CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 21766/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., che non è stata dimostrata; ineccepibili anche le valutazioni della Corte di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non giustificata dalla concreta gravità del fatto poiché l'imputato, avendone la possibilità, non aveva dato avviso alle autorità preposte al controllo delle allegate (ma indimostrate) esigenze che avevano determinato l'allontanamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]