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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 47/1974

ECLI:IT:COST:1974:47
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con l'ordinanza in epigrafe indicata è stata proposta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale, dubitandosi che la limitazione (in detta norma contenuta) dell'appello (avverso sentenze istruttorie di proscioglimento per estinzione del reato) al solo Procuratore generale e Procuratore della Repubblica dia luogo, in favore del p.m., ad una situazione di ingiustificato privilegio, risolventesi in "violazione del diritto di difesa della parte contrapposta e, cioè, dell'imputato", al quale è concesso soltanto il ricorso per cassazione ex art. 190 cpv. del codice di procedura penale. : Non è revocata in dubbio - nella prospettazione dello stesso giudice a quo - la logica rispondenza ed, anzi, l'implicazione dell'appello del p.m. (di cui all'art. 387 denunziato) nel "sistema" delle impugnazioni penali.

La denunzia della "disparità di posizione" tra imputato e p.m. (sul terreno dell'impugnazione avverso sentenze istruttorie di proscioglimento), sostanzialmente, pertanto, si traduce e converte in una censura di mancata estensione anche all'imputato del rimedio dell'appello anzidetto.

Epperò, tali essendo gli esatti termini del quesito di legittimità, ne discende, allora, l'irrilevanza nel giudizio a quo: atteso che - pur (eventualmente) accolta, nei sensi sopra indicati, la tesi dell'incostituzionalità - questa, evidentemente, non influirebbe sul provvedimento da adottare nel caso concreto, ove il giudice è tenuto a verificare l'ammissibilità di appello interposto soltanto dal p.m. e non anche dall'imputato.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale, promossa con ordinanza 24 aprile 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con l'ordinanza in epigrafe indicata è stata proposta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale, dubitandosi che la limitazione (in detta norma contenuta) dell'appello (avverso sentenze istruttorie di proscioglimento per estinzione del reato) al solo Procuratore generale e Procuratore della Repubblica dia luogo, in favore del p.m., ad una situazione di ingiustificato privilegio, risolventesi in "violazione del diritto di difesa della parte contrapposta e, cioè, dell'imputato", al quale è concesso soltanto il ricorso per cassazione ex art. 190 cpv. del codice di procedura penale. : Non è revocata in dubbio - nella prospettazione dello stesso giudice a quo - la logica rispondenza ed, anzi, l'implicazione dell'appello del p.m. (di cui all'art. 387 denunziato) nel "sistema" delle impugnazioni penali. La denunzia della "disparità di posizione" tra imputato e p.m. (sul terreno dell'impugnazione avverso sentenze istruttorie di proscioglimento), sostanzialmente, pertanto, si traduce e converte in una censura di mancata estensione anche all'imputato del rimedio dell'appello anzidetto. Epperò, tali essendo gli esatti termini del quesito di legittimità, ne discende, allora, l'irrilevanza nel giudizio a quo: atteso che - pur (eventualmente) accolta, nei sensi sopra indicati, la tesi dell'incostituzionalità - questa, evidentemente, non influirebbe sul provvedimento da adottare nel caso concreto, ove il giudice è tenuto a verificare l'ammissibilità di appello interposto soltanto dal p.m. e non anche dall'imputato. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale, promossa con ordinanza 24 aprile 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale di Genova. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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