Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 47/1974
ECLI:IT:COST:1974:47
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con l'ordinanza in epigrafe indicata è stata proposta, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura
penale, dubitandosi che la limitazione (in detta norma contenuta)
dell'appello (avverso sentenze istruttorie di proscioglimento per
estinzione del reato) al solo Procuratore generale e Procuratore della
Repubblica dia luogo, in favore del p.m., ad una situazione di
ingiustificato privilegio, risolventesi in "violazione del diritto di
difesa della parte contrapposta e, cioè, dell'imputato", al quale è
concesso soltanto il ricorso per cassazione ex art. 190 cpv. del codice
di procedura penale.
:
Non è revocata in dubbio - nella prospettazione dello stesso
giudice a quo - la logica rispondenza ed, anzi, l'implicazione
dell'appello del p.m. (di cui all'art. 387 denunziato) nel "sistema"
delle impugnazioni penali.
La denunzia della "disparità di posizione" tra imputato e p.m.
(sul terreno dell'impugnazione avverso sentenze istruttorie di
proscioglimento), sostanzialmente, pertanto, si traduce e converte in
una censura di mancata estensione anche all'imputato del rimedio
dell'appello anzidetto.
Epperò, tali essendo gli esatti termini del quesito di
legittimità, ne discende, allora, l'irrilevanza nel giudizio a quo:
atteso che - pur (eventualmente) accolta, nei sensi sopra indicati, la
tesi dell'incostituzionalità - questa, evidentemente, non influirebbe
sul provvedimento da adottare nel caso concreto, ove il giudice è
tenuto a verificare l'ammissibilità di appello interposto soltanto dal
p.m. e non anche dall'imputato.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale, promossa
con ordinanza 24 aprile 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale
di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere