CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 28514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30674/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 456/2017 depositata il20/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― L’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d’Errico ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali, contro la sentenza del 20 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Potenza, pronunciando per quanto rileva in parziale riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Potenza, ha respinto la domanda di restituzione della collezione d’Errico, consistente in opere artistiche e bibliografiche, con integrale compensazione di spese. 2. ― Non spiega difese il Ministero intimato. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denu ncia violazione dell’articolo 111, sesto comma, della Costituzione, violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., in relazione all’articolo 118, primo comma, disp. att. c.p.c., violazione e falsa applicazione e/o travisamento dei fatti in relazione all’articolo 183, quinto comma, c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione dell’articolo 116 c.p.c. Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è manifestamente infondato. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo. All’esito di un giudizio, dipanatosi anche in una questione di costituzionalità che il giudice delle leggi ha giudicato inammissibile per difetto di rilevanza, giudizio chenon interessa qui riassumere in dettaglio atteso il contenuto delle due censure in esame, la Corte d’appello di Potenza ha riformato la statuizione adottata dal primo giudice di condanna del Ministero alla «restituzione della pinacoteca in favore della Biblioteca e Pinacoteca d’Errico ». Il motivo in esame attacca l’interpretazione della domanda sottoposta alla Corte d’appello, laddove quest’ultima aveva ritenuto «la mancanza di una specifica domanda di restituzione», e censura altresì l’affermazione della sentenza impugnata laddove aveva affermato che la sentenza di primo grado fosse contraddittoria. L’inammissibilità discende dal rilievo che le due rationes decidendi investite dall’impugnazione ― erroneità dell’interpretazione della domanda spiegata dall’Ente originario attore e contraddittorietà della statuizione adottata dal Tribunale ― non attingono l’ulteriore fondamento logico-giuridico della decisione impugnata, di per sé idoneo a sostenerla, avendo la Corte territoriale ritenuto che «la questione, come ebbe a rilevare già il Consiglio di Stato nel parere reso il 27/2/1970, non può avere che un’unica soluzione, “di fronte ad una espressa volontà del legislatore, altro rimedio non può esserci, per restituire i beni alla loro sede originaria (nel comune di [OSCURATO:PERSONA]), fuorché quello di una norma legislativa derogativa della legge 13 luglio 1939 n. 1082”. D’altra parte, per un verso, il pacifico rilievo pubblicistico delle opere e, per l’altro, la mancata specifica indicazione degli immobili in cui restituire e collocare la collezione … non possono che indicare che il trasferimento della sede dell’ente, e del suo patrimonio, coinvolgono valutazioni che spettano esclusivamente al legislatore il quale può disporre l’abrogazione della norma». E cioè, dopo aver affermato che l’Ente originario attore non aveva spiegato una domanda di restituzione ed aver aggiunto che la statuizione sul punto del Tribunale era contraddittoria, la Corte d’appello ha ritenuto che detta domanda fosse in ogni caso da rigettare in ragione dell’espressa previsione dell’articolo 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1082, secondo cui: «La “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” con sede in [OSCURATO:PERSONA], eretta in ente morale con R. decreto 8 luglio 1914, n. 963, è trasferita a Matera. Il Ministero dell’educazione nazionale destinerà all’uopo i locali adatti in materia ed ha facoltà di aggregare la biblioteca e la pinacoteca ad altre istituzioni similari della città». Secondo la Corte d’appello, dunque, poiché la biblioteca e pinacoteca era stata trasferita per legge a Matera, il compendio costituito da biblioteca e pinacoteca non poteva essere restituito a [OSCURATO:PERSONA], presso l’Ente, per di più senza specificazione del luogo, «non emergendo dagli atti sugli immobili indicati dal testatore… siano rimasti nel patrimonio dell’Ente». Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753). 4.2. ― È in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile il secondo mezzo. Con esso si sostiene che la Corte territoriale avrebbe «introdotto un nuovo tema sul quale ha soffermato la propria attenzione sul quale, invece, nessuna delle parti in causa ha chiesto un pronunciamento: trattasi della sede dell’Ente», mentre risulterebbe «pacifica ed incontestata l’esistenza di immobili siti in palazzo [OSCURATO:PERSONA], ove riallocare il patrimonio appartenente alla Pinacoteca». La censura, per quanto volta a sostenere che il giudice di merito avrebbe introdotto d’ufficio una questione nuova, non dedotta dalle parti, è spiegata contro l’evidenza, dunque manifestamente infondata, giacché la decisione si fonda esattamente sul dato normativo il cui significato è stato fatto oggetto del contendere, ossia il citato articolo 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1082, che la Corte territoriale ha inteso come volta a disporre che il compendio costituito da biblioteca e pinacoteca, avendo trovato collocazione per volontà del legislatore in Matera, non potesse essere restituito in palazzo [OSCURATO:PERSONA], presso l’Ente. Dopodiché, l’ulteriore considerazione concernente la mancanza di elementi tali da dimostrare che gli «immobili indicati dal testatore… siano rimasti nel patrimonio dell’Ente», risulta svolta ad abundantiam, sicché la relativa censura è inammissibile per carenza di interesse. 6. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a ti