Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17668/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenz del 12 luglio 2022, in riforma della pronuncia '20 emessa dal Tribunale di Napoli il 13 novembre[ì' 1 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.

In particolare, i giudici d'appello hanno logicamente ritenuto integrato il dolo del delitto di ricettazione sulla scorta della mancata giustificazione della provenienza dell'assegno di cui l'imputato aveva la disponibilità e della rilevata modifica del nome del beneficiario mediante l'inserimento del proprio nominativo (pag. 2 della pronuncia impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenz del 12 luglio 2022, in riforma della pronuncia '20 emessa dal Tribunale di Napoli il 13 novembre[ì' 1 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, i giudici d'appello hanno logicamente ritenuto integrato il dolo del delitto di ricettazione sulla scorta della mancata giustificazione della provenienza dell'assegno di cui l'imputato aveva la disponibilità e della rilevata modifica del nome del beneficiario mediante l'inserimento del proprio nominativo (pag. 2 della pronuncia impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 17668/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris