appello di L'Aquila ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità, gravità e numero dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza relativa al tempo decorso dagli stessi; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 41943/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono inammissibili atteso che la Corte di appello di L'Aquila ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità, gravità e numero dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza relativa al tempo decorso dagli stessi; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27025/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris