Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2023/2026
ECLI:EU:T:2026:142
Testo integrale del provvedimento
62024TJ0150_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 febbraio 2026 –
AlfaStrakhovanie / Consiglio
(causa T‑150/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in relazione alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Iscrizione e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e f), della decisione 2014/145/PESC – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Violazione delle forme sostanziali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Principio di non discriminazione»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/2871, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, b) e f); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, b) e f), 2022/330, 2023/2875, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punti 26‑35, 40)
2.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Assenza – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)
(v. punti 52, 53)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Obbligo per il Consiglio di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione 2024/2456 (PESC); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2024/2455]
(v. punti 55‑60)
4.
Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato
(Artt. 263 e 277 TFUE)
(v. punti 68, 69)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, il governo della Federazione russa oppure ne traggono vantaggio e persone ad essi associate – Nozione di sostegno materiale o finanziario – Sostegno quantitativamente e qualitativamente significativo – Necessità di stabilire un collegamento tra tale sostegno e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina – Assenza – Nozione di vantaggio tratto dal governo russo – Interpretazione in considerazione della situazione in Ucraina e degli obiettivi delle misure restrittive – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
[Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/2871, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, f); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, f), 2022/330, 2023/2875, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punti 72‑82, 134‑136, 193‑205)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, il governo della Federazione russa oppure ne traggono vantaggio e persone ad essi associate – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune – Rispetto del principio di proporzionalità
[Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/2871, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, f); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, f), 2022/330, 2023/2875, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punti 83‑89)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, il governo della Federazione russa oppure ne traggono vantaggio e persone ad essi associate – Principio di non discriminazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Entità o organismo appartenente a uno Stato terzo – Esclusione – Violazione del principio di non discriminazione – Assenza
[Art. 18, comma 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21, § 2; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/2871, (PESC) 2024/847 e 2024/2456, art. 2, § 1, f); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, f), 2022/330, 2023/2875, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punti 91‑93, 250, 256, 257, 259)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, il governo della Federazione russa oppure ne traggono vantaggio e persone ad essi associate – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di persone, entità o organismi che non sono di nazionalità russa – Assenza – Rispetto del principio di parità di trattamento che deve conciliarsi con quello del principio di legalità
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/2871, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, f); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3 § 1, f), 2022/330, 2023/2875, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punti 94, 258)
9.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/2871, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, b) e f); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/330, 2023/2875, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punti 99‑105, 116, 120‑127, 146, 150, 168, 177, 187, 206‑210)
10.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova
(Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/2871, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/2875, 2024/849 e 2024/2455)
(v. punti 112‑114)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, il governo della Federazione russa oppure ne traggono vantaggio e persone ad essi associate – Nozione di entità e di organismo – Rilevanza della personalità giuridica – Esclusione
[Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/2871, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, § 1, f); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, f), 2022/330, 2023/2875, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punto 148)
12.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Art. 5, § 4, 21, § 2, b) e c), e 29, TUE; art. 215 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/2871, (PESC) 2024/847 e (PESC) 2024/2456, art. 2, §§ 3 e 5; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, artt. 4, § 1, e 6, § 1, 2023/2875, 2024/849 e 2024/2455]
(v. punti 217‑232, 238, 246)
13.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso diretto contro una decisione del Consiglio che comporta misure restrittive – Motivo vertente sulla violazione del diritto di proprietà di un terzo – Impossibilità per l’entità colpita dalle misure restrittive di avvalersi del diritto di proprietà dei suoi clienti
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 239‑241)
14.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Richiesta di deroga diretta a sbloccare taluni fondi – Potere discrezionale della competente autorità nazionale – Limiti – Rispetto dei diritti fondamentali
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC; regolamento del Consiglio n. 269/2014)
(v. punto 244)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La AlfaStrakhovanie AO è condannata alle spese.