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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 36588/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28912/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1854/2021 depositata il 06/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2023 dal Consiglieredr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1854/2021 depositata il 6/10/2021, con cui veniva rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 12/01/2017, che a sua volta rigettava l'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo, con cui gli veniva intimato il pagamento in favore della società Eurocrediti s.r.l. della somma afferente ad un credito per forniture di carburante rese dalla società Cipet s.p.a. in favore della disciolta società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., credito di cui la Eurocrediti si era resa cessionaria con contratto del 22 dicembre 2009, notificato al debitore ceduto il 27 gennaio 2010; la società Cipet s.p.a. era stata poi dichiarata fallita due anni e mezzo dopo, in data 14 giugno 2012.

2. Resiste con controricorso la società Eurocrediti s.r.l.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il ricorrente e la società resistente hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264 e 1189 cod. civ. in relazione alle eccezioni econtestazioni esperibili dal debitore ceduto.

Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto di limitare la possibilità del debitore ceduto di contestare la legittimazione del cessionario alla sola ipotesi in cui costui abbia avuto comunicazione ufficiale della risoluzione dal cedente o dal cessionario e sia stato diffidato dal pagare al cessionario.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. sulla ripartizione dell'onere della prova in merito alla persistente efficacia del contratto di cessione del credito e quindi ad un fatto costitutivo del diritto del cessionario.

Lamenta che erroneamente la corte di merito, lungi dal considerare l'attività difensiva del Baglioni come mera difesa, l’ha invece considerata come eccezione in senso proprio e gli ha quindi erroneamente addossato l'onere della prova dell'inefficacia del contratto di cessione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in merito alla eccezione di inefficacia del contratto di cessione.

Lamenta che la Corte di appello ha errato nel perimetrare l'ambito oggettivo della propria dell'excipiens, anche in relazione al principio di vicinanza della prova, così incorrendo nella violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. .

Si duole che il giudice d’appello non abbia ten uto conto del principio di vicinanza a lla prova , e quindi della concreta impossibilità per i l Baglioni di provare i fatti costitutivi dell'eccezione, laddove l'onere della prova dell'efficacia del contratto di cessione per risoluzione di diritto dello stesso avrebbe dovuto essere ripartito come appresso: il ceduto è tenuto ad ancorare la propria eccezione a circostanze concrete, come può essere quella dell'invocata risoluzione di diritto da parte della cedente, e a dar documentalmente conto di ciò, anche con la produzione di corrispondenza intervenuta tra cessionario e cedente non avente veste “ufficiale” nel senso di non essere indirizzata direttamente al ceduto; di poi, deve essere il cessionario a dimostrare l’apoditticità delle pretese della cedente (rectius l'infondatezza dell'eccezione del ceduto), siccome la risoluzione di diritto può altresì germinare dalla violazione di un termine essenziale, il cui accertamento richiede un'intrusione nella sfera privata delle parti del contratto di cessione, il cui substrato negoziale non è agevolmente accessibile al debitore ceduto .

4. I motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati per la loro stretta connessione, sono infondati.

4.1. Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al primo e al terzo motivo, che questa Corte ha recentemente posto in rilievoche il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione ( Cass., 12 / 05 /20 21 , n. n. 12611).

Orbene, nell’affermare che al debitore ceduto era stata notificata l’avvenuta cessione del credito e che giammai il cedente lo aveva diffidato dal pagare al cessionario, la corte di merito ha fatto puntuale applicazione dei suindicati principi.

Va ulteriormente sottolineato comeil ricorrente ometta invero di censurare la restante parte di motivazione là dove (pp. 12,13 della sentenza impugnata) la corte di merito afferma che il Baglioni non ha prodotto alcuna comunicazione da parte della cedente Cipet con cui questi veniva diffidato a non pagare per l'intervenuta risoluzione della cessione, ma si è solo limitato a produrre la missiva con cui Cipet intimava a Eurocrediti che avrebbe comunicato ai debitori di astenersi dal pagare alla cessionaria.

Non è provato che tale intimazione abbia avuto seguito e neppure risulta che Cipet il curatore fallimentare abbiano mai richiesto il pagamento dei suddetti crediti o che questi siano stati inseriti nell'attivo fallimentare per effetto della riacquisizione dei crediti della cedente Cipet conseguente alla pronunciata risoluzione .

Ed ulteriormente la Corte evidenzia che sussiste incertezza a monte sulla stessa asserita inefficacia del contratto di cessione, dal momento che il contratto di cessione non contiene alcuna clausola risolutiva espressa e, per altro verso, dal carteggio fra la cedente Cipet e la cessionaria Eurocrediti parrebbe emergere che anche la Cipet, e non solo la Eurocrediti. si era resa inadempiente ai suoi obblighi.

La mancanza di censure sotto questi profili fa sì che la motivazione della sentenza di appello si consolidi in relazione alle ragioni del decidere non impugnate, giusto il costante orientamento di questa Corte, secondo cui quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di ricorso per cassazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata (Cass. 16/04/2014, n. 8847; Cass., 08/02/ 2006, n. 2811; Cass., Sez.

Un. 8 agosto 2005, n. 16602). 4.2.Con particolare riferimento al secondo e al terzo motivo va ulteriormente posto in rilievo come il ricorrente muova censure sostanzialmente identiche sotto il formale diverso profilo della ripartizione dell’onere della prova.

Come già questa Corte ha già avuto modo di affermare, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (Cass., 22/06/2023, n. 17944).

Orbene, nella motivazione dell’impugnata sentenza ( pp. 12 - 13, riportata in sede di scrutinio del primo motivo di appello ) la corte di merito ha invero fatto buon governo dei suindicati principi là dove, senza contestare la validità ed efficacia del contratto di cessione del credito, ha posto in rilievo che il debitore ceduto, onde legittimare il suo mancato pagamento alla cessionaria, ne ha invocato la intervenuta risoluzione di diritto, e pertanto sotto tale profilo si è assunto il relativo onere della prova.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 106 T.U.B. e 3 d.m. 29/2009 (già art. 2 d.m. 6 luglio 1994) sull'esclusione della natura finanziaria dell'operazione de qua .

Deduce che la corte di merito non ha considerato che la fattispecie sostanziale, come ricostruita dalla medesima sentenza impugnata, configura senz'altro un'operazione di finanziamento connessa ad un acquisto di crediti pro soluto , stante la sovvenzione monetaria effettuata dalla cessionaria Eurocrediti a beneficio della cedente Cipet sotto forma di anticipazione del valore dei crediti ceduti.

Proprio siffatta anticipazione del valore dei crediti ceduti conferma la sussistenza di una concessione di finanziamento: la causa concreta di finanziamento è palesata dall'utilità economica del cedente di disporre di liquidità immediata e del cessionario anticipante di poter riscuotere un credito acquistato ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale.

5.1. La corte territoriale ha inoltre errato nel valorizzare la clausola C) del contratto di cessione, la quale, disvelando soltanto lo lo scopo per la cedente , perviene ad esternare un mero motivo negoziale, come tale irrilevante ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie.

5.2. In conclusione, la corte di merito ha erroneamente escluso l'applicazione al caso di specie d ell'art. 106 T.U.B. , sebbene in relazione al fatto accertato ricorressero tutti i presupposti giuridici per l'applicazione della citata normativa, ed ha quindi erroneamente omesso di rilevare che Eurocrediti non è stata autorizzata da Banca d'Italia all'esercizio dell'attività finanziaria. 6.Il motivo è inammissibile.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. viene in rilievo, quando, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente in ogni caso prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 4 cod. proc. civ. i motivi per i quali chiede la cassazione (v. ex multisCass., 24/10/2007, n. 22348).

La corte di merito ha espressamente motivato (p. 14 sentenza) nel senso che la cessione del credito oggetto di causa non è avvenuta in ragione di una causa di finanziamento in favore dell'impresa Cipet e ciò tanto più in ragione dell'esplicita dicitura contenuta nella clausola C) del contratto , secondo cui la cessione del credito non è subordinata ad alcuna operazione di finanziamento, in quanto il suo unico scopo per la cedente è quella di dimostrare la perdita certa definitiva ex art. 101, 5° comma, TUIR (ndr: del valore dei crediti iscritti a bilancio) e quindi a fini fiscali.

6.1. La corte di merio ha altresì sottolineato non esservi invero prova che con la cessione del credito l'Eurocrediti abbia operato un finanziamento in favore della Cipet, che questa circostanza mal si concilia con una cessione dei crediti pro soluto e che, diversamente da quanto erroneamente omesso di rilevare da parte del tribunale in primo grado, il prezzo della cessione non era affatto speculare al valore complessivo dei crediti ceduti , bensì al 10% del loro valore.

La corte di merito ha nell’impugnata sentenza pertanto analiticamente esaminato il contratto di cessione , e lo ha qualificato, congruamente motivando, in termini di mera cessione di crediti (p. 15), priva di causa o funzione di finanziamento.

Sotto la formale invocazione dell’errore di diritto, il ricorrente sollecita questa Corte ad una rivisitazione della quaestio facti, e pertanto all’esercizio di un sindacato che, secondo granitica giurisprudenza, è precluso in sede di legittimità.

6.2. Anche la censura, nell’ambito del motivo qui scrutinato, che fa riferimento alla erronea interpretazione, da parte della corte territoriale, della clausola C) del contratto di cessione, è inammissibile, in quanto non dedotta nel rispetto degli insegnamenti dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, e cioè in riferimento ad una possibile violazione da parte del giudice di merito delle regole ermeneutiche dei contratti, come sarebbe stato necessario, e senza tenere in ogni caso conto del fatto che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 cod. c iv . e ss., o di motivazione inadeguata, ovverossia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass., 09/08/2018, n. 20694; Cass., 06/12/2016, n. 24958; Cass.,10554/ 2010).

7. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 106 T.U.B. e della relativa normativa integrativa, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.,in relazione al requisito dell'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma .

Lamenta che la corte territoriale non ha fatto buon governo delle regole in tema di ragionamento presuntivo, in quanto dai fatti noti dell'acquisto di un pacchetto di crediti vantati anche nei confronti degli altri debitori e della presenza nell'oggetto sociale anche dell'attività di acquisto dei crediti , doveva desumersi l'esistenza del fatto ignoto, cioè dello svolgimento dell'attività di finanziamento in maniera professionale, mentre la motivazione resa omette di pronunciarsi in tal senso. 8.Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, al giudice di merito non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici, per desumere, ai sensi dell’art. 2729 cod.c iv . , dal fatto noto un fatto ignoto, quando quest’ultimo ha costituito oggetto di una prova diretta di segno opposto.

Per un verso, infatti, l’esistenza di una prova diretta del fatto esclude che questo possa considerarsi “ignoto” e, quindi, che possa farsi ricorso alle prove presuntive; per altro verso, il contrasto fra le risultanze di una prova diretta e le presunzioni semplici priva queste ultime dei caratteri di gravità e precisione.

Pertanto, il giudice che intenda basare la ricostruzione dei fatti su presunzioni semplici deve dapprima illustrare motivatamente, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. p roc . c iv . , le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle prime (Cass., 12/05/2020, n. 8814).

Orbene, nel motivare, come già si è evidenziato nello scrutinio dei precedenti motivi, la non riconducibilità della cessione di crediti oggetto di causa ad una operazione di finanziamento, soggetta ad autorizzazione ex art. 106 T.U.B., sulla base del tenore della clausola C) del contratto regolativo la cessione medesima, e sul rilievo dell’acquisto a titolo oneroso di crediti pro soluto ad un prezzo pari soltanto al 10% del loro valore nominale, la corte territoriale ha appunto fatto buon governo dei suindicati principi di diritto, perché ha escluso il ricorso al ragionamento presuntivo in presenza di risultanze fattuali tali da integrare una prova diretta di segno opposto al riconoscimento della causa e funzione di finanziamento.

9. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , per la mancata valutazione di fatti, cristallizzati nei documenti, comprovanti l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Lamenta che la corte di merito ha omesso di valutare alcune risultanze documentali contenenti fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti processuali e già oggetto di discussione fra le parti. 10.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La corte territoriale ha invero esaminato, con articolata e congrua motivazione, la circostanza della cessione di un pacchetto di crediti nonché l’oggetto sociale della Eurocrediti risultante dalla visura camerale, per cui non è affatto ravvisabile il vizio di omesso esame.

10.1. N el far riferimento poi ad altri documenti, ritenuti decisivi e non menzionati nella sentenza impugnata, quali la carta intestata di Eurocrediti ed il modulo contenente condizioni generali ed annotazioni allegato al contratto di cessione, l’odierno ricorrente intende contrapporre una sua diversa valutazione dei fatti di causa e delle risultanze documentali rispetto alla motivazione assunta dalla corte territoriale in relazione , si ribadisce, ad altre e diverse circostanze (il tenore della clausola C) del contratto di cessione; il prezzo della cessione e l’acquisto di crediti pro soluto).

11. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per la mancata valutazione dell'assenza di sottoscrizione nella missiva interruttiva della prescrizione .

Lamenta che la Corte di merito ha ritenuto validamente interrotta la prescrizione, senza considerare il fatto -certamente rilevante- della mancata sottoscrizione della raccomandata asseritamente interruttiva.

12. Il motivo è inammissibile ex art. 348 - ter , ultimo comma, cod. proc. civ.

Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (p. 16), la corte territoriale anzitutto afferma che è sufficiente osservare che il tribunale ha correttamente ritenuto l'efficacia interruttiva della missiva di messa in mora del 25 ottobre 2005 inoltrata dalla Cipet alla fratelli Baglioni s.n.c. , e poi, con motivazione conforme alla sentenza di primo grado, afferma che l'atto contiene tutti gli estremi della messa in mora, valevole al fine dell'interruzione .

13. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2944 cod. civ.

Lamenta che sebbene la corte d'appello abbia inizialmente sancito l'irrilevanza della valenza o meno interruttiva della proposta di rientro del 14 maggio 2001 , nondimeno a p. 19 la sentenza conclude che l'atto ricognitivo del debito esiste ed è una ricognizione titolata che ha anche validità interruttiva del corso della prescrizione ; deduce che invero non vi sarebbe alcun debito riconosciutoe che la stessa sentenza di appello, alle pp. 17 e 18, afferma che il debitore contesta il debito nella sua quantificazione. 14.Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e come può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all’intento pratico di riconoscere l’esistenza di un diritto, può anche risultare, implicitamente, da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell’effetto ricognitivo; l’atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva.

Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 30/10/2002, n. 15353; Cass., 30/09/2021, n. 26537).

Orbene, la corte di merito, espressamente riconoscendo in motivazione (p. 18) che la proposta di rientro del 14 maggio 2001, a firma dell’odierno ricorrente, ha ad oggetto: a) l’accertamento del debito della disciolta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; b) il riconoscimento del titolo di questo debito/credito, e cioè la fornitura di carburanti da parte di Cipet s.p.a. negli anni dal 1997 al 2000; c) l’esistenza del credito ( in considerazione che il debito da accertare verso la vostra società esiste, quantunque ad oggi non quantificato esattamente, il sottoscritto con la presente intende formulare alcune proposte .. ), ha fatto buon governo dei suindicati principi, ed ogni diversa valutazione dedotta dal ricorrente finisce per sollecitare un nuovo esame dei fatti di causa, precluso nellapresente sede di legittimità.

15. Con il nono motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme processuali (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) .

Lamenta che erroneamente la corte di merito ha valorizzato un semplice ed irrilevante contegno stragiudiziale del debitore ceduto, mentre il principio di non contestazione opera esclusivamente in ambito processuale, in relazione alla parte costituita,e non si applica a comportamenti ante causam .

Inoltre la corte di merito è incorsa nell’ indebita attribuzione di valore probatorio alle fatture contestate, in distonia con l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità . 16.Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., 17/01/2109, n. 1229; Cass., 01/03/2022, n. 6774).

Orbene, nella specie il ricorrente deduce il vizio in relazione ad un invocato contegno di non contestazione tenuto prima della instaurazione del giudizio, mentre, come si evince dalla congrua ed analitica motivazione della sentenza impugnata, la corte d’appello ha considerato e valutato le risultanze probatorie documentali (cioè, in estrema sintesi , la proposta di rientro inviata dal debitore ceduto, la missiva di accettazione della proposta da parte della cedente, la successiva missiva con cui l'avvocato della cedente trasmetteva il conteggio relativo alla posizione debitoria, rispetto alla quale il debitore ceduto non svolgeva osservazione alcuna).

17. Con il decimo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.

Lamenta che lo sviluppo dell'iter logico della sentenza fa trasparire la convinzione del giudice secondo cui in sede di riconoscimento del debito di cui alla missiva del 14 maggio 2001 il Baglioni non avrebbe contestato le fatture per le quali la società aveva richiesto il pagamento, le stesse fatture poi identificate con quelle azionate in via monitoria dalla Eurocrediti ed ancora precisa che nel solco di siffatte coordinate, il vizio di travisamento delle risultanze processuali e di violazione dell'art.115 cod. proc. civ. è insito nell'affermazione che in sede di presunto riconoscimento del debito era stato richiesto il pagamento di alcune fatture, che non venivano contestate (p. 47 del ricorso); invece, siccome il riconoscimento di debito non menzionava affatto le fatture, ma solo il debito della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per cui il debitore Baglioni non poteva contestarle, viene così ad essere travolto il percorso motivazionale del giudice , che infatti risulta viziato poiché è stata utilizzata un’informazione probatoria fallace . 18.Il motivo è inammissibile.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il motivo di impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo colui che esercita il diritto di impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, poiché per denunciare un errore bisogna identificarlo e quindi fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e quindi nelle esplicita specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere.

Dunque il motivo che non rispetti tale requisito deve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, ed in riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo , è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., 22/04/2020, n. 8036; Cass., 31/08/2015, n. 17330; Cass., 11701/2005, n. 359).

Orbene, il motivo non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, che, lungi dall’affermare che il riconoscimento di debito, costituito dal piano di rientro proposto dal debitore, menzionava le fatture, ha diversamentestatuito che una proposta siffatta [n.d.r.: di piano di rientro] presuppone la contezza dell'indebitamento e della sua quantificazione che, si ribadisce, nella specie viene messo solo genericamente in discussione e per relationem è dato dalle fatture commerciali accompagnatorie .

19. Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. in ordine alla posteriorità di alcune fatture azionate in via monitoria rispetto alla data delle forniture di carburante menzionate nell'atto qualificato come ricognizione del debito .

Lamenta che la corte d'appello ha trascurato il fatto storico della posteriorità di alcune delle fatture azionate in via monitoria rispetto alla data del presunto riconoscimento di debito.

Se, diversamente, la corte territoriale avesse valutato la non perfetta coincidenza temporale tra l'asserito riconoscimento del debito e la data delle fatture, e quindi la posteriorità di alcune fatture rispetto alla fornitura di carburanti effettuata dalla Cipet dal 1997 al 2000 citata nel piano di rientro, allora non avrebbe potuto concludere, come invece ha concluso, che la proposta del piano di rientro così come concepita fa sempre riferimento ad una pretesa creditoria anticipata e quindi cristallizza la situazione debitoria anteatta , altresì soggiungendo che il credito afferente a quelle riconosciute forniture era quantificabile per sommatoria nella cifra ingiunta. 20.Il motivo è inammissibile .

Nel dedurre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in violazione del requisito a pena d’inammissibilità del ricorso prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ. il ricorrente non specifica se le fatture indicate come posteriori nel tempo effettivamente si riferiscano a forniture di carburante anch'esse posteriori all'anno 2000, non ponendo questa Corte in condizioni di comprendere e valutare l’eventuale fondatezza della mossa censura, ben potendo le fatturazioni indicate essere posteriori solo contabilmente, ed essere dunque pur sempre relative a forniture comunque effettuate negli anni tra il 1997 ed il 2000.

21. Con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. per motivazione apparente .

Lamenta che la corte di merito, a mò di assioma , ha statuito c h e il riconoscimento del debito privo della quantificazione sarebbe comunque da collegare alle forniture de quibus, senza spiegare minimamente le motivazioni un collegamento di tal genere. 22.Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si verifica quando la sentenza impugnata , pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

Ciò avviene quando le argomentazioni risultino obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, così da non raggiungere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 comma 6, Cost. (Cass., Sez.

Un., 20/01/2023, n. 1885; Cass., 01/03/2022, n. 6758; Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053 e 8054).

Orbene, nell’impugnata sentenza risulta dalla corte di merito invero esplicitato il percorso motivazionale seguito -in particolare là dove fa riferimento al contenuto del piano di rientro proposto dal debitore ceduto, alla incontestata esistenza del credito per forniture di carburanti, al fatto -così integrando la decisione di primo grado- che dopo l’accettazione del piano di rientro il debitore ceduto aveva per un certo periodo effettuato dei versamenti, alla circostanza per cui la quantificazione del credito era desumibile dagli importi delle fatture, indicate dal creditore nel conteggio relativo alla complessiva posizione debitoria-, con indicazione di tutti gli elementi su cui il convincimento è stato fondato, rendendo possibile il controllo sulla esattezza e sulla logicità del relativoragionamento (Cass., 07/04/2017, n. 9105).

23. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

24. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28912/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1854/2021 depositata il 06/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2023 dal Consiglieredr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1854/2021 depositata il 6/10/2021, con cui veniva rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 12/01/2017, che a sua volta rigettava l'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo, con cui gli veniva intimato il pagamento in favore della società Eurocrediti s.r.l. della somma afferente ad un credito per forniture di carburante rese dalla società Cipet s.p.a. in favore della disciolta società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., credito di cui la Eurocrediti si era resa cessionaria con contratto del 22 dicembre 2009, notificato al debitore ceduto il 27 gennaio 2010; la società Cipet s.p.a. era stata poi dichiarata fallita due anni e mezzo dopo, in data 14 giugno 2012. 2. Resiste con controricorso la società Eurocrediti s.r.l. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il ricorrente e la società resistente hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264 e 1189 cod. civ. in relazione alle eccezioni econtestazioni esperibili dal debitore ceduto. Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto di limitare la possibilità del debitore ceduto di contestare la legittimazione del cessionario alla sola ipotesi in cui costui abbia avuto comunicazione ufficiale della risoluzione dal cedente o dal cessionario e sia stato diffidato dal pagare al cessionario. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. sulla ripartizione dell'onere della prova in merito alla persistente efficacia del contratto di cessione del credito e quindi ad un fatto costitutivo del diritto del cessionario. Lamenta che erroneamente la corte di merito, lungi dal considerare l'attività difensiva del Baglioni come mera difesa, l’ha invece considerata come eccezione in senso proprio e gli ha quindi erroneamente addossato l'onere della prova dell'inefficacia del contratto di cessione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in merito alla eccezione di inefficacia del contratto di cessione. Lamenta che la Corte di appello ha errato nel perimetrare l'ambito oggettivo della propria dell'excipiens, anche in relazione al principio di vicinanza della prova, così incorrendo nella violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. . Si duole che il giudice d’appello non abbia ten uto conto del principio di vicinanza a lla prova , e quindi della concreta impossibilità per i l Baglioni di provare i fatti costitutivi dell'eccezione, laddove l'onere della prova dell'efficacia del contratto di cessione per risoluzione di diritto dello stesso avrebbe dovuto essere ripartito come appresso: il ceduto è tenuto ad ancorare la propria eccezione a circostanze concrete, come può essere quella dell'invocata risoluzione di diritto da parte della cedente, e a dar documentalmente conto di ciò, anche con la produzione di corrispondenza intervenuta tra cessionario e cedente non avente veste “ufficiale” nel senso di non essere indirizzata direttamente al ceduto; di poi, deve essere il cessionario a dimostrare l’apoditticità delle pretese della cedente (rectius l'infondatezza dell'eccezione del ceduto), siccome la risoluzione di diritto può altresì germinare dalla violazione di un termine essenziale, il cui accertamento richiede un'intrusione nella sfera privata delle parti del contratto di cessione, il cui substrato negoziale non è agevolmente accessibile al debitore ceduto . 4. I motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati per la loro stretta connessione, sono infondati. 4.1. Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al primo e al terzo motivo, che questa Corte ha recentemente posto in rilievoche il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione ( Cass., 12 / 05 /20 21 , n. n. 12611). Orbene, nell’affermare che al debitore ceduto era stata notificata l’avvenuta cessione del credito e che giammai il cedente lo aveva diffidato dal pagare al cessionario, la corte di merito ha fatto puntuale applicazione dei suindicati principi. Va ulteriormente sottolineato comeil ricorrente ometta invero di censurare la restante parte di motivazione là dove (pp. 12,13 della sentenza impugnata) la corte di merito afferma che il Baglioni non ha prodotto alcuna comunicazione da parte della cedente Cipet con cui questi veniva diffidato a non pagare per l'intervenuta risoluzione della cessione, ma si è solo limitato a produrre la missiva con cui Cipet intimava a Eurocrediti che avrebbe comunicato ai debitori di astenersi dal pagare alla cessionaria. Non è provato che tale intimazione abbia avuto seguito e neppure risulta che Cipet il curatore fallimentare abbiano mai richiesto il pagamento dei suddetti crediti o che questi siano stati inseriti nell'attivo fallimentare per effetto della riacquisizione dei crediti della cedente Cipet conseguente alla pronunciata risoluzione . Ed ulteriormente la Corte evidenzia che sussiste incertezza a monte sulla stessa asserita inefficacia del contratto di cessione, dal momento che il contratto di cessione non contiene alcuna clausola risolutiva espressa e, per altro verso, dal carteggio fra la cedente Cipet e la cessionaria Eurocrediti parrebbe emergere che anche la Cipet, e non solo la Eurocrediti. si era resa inadempiente ai suoi obblighi. La mancanza di censure sotto questi profili fa sì che la motivazione della sentenza di appello si consolidi in relazione alle ragioni del decidere non impugnate, giusto il costante orientamento di questa Corte, secondo cui quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di ricorso per cassazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata (Cass. 16/04/2014, n. 8847; Cass., 08/02/ 2006, n. 2811; Cass., Sez. Un. 8 agosto 2005, n. 16602). 4.2.Con particolare riferimento al secondo e al terzo motivo va ulteriormente posto in rilievo come il ricorrente muova censure sostanzialmente identiche sotto il formale diverso profilo della ripartizione dell’onere della prova. Come già questa Corte ha già avuto modo di affermare, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (Cass., 22/06/2023, n. 17944). Orbene, nella motivazione dell’impugnata sentenza ( pp. 12 - 13, riportata in sede di scrutinio del primo motivo di appello ) la corte di merito ha invero fatto buon governo dei suindicati principi là dove, senza contestare la validità ed efficacia del contratto di cessione del credito, ha posto in rilievo che il debitore ceduto, onde legittimare il suo mancato pagamento alla cessionaria, ne ha invocato la intervenuta risoluzione di diritto, e pertanto sotto tale profilo si è assunto il relativo onere della prova. 5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 106 T.U.B. e 3 d.m. 29/2009 (già art. 2 d.m. 6 luglio 1994) sull'esclusione della natura finanziaria dell'operazione de qua . Deduce che la corte di merito non ha considerato che la fattispecie sostanziale, come ricostruita dalla medesima sentenza impugnata, configura senz'altro un'operazione di finanziamento connessa ad un acquisto di crediti pro soluto , stante la sovvenzione monetaria effettuata dalla cessionaria Eurocrediti a beneficio della cedente Cipet sotto forma di anticipazione del valore dei crediti ceduti. Proprio siffatta anticipazione del valore dei crediti ceduti conferma la sussistenza di una concessione di finanziamento: la causa concreta di finanziamento è palesata dall'utilità economica del cedente di disporre di liquidità immediata e del cessionario anticipante di poter riscuotere un credito acquistato ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale. 5.1. La corte territoriale ha inoltre errato nel valorizzare la clausola C) del contratto di cessione, la quale, disvelando soltanto lo lo scopo per la cedente , perviene ad esternare un mero motivo negoziale, come tale irrilevante ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie. 5.2. In conclusione, la corte di merito ha erroneamente escluso l'applicazione al caso di specie d ell'art. 106 T.U.B. , sebbene in relazione al fatto accertato ricorressero tutti i presupposti giuridici per l'applicazione della citata normativa, ed ha quindi erroneamente omesso di rilevare che Eurocrediti non è stata autorizzata da Banca d'Italia all'esercizio dell'attività finanziaria. 6.Il motivo è inammissibile. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. viene in rilievo, quando, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente in ogni caso prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 4 cod. proc. civ. i motivi per i quali chiede la cassazione (v. ex multisCass., 24/10/2007, n. 22348). La corte di merito ha espressamente motivato (p. 14 sentenza) nel senso che la cessione del credito oggetto di causa non è avvenuta in ragione di una causa di finanziamento in favore dell'impresa Cipet e ciò tanto più in ragione dell'esplicita dicitura contenuta nella clausola C) del contratto , secondo cui la cessione del credito non è subordinata ad alcuna operazione di finanziamento, in quanto il suo unico scopo per la cedente è quella di dimostrare la perdita certa definitiva ex art. 101, 5° comma, TUIR (ndr: del valore dei crediti iscritti a bilancio) e quindi a fini fiscali. 6.1. La corte di merio ha altresì sottolineato non esservi invero prova che con la cessione del credito l'Eurocrediti abbia operato un finanziamento in favore della Cipet, che questa circostanza mal si concilia con una cessione dei crediti pro soluto e che, diversamente da quanto erroneamente omesso di rilevare da parte del tribunale in primo grado, il prezzo della cessione non era affatto speculare al valore complessivo dei crediti ceduti , bensì al 10% del loro valore. La corte di merito ha nell’impugnata sentenza pertanto analiticamente esaminato il contratto di cessione , e lo ha qualificato, congruamente motivando, in termini di mera cessione di crediti (p. 15), priva di causa o funzione di finanziamento. Sotto la formale invocazione dell’errore di diritto, il ricorrente sollecita questa Corte ad una rivisitazione della quaestio facti, e pertanto all’esercizio di un sindacato che, secondo granitica giurisprudenza, è precluso in sede di legittimità. 6.2. Anche la censura, nell’ambito del motivo qui scrutinato, che fa riferimento alla erronea interpretazione, da parte della corte territoriale, della clausola C) del contratto di cessione, è inammissibile, in quanto non dedotta nel rispetto degli insegnamenti dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, e cioè in riferimento ad una possibile violazione da parte del giudice di merito delle regole ermeneutiche dei contratti, come sarebbe stato necessario, e senza tenere in ogni caso conto del fatto che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 cod. c iv . e ss., o di motivazione inadeguata, ovverossia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass., 09/08/2018, n. 20694; Cass., 06/12/2016, n. 24958; Cass.,10554/ 2010). 7. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 106 T.U.B. e della relativa normativa integrativa, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.,in relazione al requisito dell'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma . Lamenta che la corte territoriale non ha fatto buon governo delle regole in tema di ragionamento presuntivo, in quanto dai fatti noti dell'acquisto di un pacchetto di crediti vantati anche nei confronti degli altri debitori e della presenza nell'oggetto sociale anche dell'attività di acquisto dei crediti , doveva desumersi l'esistenza del fatto ignoto, cioè dello svolgimento dell'attività di finanziamento in maniera professionale, mentre la motivazione resa omette di pronunciarsi in tal senso. 8.Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, al giudice di merito non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici, per desumere, ai sensi dell’art. 2729 cod.c iv . , dal fatto noto un fatto ignoto, quando quest’ultimo ha costituito oggetto di una prova diretta di segno opposto. Per un verso, infatti, l’esistenza di una prova diretta del fatto esclude che questo possa considerarsi “ignoto” e, quindi, che possa farsi ricorso alle prove presuntive; per altro verso, il contrasto fra le risultanze di una prova diretta e le presunzioni semplici priva queste ultime dei caratteri di gravità e precisione. Pertanto, il giudice che intenda basare la ricostruzione dei fatti su presunzioni semplici deve dapprima illustrare motivatamente, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. p roc . c iv . , le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle prime (Cass., 12/05/2020, n. 8814). Orbene, nel motivare, come già si è evidenziato nello scrutinio dei precedenti motivi, la non riconducibilità della cessione di crediti oggetto di causa ad una operazione di finanziamento, soggetta ad autorizzazione ex art. 106 T.U.B., sulla base del tenore della clausola C) del contratto regolativo la cessione medesima, e sul rilievo dell’acquisto a titolo oneroso di crediti pro soluto ad un prezzo pari soltanto al 10% del loro valore nominale, la corte territoriale ha appunto fatto buon governo dei suindicati principi di diritto, perché ha escluso il ricorso al ragionamento presuntivo in presenza di risultanze fattuali tali da integrare una prova diretta di segno opposto al riconoscimento della causa e funzione di finanziamento. 9. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , per la mancata valutazione di fatti, cristallizzati nei documenti, comprovanti l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Lamenta che la corte di merito ha omesso di valutare alcune risultanze documentali contenenti fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti processuali e già oggetto di discussione fra le parti. 10.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La corte territoriale ha invero esaminato, con articolata e congrua motivazione, la circostanza della cessione di un pacchetto di crediti nonché l’oggetto sociale della Eurocrediti risultante dalla visura camerale, per cui non è affatto ravvisabile il vizio di omesso esame. 10.1. N el far riferimento poi ad altri documenti, ritenuti decisivi e non menzionati nella sentenza impugnata, quali la carta intestata di Eurocrediti ed il modulo contenente condizioni generali ed annotazioni allegato al contratto di cessione, l’odierno ricorrente intende contrapporre una sua diversa valutazione dei fatti di causa e delle risultanze documentali rispetto alla motivazione assunta dalla corte territoriale in relazione , si ribadisce, ad altre e diverse circostanze (il tenore della clausola C) del contratto di cessione; il prezzo della cessione e l’acquisto di crediti pro soluto). 11. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per la mancata valutazione dell'assenza di sottoscrizione nella missiva interruttiva della prescrizione . Lamenta che la Corte di merito ha ritenuto validamente interrotta la prescrizione, senza considerare il fatto -certamente rilevante- della mancata sottoscrizione della raccomandata asseritamente interruttiva. 12. Il motivo è inammissibile ex art. 348 - ter , ultimo comma, cod. proc. civ. Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (p. 16), la corte territoriale anzitutto afferma che è sufficiente osservare che il tribunale ha correttamente ritenuto l'efficacia interruttiva della missiva di messa in mora del 25 ottobre 2005 inoltrata dalla Cipet alla fratelli Baglioni s.n.c. , e poi, con motivazione conforme alla sentenza di primo grado, afferma che l'atto contiene tutti gli estremi della messa in mora, valevole al fine dell'interruzione . 13. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2944 cod. civ. Lamenta che sebbene la corte d'appello abbia inizialmente sancito l'irrilevanza della valenza o meno interruttiva della proposta di rientro del 14 maggio 2001 , nondimeno a p. 19 la sentenza conclude che l'atto ricognitivo del debito esiste ed è una ricognizione titolata che ha anche validità interruttiva del corso della prescrizione ; deduce che invero non vi sarebbe alcun debito riconosciutoe che la stessa sentenza di appello, alle pp. 17 e 18, afferma che il debitore contesta il debito nella sua quantificazione. 14.Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e come può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all’intento pratico di riconoscere l’esistenza di un diritto, può anche risultare, implicitamente, da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell’effetto ricognitivo; l’atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 30/10/2002, n. 15353; Cass., 30/09/2021, n. 26537). Orbene, la corte di merito, espressamente riconoscendo in motivazione (p. 18) che la proposta di rientro del 14 maggio 2001, a firma dell’odierno ricorrente, ha ad oggetto: a) l’accertamento del debito della disciolta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; b) il riconoscimento del titolo di questo debito/credito, e cioè la fornitura di carburanti da parte di Cipet s.p.a. negli anni dal 1997 al 2000; c) l’esistenza del credito ( in considerazione che il debito da accertare verso la vostra società esiste, quantunque ad oggi non quantificato esattamente, il sottoscritto con la presente intende formulare alcune proposte .. ), ha fatto buon governo dei suindicati principi, ed ogni diversa valutazione dedotta dal ricorrente finisce per sollecitare un nuovo esame dei fatti di causa, precluso nellapresente sede di legittimità. 15. Con il nono motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme processuali (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) . Lamenta che erroneamente la corte di merito ha valorizzato un semplice ed irrilevante contegno stragiudiziale del debitore ceduto, mentre il principio di non contestazione opera esclusivamente in ambito processuale, in relazione alla parte costituita,e non si applica a comportamenti ante causam . Inoltre la corte di merito è incorsa nell’ indebita attribuzione di valore probatorio alle fatture contestate, in distonia con l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità . 16.Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., 17/01/2109, n. 1229; Cass., 01/03/2022, n. 6774). Orbene, nella specie il ricorrente deduce il vizio in relazione ad un invocato contegno di non contestazione tenuto prima della instaurazione del giudizio, mentre, come si evince dalla congrua ed analitica motivazione della sentenza impugnata, la corte d’appello ha considerato e valutato le risultanze probatorie documentali (cioè, in estrema sintesi , la proposta di rientro inviata dal debitore ceduto, la missiva di accettazione della proposta da parte della cedente, la successiva missiva con cui l'avvocato della cedente trasmetteva il conteggio relativo alla posizione debitoria, rispetto alla quale il debitore ceduto non svolgeva osservazione alcuna). 17. Con il decimo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. Lamenta che lo sviluppo dell'iter logico della sentenza fa trasparire la convinzione del giudice secondo cui in sede di riconoscimento del debito di cui alla missiva del 14 maggio 2001 il Baglioni non avrebbe contestato le fatture per le quali la società aveva richiesto il pagamento, le stesse fatture poi identificate con quelle azionate in via monitoria dalla Eurocrediti ed ancora precisa che nel solco di siffatte coordinate, il vizio di travisamento delle risultanze processuali e di violazione dell'art.115 cod. proc. civ. è insito nell'affermazione che in sede di presunto riconoscimento del debito era stato richiesto il pagamento di alcune fatture, che non venivano contestate (p. 47 del ricorso); invece, siccome il riconoscimento di debito non menzionava affatto le fatture, ma solo il debito della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per cui il debitore Baglioni non poteva contestarle, viene così ad essere travolto il percorso motivazionale del giudice , che infatti risulta viziato poiché è stata utilizzata un’informazione probatoria fallace . 18.Il motivo è inammissibile. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il motivo di impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo colui che esercita il diritto di impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, poiché per denunciare un errore bisogna identificarlo e quindi fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e quindi nelle esplicita specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Dunque il motivo che non rispetti tale requisito deve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, ed in riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo , è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., 22/04/2020, n. 8036; Cass., 31/08/2015, n. 17330; Cass., 11701/2005, n. 359). Orbene, il motivo non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, che, lungi dall’affermare che il riconoscimento di debito, costituito dal piano di rientro proposto dal debitore, menzionava le fatture, ha diversamentestatuito che una proposta siffatta [n.d.r.: di piano di rientro] presuppone la contezza dell'indebitamento e della sua quantificazione che, si ribadisce, nella specie viene messo solo genericamente in discussione e per relationem è dato dalle fatture commerciali accompagnatorie . 19. Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. in ordine alla posteriorità di alcune fatture azionate in via monitoria rispetto alla data delle forniture di carburante menzionate nell'atto qualificato come ricognizione del debito . Lamenta che la corte d'appello ha trascurato il fatto storico della posteriorità di alcune delle fatture azionate in via monitoria rispetto alla data del presunto riconoscimento di debito. Se, diversamente, la corte territoriale avesse valutato la non perfetta coincidenza temporale tra l'asserito riconoscimento del debito e la data delle fatture, e quindi la posteriorità di alcune fatture rispetto alla fornitura di carburanti effettuata dalla Cipet dal 1997 al 2000 citata nel piano di rientro, allora non avrebbe potuto concludere, come invece ha concluso, che la proposta del piano di rientro così come concepita fa sempre riferimento ad una pretesa creditoria anticipata e quindi cristallizza la situazione debitoria anteatta , altresì soggiungendo che il credito afferente a quelle riconosciute forniture era quantificabile per sommatoria nella cifra ingiunta. 20.Il motivo è inammissibile . Nel dedurre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in violazione del requisito a pena d’inammissibilità del ricorso prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ. il ricorrente non specifica se le fatture indicate come posteriori nel tempo effettivamente si riferiscano a forniture di carburante anch'esse posteriori all'anno 2000, non ponendo questa Corte in condizioni di comprendere e valutare l’eventuale fondatezza della mossa censura, ben potendo le fatturazioni indicate essere posteriori solo contabilmente, ed essere dunque pur sempre relative a forniture comunque effettuate negli anni tra il 1997 ed il 2000. 21. Con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. per motivazione apparente . Lamenta che la corte di merito, a mò di assioma , ha statuito c h e il riconoscimento del debito privo della quantificazione sarebbe comunque da collegare alle forniture de quibus, senza spiegare minimamente le motivazioni un collegamento di tal genere. 22.Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si verifica quando la sentenza impugnata , pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Ciò avviene quando le argomentazioni risultino obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, così da non raggiungere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 comma 6, Cost. (Cass., Sez. Un., 20/01/2023, n. 1885; Cass., 01/03/2022, n. 6758; Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e 8054). Orbene, nell’impugnata sentenza risulta dalla corte di merito invero esplicitato il percorso motivazionale seguito -in particolare là dove fa riferimento al contenuto del piano di rientro proposto dal debitore ceduto, alla incontestata esistenza del credito per forniture di carburanti, al fatto -così integrando la decisione di primo grado- che dopo l’accettazione del piano di rientro il debitore ceduto aveva per un certo periodo effettuato dei versamenti, alla circostanza per cui la quantificazione del credito era desumibile dagli importi delle fatture, indicate dal creditore nel conteggio relativo alla complessiva posizione debitoria-, con indicazione di tutti gli elementi su cui il convincimento è stato fondato, rendendo possibile il controllo sulla esattezza e sulla logicità del relativoragionamento (Cass., 07/04/2017, n. 9105). 23. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 24. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 20