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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40154/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria in luogo del delitto di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da, vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata di rapina impropria, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui si esclude la configurabilità della forma tentata dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria in luogo del delitto di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da, vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata di rapina impropria, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui si esclude la configurabilità della forma tentata dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40154/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris