CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 15146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(' I ORDINANZA sul ricorso 3096/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e con il medesimo domiciliata in Roma, in [OSCURATO:PERSONA], 18 ([OSCURATO:TELEFONO]) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in via Archimede n. 138 [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] controricorrente - avverso la sentenza n. 1007/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.La ditta [OSCURATO:PERSONA] snc, con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta, esponendo di aver acquistato dal convenuto un macchinario per la lavorazione di serramenti in legno-alluminio sul quale lo stesso convenuto si era impegnato ad installare delle frese di proprietà dell'acquirente o comunque da lui procurate, di aver versato un acconto di C 2400 e di aver diffidato Stanghellini ad adempiere. Nonostante la società attrice avesse comunicato di avere urgenza di poter disporre del macchinario il contratto non aveva regolare esecuzione fino a che l'acquirente non intimò espressamente l'adempimento pena la risoluzione di diritto del contratto, con la conseguente restituzione della somma versata a titolo di acconto, la restituzione delle frese o del loro controvalore ed il risarcimento del danno. 2.Nel contraddittorio con Stanghellini il Tribunale adito dichiarò risolto il contratto per inadempimento del convenuto, lo condannò al pagamento dell'acconto ricevuto e di una somma ulteriore, in parte corrispondente al valore delle frese (che ritenne erroneamente restituite da Stanghellini non al creditore ma alla ditta [OSCURATO:SOCIETA] dalla quale la Incerto le aveva acquistate e alla quale le stesse furono restituite all'esito della risoluzione del contratto) e per altra parte a titolo di danno emergente, rigettando per il resto la domanda risarcitoria. 3. La Corte d'Appello di Brescia, adita da Stanghellini in via principale e dalla ditta Incerto in via incidentale perché pronunciasse la risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere entro un termine essenziale, con sentenza del 14/6/2018, ha accolto l'appello incidentale, ha dichiarato risolto il contratto per effetto della diffida ad adempiere ed ha parzialmente accolto anche l'appello principale riducendo la somma dovuta da Stanghellini in restituzione, corrispondente all'acconto versato dall'acquirente e ad una fattura per le spese sostenute per gli adattamenti delle frese al macchinario ma non anche comprensiva del valore delle frese. Sul punto ha osservato quanto segue: "In effetti risulta che le frese sono state consegnate alla Stanghellini dalla [OSCURATO:SOCIETA] (già opportunamente modificate per adattarle al macchinario oggetto di causa) ed è pacifico che siano state riconsegnate in data 27/4/2006 dalla medesima Stanghellini alla [OSCURATO:SOCIETA]. In assenza di comunicazioni tra le parti in ordine a dove le predette frese dovessero essere consegnate, la Stanghellini era legittimata a restituirle a chi in precedenza le aveva fatte recapitare presso di lei sulla base dei documenti di trasporto richiamati". "L'effettiva consegna delle frese quindi fa venir meno il diritto della Incerto ad ottenere l'equivalente in denaro, tantopiù che non è stato da lei in alcun modo provato né dedotto che dalla risoluzione del contratto in oggetto ne sia derivato un danno effettivo oltre a quello connaturato della restituzione della somma pagata in acconto". Conclusivamente la Corte d'Appello, ritenendo le Stanghellini comunque inadempiente, l'ha condannata alle spese del grado. 4. Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] snc ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito Stanghellini con controricorso.Il ricorso è stato assegnato alla trattazione in [OSCURATO:PERSONA] in vista della quale parte resistente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1188 e 1189 c.c. nonché dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello le abbia negato il diritto al controvalore economico delle frese, ritenendo che le Stenghellini avesse legittimamente restituito le suddette frese al soggetto, la ditta [OSCURATO:SOCIETA], dalla quale le aveva ricevute, già modificate, per essere montate sul macchinario. Ad avviso avviso della ricorrente laStanghellini non avrebbe potuto considerarsi liberata dalla propria obbligazione di restituzione delle frese e l'anomala esecuzione dell'obbligo di restituzione avrebbe dovuto essere ritenuta del tutto inefficace nei confronti della effettiva creditrice, la società Incerto, che mai l'aveva ratificata o dichiarato di volerne approfittare. Ad avviso della ricorrente la sentenza sarebbe incorsa in violazione dell'art. 1188 e 1189 c.c. in quanto la restituzione non fu effettuata né nelle mani del creditore né dell'adiectus solutionis causa, e dunque non fu liberatoria per il debitore, il quale avrebbe dovuto essere ritenuto ancora obbligato ad eseguire la prestazione o a pagarne il controvalore. Ancora, la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha posto sulla ditta Incerto l'onere della prova di non aver approfittato dell'adempimento o di essere stata impossibilitata a recuperare i beni in oggetto presso la Reckord: sarebbe stato onere del debitore, che affermi di aver eseguito un pagamento liberatorio, di provare l'approfittamento del creditore e non anche onere del creditore di fornire la prova negativa di non aver approfittato della prestazione. 1.1 Il motivo è inammissibile. Per dedurre la violazione delle norme degli artt. 1188 e 1189 la ricorrente svolge considerazioni basate su uno svolgimento della vicenda in fatto che resta del tutto vago. In particolare, non solo nell'illustrazione del motivo, ma anche prima nell'esposizione del fatto rimane del tutto privo di descrizione sia il tenore degli accordi in base ai quali le frese vennero rimesse alla parte qui resistente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sia degli accordi su cosa la resistente dovesse fare dopo aver adattato le frese al macchinario venduto. Non solo parte ricorrente non fornisce alcuna precisazione al riguardo, ma soprattutto non la fornisce con le necessarie specificazioni di come la sua prospettazione e quella della parte resistente si fossero articolate nel corso dello svolgimento del giudizio di merito. Si aggiunga che, dopo lo svolgimento di rilievi in iure proprio per questo del tutto astratti sul significato delle norme di cui si denuncia la violazione, quando l'illustrazione, alle pagg. 16-17 evoca documenti, cioè quelli di trasporto e le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], la prospettazione risulta, proprio per la mancanza di chiarezza precedente, del tutto oscura. In particolare, dopo che nel punto 4 in chiusura della pagina 15, si è evocato un breve periodo della sentenza del giudice di primo grado (il seguente: "...la circostanza che la parte convenuta abbia dimostrato di aver restituito il materiale indicato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. non libera la stessa dall'obbligo di restituzione, trattandosi di consegna a soggetto terzo, senza alcuna espressa autorizzazione in questo senso da parte del proprietario che possa far ritenere la Stanghellini liberata nei confronti dell'attrice, salvo il suo diritto di agire nei confronti della società indicata") a pagina 16 si argomenta in questi termini nel punto 5: "In conclusione, in applicazione delle ineludibili regole e dei principi di diritto innanzi ricordati, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dalla Corte di merito, la ditta Stanghellini non era affatto "legittimata" a restituire le frese della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. non a questa ma alla [OSCURATO:SOCIETA]. per la semplice ed evidente ragione che quest'ultima non era assolutamente legittimata e non aveva titolo per riceversele. Posto innanzitutto che, nella commissione-contratto inter partes, era già specificato che sul "centro di lavoro" compravenduto sarebbero state installate frese di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. è inconfutabile che è stato poi per le parti sempre e costantemente fin troppo chiaro e pacifico che la [OSCURATO:SOCIETA] non c'entri proprio nulla con l'operazione negoziale per cui è causa e si era limitata soltanto a vendere alla società Incerto frese ed accessori, facendogliene consegna non presso la di lei sede ma, solo per ottimizzare i tempi direttamente presso la ditta [OSCURATO:PERSONA], si asserisce: "E difatti, tanto nei documenti di trasporto che nelle fatture, emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] a corredo e a giustificazione della spedizione e dell'operazione commerciale di suo interesse, veniva espressamente specificato trattarsi di vendita effettuata alla ditta [OSCURATO:PERSONA] snc indicata appunto come acquirente nel riquadro "destinatario/sold to" con l'indirizzo della ditta [OSCURATO:PERSONA] figurante solo e soltanto nel riquadro "luogo di destinazione/delivered to", ad indicare che la consegna della merce, venduta e destinata alla società [OSCURATO:PERSONA] snc veniva effettuata in tale diverso luogo, designato dalla società acquirente- proprietaria dei beni (semplicemente per le ragioni pratiche di opportunità innanzi spiegate finalizzate solo ad accelerare i tempi).... E, d'altra parte, è oltremodo evidente a tutti che, nella vendita di cose mobili ex art. 1510, co. 2 c.c. il venditore mittente, rimettendo al vettore le cose vendute, ne trasferisce la proprietà all'acquirente destinatario. Pertanto prendendo a mutuo le stesse parole utilizzate nella sentenza impugnata, "chi in precedenza aveva fatto recapitare le frese presso la ditta Stanghellini anche sulla base dei documenti di trasporto richiamati" non era certamente la [OSCURATO:SOCIETA] ma proprio ed esclusivamente la ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la ditta [OSCURATO:PERSONA] lo sapeva perfettamente al momento della sperimentata riconsegna del 27/4/2006. D'altronde, a quella data (27/4/2006) essa ditta Stanghellini aveva già ricevuto, da oltre un anno prima, la diffida ad adempiere del 2/12/2004 la quale, come statuito nella stessa sentenza impugnata- aveva per di più anche determinato la risoluzione del contratto inter partes ex art. 1454 c.c. (diffida ad adempiere prodotta agli atti di causa da parte attrice all'atto stesso della sua primitiva costituzione in giudizio ed allegata come doc. 12 nel fascicolo di parte attrice di primo grado e, in questa sede, nuovamente e separatamente allegata in copia al presente ricorso, nell'apposito fascicoletto degli atti e dei documenti a corredo del ricorso") 11.1 Ebbene, la prospettazione risulta assolutamente oscura e del tutto generica, sicché questa Corte è sollecitata a valutare se le norme di cui si denuncia la violazione siano state violate apprezzando la motivazione resa dalla corte di merito senza che sia fornita una precisa e chiara indicazione di ciò che tale corte avrebbe mal sussunto sotto le norme de q uibusiCkwv, wo AAlZAkk"*-N \ n uv\ LtAyl \-t ,L(LUL: \' \11,1, oiLt Vv\ Il motivo è dunque inammissibile, in quanto pretende di sostenere la violazione delle norme di diritto senza far constare qual era la realtà processuale di merito riguardo alla quale sarebbero state male applicate. 2. Con il secondo motivo di ricorso - vizio di motivazione omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al novellato art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia riformato la sentenza di primo grado sul punto della domanda risarcitoria limitando il ristoro, a titolo di danno emergente, ad una sola delle fatture prodotte in giudizio, senza pronunciare affatto sulle somme portate da una seconda fattura che pure sarebbe stata allegata e prodotta in giudizio. 2.1 Il motivo è inammissibile perché l'illustrazione che svolge non chiarisce con quali conclusioni nel giudizio di appello si fosse prospettata la richiesta della somma di cui alla fattura di cui trattasi. Va considerato, d'altronde, che tale fattura concernerebbe elementi impiegati nel lavoro sulle frese, i quali dunque erano divenuti parte di esse, che in base all'esito del primo motivo, risultano restituite alla ricorrente. Il che potrebbe spiegare perché la corte territoriale non ne abbia fatto menzione. Comunque, era onere della parte ricorrente, nel denunciare l'omesso esame ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., indicare in modo chiaro come il giudice di appello fosse stato investito di esso, mentre, come si è detto, l'illustrazione non fa chiarezza al riguardo. 3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quello versato con il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2.550 (oltre C 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del